CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 19374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11634/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente/controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] , ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti/ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10321/2018 depositata il29/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania che aveva accolto l’appello proposto dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA], ora in liquidazione, e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso avverso l’avviso di accertamento con recupero di IVA per il 2011, indebitamente detratta su operazioni soggettivamente inesistenti. 2. La CTR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato nel merito. 2.1. I giudici d’appello, precisato che nel 2011 la società aveva effettuato acquisti dalla [OSCURATO:SOCIETA], dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], hanno rilevato che l’«elemento principe» dell’accertamento, che non presentava vizi di motivazione, era costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; secondo l’atto impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva «pacificamente ammesso di avere avuto modo di conoscere i soggetti prestanome e la carica “figurativa” ricoperta con ciò mostrandosi quantomeno “consapevole” della presenza societaria fittizia di tali personaggi e dell’altruità della fatturazione ricevuta». Senonché, ha osservato la CTR, nelle sue dichiarazioni il [OSCURATO:PERSONA] aveva soltanto ammesso di conoscere i soggetti con i quali aveva trattato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e a tale dichiarazione non poteva riconoscersi il contenuto attribuito dall’Agenzia; oltre a ciò, non vi erano elementi idonei a comprovare, anche in via presuntiva, l’interposizione fittizia delle società cedenti ovvero la frode fiscale a monte dell’operazione, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa. 3. Il ricorso dell’Agenzia si fonda su un motivo. 4. Resistono con controricorso la società e i soci che propongono ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo. Avverso il ricorso incidentale resiste con controricorso l’Agenzia che deposita memoria. Depositano memoria anche la società e i soci con la costituzione di ulteriori difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 21 comma 7 e 54 d.P.R. n. 633/1972 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., avendo la CTR violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova in materia e non avendo considerato tutti gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dagli accertamenti svolti e dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale, in sostanza, aveva ammesso di aver trattato per ciascuna delle tre società -tutte prive di personale dipendente nel 2010 e/o nel 2011, secondo risultanze camerali - con soggetti diversi da coloro che risultavano essere soci e amministratori: per la [OSCURATO:SOCIETA], aveva avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] mentre socio e amministratore era [OSCURATO:PERSONA]; per la [OSCURATO:SOCIETA], aveva trattato con [OSCURATO:PERSONA] ma socio e amministratore era [OSCURATO:PERSONA]; per la LCT, di cui era socio e amministratore [OSCURATO:PERSONA], aveva trattato con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato i contribuenti deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 7 l. n. 212/2000 per «carenza e difetto di motivazione dell’atto impositivo». 3. Il motivo a base del ricorso principale è inammissibile poiché dietro il paradigma della violazione di legge si tenta di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice del merito, accertamento che è incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. sez. un. n. 34476 del 2019). 3.1. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); ancora si rileva che-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). 3.2. Laddove si contesti al soggetto passivo IVA il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti e si neghi il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in rivalsa, come ben chiarito da questa Corte (Cass., n. 9851 del 2018), l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (v. anche Cass. n. 2471 del 2022; Cass. n. 11873 del 2018; Cass. n. 27555 del 2018; Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 15369 del 2020). 3.3. La CTR ha evidenziato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non contenevano l’ammissione della consapevolezza del ruolo “figurativo” o di “prestanome” dei soggetti con i quali aveva trattato e che, comunque, non vi erano elementi sufficienti che comprovassero la natura di “cartiere” delle cedenti e l’esistenza della frode. Quindi, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse trattato con soggetti diversi dai rappresentanti legali è stato considerat o elementoancora equivoco ed, effettivamente, in mancanza di altre significative anomalie, poteva ragionevol ment e p resu mersi che gli interlocutori fosserosoggetti preposti alle vendite per le società. 3.4. L a CTR ha esercitato , in sostanza, i suoi poteri di libero apprezzamento del fatto, escludendo la ricorrenza della prova degli elementi che l’Amministrazione è tenuta a dimostrare; invece, le censure della ricorrente, che lamenta la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova e sul ragionamento presuntivo, non colgono nel segno. Si insiste sulle discrepanze tra i dati risultanti dalle visure camerali e le concrete modalità di svolgimento del rapporto, che ponevano in capo al cessionario l’onere di verificare l’effettiva situazione - ciò che avrebbe consent ito di avere consapevolezza della frode e della natura di cartiere delle società cedenti - ma q ueste doglianze non sono in linea con i paradigmi censori richiamati né colgono la ratio decidendi della decisione impugnata. 3.4.1. Va osservato che «La violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass., n. 17313 del 2020). Né serve lamentare la violazione delle norme sul ragionamento presuntivo laddove la critica sfugga al concetto di falsa applicazione, risolvendosi in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo, ovvero nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, comma 1 c.c.; in questo caso la critica si risolve proprio in un diverso apprezzamento della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). 3.4.2. D’altro canto, la ricorrente insiste sull’onere di diligenza in capo alla contribuente ma non si confronta con l’assorbente accertamento della CTR relativo al «difetto di ulteriori elementi idonei a comprovare, anche in via presuntiva, l’interposizione fittizia delle società cedenti ovvero la frode fiscale a monte dell’operazione», limitandosi ad affermare apoditticamente che le società cedenti «erano comunque società non realmente operative». 4. In conclusione, il ricorso dell’Agenzia deve essere rigettato. Il ricorso incidentale dei contribuenti, invece, resta assorbito (Cass.n. 3223 del 2017). Le spese vanno regolate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente al pagamento