CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accogliemnto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Catania, adito per il riesame, confermava l'ordinanza del 28 maggio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per l'omicidio premeditato in danno della propria sorella [OSCURATO:PERSONA], reato ulteriormente aggravato dai motivi abietti, commesso nel 1995. Il Tribunale riteneva sussistenti sia la gravità indiziaria, sia l'esigenza cautelare ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., riscontrando nel caso in esame un pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di reati della stessa specie. Per ciò che concerne il requisito della gravità indiziaria, il Tribunale fondava il proprio giudizio sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 30 settembre 1999 e in quello del 17 maggio 2021, quanto Farina, avevano riferito le confidenze di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva intrattenuto una relazione con la vittima, già sposata. [OSCURATO:PERSONA] aveva accusato [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni con i suddetti collaboratori, dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, Bonomo aveva riferito circa le dichiarazioni rese a lui da Caliò, in un periodo di comune detenzione. Infine, Caliò, quale terzo collaboratore, aveva riferito circa la confessione di [OSCURATO:PERSONA] - resa in un momento di escandescenza e alla presenza dello stesso Caliò e di [OSCURATO:PERSONA], parente dell'indagato - sul coinvolgimento dello stesso indagato nell'omicidio. Secondo le dichiarazioni di Caliò, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso, nel corso di tale conversazione, di aver ucciso la propria sorella, a causa delle relazioni extraconiugali dalla stessa intrattenute e del conseguente disonore arrecato alla propria famiglia. Il Tribunale disattendeva le critiche difensive in merito alla indipendenza delle dichiarazioni di Bonomo e di Caliò, ritenendole non persuasive, e indicava, come ulteriore elemento a sostegno della gravità indiziaria, le sommarie informazioni rese all'epoca dei fatti dai familiari della vittima e, in particolare, dal figlio della vittima, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva all'epoca otto anni. In relazione al pericolo di reiterazione di reati della medesima specie, il Tribunale fondava il proprio giudizio su diversi elementi. Innanzitutto, evidenziava la particolare gravità, brutalità e riprovevolezza del fatto commesso. Il Tribunale sottolineava la permanenza dell'indagato nel mondo criminale, ricavando tale circostanza dal certificato del Casellario giudiziale - riportante condanne per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e per violazioni delle prescrizioni relative a misure di prevenzione - e dalle conversazioni di terzi, intercettate in altro procedimento e aventi ad oggetto episodi di violenza ricollegabili ad [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, nonostante tali conversazioni non avessero portato il Pubblico Ministero, nel diverso procedimento, ad elevare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la contestazione del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e a richiedere nei suoi confronti l'emissione della misura della custodia cautelare in carcere, riteneva tuttavia che nulla ostava alla valutazione delle stesse conversazioni nel procedimento sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari. Infatti, il Tribunale riteneva tali elementi dimostrativi di una persistente vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] al mondo della criminalità e dello spaccio di sostanze stupefacenti, e affermava che il mero decorso del tempo non valeva a superare, nel caso in esame, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Infine, in relazione alla scelta della misura cautelare da applicare, il Tribunale riteneva adeguata la custodia cautelare in carcere, fondando il proprio giudizio sulla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non essendo emersi elementi di segno contrario. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per apparenza e contraddittorietà della motivazione, e per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 125, comma 3, 192, comma 3, 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente censura innanzitutto la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, contenuta nel provvedimento impugnato. In particolare, Bonomo è caduto in contraddizione laddove, nelle dichiarazioni del primo interrogatorio del 1999, aveva riferito il racconto di Messina in termini di assoluta probabilità e, nel 2021, in termini di certezza. Tra l'altro, Farina aveva riferito i fatti solamente in termini di certezza. Tale divergenza tra il piano dell'opinione e quello della certezza storica, ritenuta dai giudici della fase cautelare non significativa, evidenzia, invece, l'inattendibilità non solo dei collaboratori Bonomo e Farina, ma anche della loro fonte primaria di conoscenza, Messina. Infatti, o si ammette che Bonomo si è contraddetto, con conseguente giudizio di incoerenza e incostanza delle sue dichiarazioni; oppure si deve ammettere che lo stesso collaboratore ha sempre riferito i fatti in termini di probabilità, e perciò deve affermarsi che le stesse dichiarazioni non possono integrare il requisito della gravità indiziaria. E, poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Farina e Bonomo sono inattendibili tanto sul versante oggettivo quanto su quello soggettivo, non sussistono elementi che possano fungere da riscontro alle dichiarazioni di Caliò. Peraltro, queste ultime peccano sul versante della genuinità, dal momento che, nel verbale dell'interrogatorio reso in data 8 maggio 2018, Caliò aveva fatto riferimento ad un pubblico ministero che non aveva mai presenziato ad alcun suo interrogatorio. Infine, il Tribunale ha attribuito alle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], rese all'epoca dei fatti, una rilevanza eccessiva, tenuto conto del fatto che le dichiarazioni riferite in quell'occasione non erano state reiterate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle sommarie informazioni del 2021. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di cui agli artt. 274, lett. c), e 275, cod. proc. pen. Già nelle note di udienza era stato evidenziato che, ai fini del giudizio di attualità del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie, l'assenza di pentimento da parte dell'indagato è del tutto irrilevante. Né possono assumere alcun peso, sempre ai medesimi fini, i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], così come emergenti dal certificato del Casellario giudiziale, in quanto non caratterizzati dall'uso della violenza e risalenti nel tempo. Infatti, il reato temporalmente più vicino al giudizio di pericolosità effettuato nel provvedimento impugnato risale a quattordici anni prima. Il decorso di un lasso temporale così ampio senza che siano stati commessi reati, e a maggior ragione della medesima specie, così come è avvenuto nel caso in esame, avrebbe dovuto portare il Tribunale ad escludere il pericolo di reiterazione di reati. Negli stessi termini si è infatti espressa la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale una considerevole distanza temporale dei fatti dal giudizio di pericolosità implica un affievolimento, o anche una totale esclusione, della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari. Sulle censure appena descritte, il Tribunale ha omesso di fornire qualsiasi motivazione, e non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sull'argomento. Anzi, il Tribunale ha richiamato elementi probatori desunti da un altro procedimento penale, in cui [OSCURATO:PERSONA] non è stato nemmeno raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Se infatti costui non è stato attinto in quel procedimento da alcuna misura cautelare, è assolutamente evidente che i suddetti elementi siano del tutto inconsistenti, non essendo stati nemmeno in grado di integrare il requisito della gravità indiziaria nel diverso procedimento. Inoltre, il fatto che siano in corso delle indagini preliminari non è elemento suscettibile di valutazione ai fini del giudizio di pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309-01). 1.2. Il ricorrente sostiene, come già dedotto in sede di riesame, che il Bonomo si sarebbe contraddetto nel corso dei due interrogatori, e che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione apparente circa tale censura. In realtà, il Tribunale ha fornito specifica motivazione circa l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei vari collaboratori di giustizia e della genuinità del loro dichiarato. Il provvedimento impugnato non incorre in violazione di norme processuali, né può ritenersi che la motivazione sia apparente o contraddittoria. Infatti, il Tribunale ha affermato che la differenza tra i due diversi piani delle narrazioni di Bonomo, ossia quello dell'assoluta probabilità e quello della certezza, sia poco significativa, proprio in quanto l'espressione «assolutamente probabile» è prossima alla certezza. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato come Bononno, nel corso del secondo interrogatorio, non aveva effettivamente specificato il livello di certezza con cui Messina aveva riferito sui fatti. Di conseguenza, il Tribunale, dopo aver ritenuto i due collaboratori pienamente attendibili, escludendo con specifica motivazione la sussistenza di contraddizioni tra le dichiarazioni rese nei due diversi momenti temporali da Bonomo e tra le dichiarazioni rese dai due diversi collaboratori, ha correttamente utilizzato le loro dichiarazioni con funzione di riscontro alle propalazioni di Caliò. Sono manifestamente infondate anche le censure volte a far ritenere una assenza di indipendenza delle dichiarazioni di Caliò rispetto a quelle di Bonomo, e la inattendibilità del primo. Caliò aveva riferito di essere venuto a conoscenza della collaborazione di Bonomo solo durante la propria collaborazione, e aveva indicato il nome di un pubblico ministero al quale, in realtà, non aveva mai reso dichiarazioni. Nella prospettazione avanzata dal ricorrente, tale circostanza evidenzierebbe una totale inattendibilità del collaboratore Caliò. Deve ritenersi, invece, che l'errata indicazione di una circostanza del tutto marginale, quale il nome di un pubblico ministero che aveva condotto uno degli interrogatori, non è di per sé elemento idoneo ad influenzare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di Caliò. Infatti, il Tribunale, oltre a evidenziare la costanza, la chiarezza e la precisione di tutte le dichiarazioni di Caliò, tra l'altro coincidenti con quelle di Bonomo e di Farina, ha sottolineato come non vi fossero elementi, neanche indicati dall'attuale ricorrente, atti a palesare la sussistenza di una versione concordata dei fatti, a maggior ragione alla luce del diverso momento temporale di avvio dei periodi di collaborazione e dell'immediato trasferimento di Bonomo in una località segreta. Non può essere considerato elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un accordo finalizzato a rendere mendaci dichiarazioni, con conseguente inattendibilità dei collaboratori, la sola errata indicazione del nome di un pubblico ministero. Infine, manifestamente infondate sono le censure circa l'irrilevanza delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dei fatti. Se, infatti, tali dichiarazioni non sono state reiterate in sede di sommarie informazioni il 3 febbraio 2021, tuttavia non sono state nemmeno smentite da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato solamente di non ricordare quanto dichiarato. Inoltre, il Tribunale ha anche indicato le numerose dichiarazioni rese dagli altri familiari della vittima, i quali hanno confermato che [OSCURATO:PERSONA], il giorno della scomparsa di lei, aveva reso proprio quelle dichiarazioni. 2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato, quindi inammissibile. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure cautelari, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728-01). È stato inoltre precisato che le risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte in un diverso procedimento possono essere utilizzate, anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 270 cod. proc. pen., quando da esse si intendano trarre non elementi di prova dei fatti oggetto di accertamento ma fatti storici rilevanti al fine di definire l'ambito ed i caratteri del pericolo di recidiva specifica in funzione della scelta della misura cautelare adeguata (Sez. 5, n. 2966 del 16/10/2018, dep. 2019, Angelino, Rv. 275258-01). 2.2. Il Tribunale ha applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, fornendo espressa motivazione circa l'irrilevanza del decorso del tempo nel caso concreto. Infatti, il Tribunale ha anzitutto fatto espresso riferimento, quale primo elemento dal quale desumere la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati, alla gravità e alla riprovevolezza della condotta provvisoriamente contestata ad [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, dopo aver preso atto della previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non ha omesso di tenere conto della possibilità che il decorso del tempo, non caratterizzato dalla commissione di condotte sintomatiche di pericolosità, possa vincere la predetta presunzione. Infatti, ha rilevato come nel caso concreto, dal momento relativo ai fatti attualmente in esame al momento del giudizio cautelare, l'indagato ha tenuto comportamenti tali da far ritenere ancora attuale il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. La realizzazione di condotte violente e la vicinanza ad ambienti criminali, che il Tribunale ha ritenuto emergenti dal certificato del Casellario giudiziale e dalle conversazioni intercettate nel corso di altro procedimento, hanno portato lo stesso Tribunale a considerare sussistente in [OSCURATO:PERSONA] la persistenza di un'elevata spinta criminale e un permanente ricorso alla violenza e a logiche di sopraffazione e ritorsione analoghe a quelle che lo hanno indotto a togliere la vita addirittura alla sorella. Non è un elemento di per sé sufficiente ad escludere l'esigenza cautelare, di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il solo fatto che i precedenti penali non presentino i caratteri della violenza. Il Tribunale, infatti, ha desunto l'attuale vicinanza a contesti criminali e il permanente ricorso alla violenza non dai soli precedenti, ma anche dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei collaboratori Farina e Caliò. Perciò, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha omesso di tenere conto della rilevanza del tempo silente, ma ha anzi evidenziato come, proprio nel lasso temporale intercorrente tra il giudizio cautelare e il fatto oggetto del procedimento, l'indagato era stato raggiunto da elementi sintomatici di numerose e ulteriori condotte pericolose. Non possono condurre a diversa conclusione le circostanze, dedotte dalla difesa, secondo le quali il Tribunale avrebbe basato il proprio giudizio sulla mera pendenza di indagini preliminari in un diverso procedimento e su elementi nemmeno ritenuti idonei a integrare la gravità indiziaria dal pubblico ministero del diverso procedimento. Infatti, in relazione alla prima circostanza, il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di pericolosità non la mera pendenza di indagini preliminari - circostanza di per sé non idonea a dimostrare la pericolosità dell'indagato -, ma le risultanze delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento. Per quanto invece concerne la seconda circostanza, da un lato non si può affermare che la valutazione, autonoma e discrezionale, operata dal pubblico ministero nel diverso procedimento, possa vincolare la valutazione, altrettanto autonoma e discrezionale, operata dal Tribunale nel presente procedimento. Dall'altro lato, nel diverso procedimento le conversazioni intercettate venivano valutate ai fini della gravità indiziaria, mentre in quello ora in esame le medesime conversazioni sono state considerate ai fini della sussistenza di esigenze cautelari. La gravità indiziaria e le esigenze cautelari sono infatti concetti non strettamente dipendenti, non potendosi affermare che l'insussistenza della gravità indiziaria, in un determinato procedimento, possa automaticamente escludere la sussistenza di esigenze cautelari in altro procedimento. Anche in relazione alla scelta della misura cautelare, deve rimarcarsi che il Tribunale non è incorso in errore giuridico e ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato che per il delitto di omicidio volontario, per il quale si procede, sussiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale, poi, ha posto in luce gli elementi in base ai quali, nel caso concreto, ha ritenuto non superata detta presunzione, ponendo in luce che il decorso del tempo non può ritenersi rilevante ai fini del giudizio di attualità del pericolo di recidiva, avuto riguardo alla prosecuzione di condotte illecite da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro