Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:T:1999:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997A0220 - IT
Avis juridique important
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61997A0220
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 20 maggio 1999. - H & R [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Latte - Quantitativi di riferimento - Esecuzione di una sentenza della Corte. - [OSCURATO:PERSONA]220/97.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-01677
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Questioni pregiudiziali - Sindacato di legittimità - Dichiarazione di invalidità di un regolamento - Effetti - Applicazione analogica dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE) - Obblighi delle istituzioni comunitarie - Portata - Risarcimento del danno risultante dall'illegittimità accertata - Inclusione
[Trattato CE, artt. 176, 177 e 215, secondo comma (divenuti artt. 233 CE, 234 CE e 288, secondo comma, CE)]
[OSCURATO:PERSONA]
$$Quando la Corte accerta, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), l'invalidità di un atto emanato dalle autorità comunitarie, la sua decisione produce la conseguenza giuridica di imporre alle istituzioni competenti della [OSCURATO:PERSONA] di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata. In tal caso, spetta loro adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza pregiudiziale al pari, ai sensi dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE), di una sentenza che annulli un atto o dichiari illegittima l'inerzia di una istituzione comunitaria. Infatti, quando una sentenza pregiudiziale accerta l'illegittimità di un atto comunitario, l'obbligo sancito dall'art. 176 si applica per analogia.
L'obbligo per le istituzioni di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio agli illeciti accertati dal giudice comunitario impone loro non solo di prendere i provvedimenti legislativi o amministrativi indispensabili, bensì anche di risarcire il danno derivante dall'illecito commesso, a condizione che sussistano i requisiti previsti dall'art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE), vale a dire l'esistenza di un illecito, di un danno e di un nesso di causalità.
[OSCURATO:PERSONA] causa T-220/97,
H & R [OSCURATO:PERSONA], società di diritto inglese, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], QC, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistita dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1997 con cui è stato negato di dare esecuzione alla sentenza della Corte 6 giugno 1996, causa C-127/94, [OSCURATO:PERSONA]. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2731),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
(Quarta Sezione),
composto dal sig. R.M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla signora V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: J. Vanhamme, referendario
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Il contesto giuridico
1 Nell'ambito della politica agricola comune il Consiglio ha emanato, in data 27 giugno 1968, il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 804/68»).
2 A fronte di una situazione caratterizzata da cospicue e crescenti eccedenze nel settore del latte e dei latticini, il Consiglio emanava, in data 17 maggio 1977, il regolamento n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1078/77»). Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del detto regolamento, la concessione del premio era subordinata all'impegno scritto del produttore di non mettere in commercio latte o latticini provenienti dalla sua azienda per un periodo di cinque anni.
3 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1078/77 disciplinava le modalità di calcolo e di pagamento dei premi di non commercializzazione nei termini seguenti:
«Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dell'anno civile 1976.
(...)
Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato un importo pari al 50% del premio.
Il saldo viene versato in due rate uguali, pari ciascuna al 25% del premio, nel corso del terzo e del quinto anno, a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all'articolo 2».
4 Ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento, a colui che subentrava nella gestione di un'azienda agricola spettava il saldo del premio attribuito al suo predecessore, purché si impegnasse per iscritto a continuare ad adempiere gli obblighi da questo assunti.
5 Nel 1984 veniva ravvisata la necessità di misure supplementari al fine di ristabilire l'equilibrio nel settore lattiero. Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856/84, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 90, pag. 10), inseriva in quest'ultimo l'art. 5 quater. Con tale disposizione veniva istituito un sistema di prelievi supplementari a carico di tutti i produttori o di tutti gli acquirenti di latte o di prodotti lattiero-caseari sui quantitativi eccedenti un quantitativo individuale annuo o di riferimento, denominato correntemente «quota latte». Ai sensi di tale articolo, la somma dei quantitativi di riferimento attribuiti in ogni Stato agli operatori interessati non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante un anno di riferimento.
6 Le norme di applicazione del prelievo sono state fissate con il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»). Per quanto riguarda i produttori, tale regolamento stabiliva, nell'art. 2, che il quantitativo di riferimento era pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981, aumentato dell'1%. Tuttavia, gli Stati membri potevano prevedere che, nel loro territorio, tale quantitativo di riferimento fosse pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato nell'anno civile 1982 o 1983, con applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito per ciascuno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] il quantitativo di riferimento è stato fissato in base all'anno 1983.
7 Il regolamento n. 857/84 non prevedeva la possibilità di assegnare una quota di latte ai produttori, comunemente chiamati «produttori Slom», che, per aver aderito al regime temporaneo di non commercializzazione previsto dal regolamento n. 1078/77, non avessero consegnato o venduto latte durante l'anno di riferimento scelto ai fini dell'attribuzione delle quote.
8 A seguito delle sentenze nelle quali la Corte ha dichiarato l'invalidità del regolamento n. 857/84 in quanto non prevedeva l'attribuzione di quantitativi di riferimento ai produttori Slom (sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2321, e causa 170/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2355), il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 764/89, citato supra, che modificava il regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 764/89») e prevedeva l'attribuzione provvisoria di un quantitativo di riferimento specifico (o «quota Slom») ai produttori Slom che soddisfacevano determinate condizioni.
9 Ai sensi del nuovo art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, inserito dal regolamento n. 764/89, la domanda di attribuzione doveva essere presentata dal produttore entro tre mesi a decorrere dal 29 marzo 1989.
10 L'art. 3 bis, n. 2, fissava la misura del quantitativo di riferimento specifico ad una determinata percentuale del quantitativo di latte consegnato dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedenti il mese nel quale veniva presentata la domanda del premio di non commercializzazione, purché il produttore non avesse perso il diritto al premio.
11 Tuttavia, dall'art. 3 bis, n. 1, del regolamento emergeva che non potevano ottenere una quota Slom i cessionari di un premio di non commercializzazione ai quali fosse già stata altrimenti assegnata una quota iniziale alle condizioni fissate a norma dell'art. 2 del medesimo regolamento (cosiddetta regola «anticumulo»).
12 A seguito di una serie di pronuncie della Corte, in particolare della sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1647), relative all'interpretazione ed alla validità dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), con il quale ha nuovamente modificato la disciplina in materia di quote di latte. All'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è stato così aggiunto un secondo comma, che al secondo trattino dispone quanto segue: «il produttore (...) che ha ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (...) n. 1078/77 dall'autore della successione, ma prima del 29 giugno 1989, ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1_ luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico (...)». Tale categoria di produttori è comunemente denominata «produttori Slom II».
13 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 3 dicembre 1992, causa C-264/90, Wehrs ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6285; in prosieguo: la «sentenza Wehrs»), la Corte ha dichiarato che l'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, era invalido nella parte in cui escludeva dall'attribuzione di quote Slom i produttori che avevano rilevato un'azienda aderente al regime di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77 ed erano, per ciò stesso, cessionari di premi di non commercializzazione, se tali produttori avevano già ottenuto una quota iniziale in forza dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 («produttori Slom III»).
14 Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1993, n. 2055, che attribuisce un quantitativo di riferimento specifico ad alcuni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 2055/93»), era diretto a porre rimedio a tale invalidità, stabilendo che ai cessionari del premio di non commercializzazione cui fosse stata preclusa l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 per il fatto di aver ricevuto un quantitativo di riferimento in forza dell'art. 2 del medesimo regolamento spettava, dietro presentazione di una domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1_ novembre 1993, un quantitativo di riferimento specifico purché fossero soddisfatte determinate condizioni. Una di tali condizioni prevedeva che il cessionario del premio di non commercializzazione non avesse interamente ceduto, alla data di presentazione della domanda, l'azienda o la parte di azienda rilevata.
I fatti all'origine della controversia
15 La H & R [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), cui è succeduta, il 10 marzo 1993, la H & R [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente»), era una società acquistata nel 1966 dal signor [OSCURATO:PERSONA] e da vari titolari di diritti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], fra cui i «trustees» di un «Children's settlement trust» (in prosieguo: il «Children's settlement»), costituito nel 1965 dal signor [OSCURATO:PERSONA] a favore dei propri figli.
16 [OSCURATO:PERSONA] gestiva, in qualità di affittuaria, nove tenute di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e del «Children's settlement».
17 Nel 1976 la [OSCURATO:PERSONA] costituiva - insieme ad un socio, la società [OSCURATO:PERSONA] - la società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Quattro delle nove suddette tenute, l'una delle quali denominata [OSCURATO:PERSONA], venivano subaffittate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].
18 [OSCURATO:PERSONA] aderiva ad un regime di non commercializzazione per un periodo di cinque anni, dal 14 novembre 1980 al 13 novembre 1985. [OSCURATO:PERSONA] continuava, dal canto suo, a produrre latte nelle cinque tenute gestite in qualità di affittuaria e per le quali aveva ottenuto nel 1984, su propria richiesta, una quota iniziale ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 (2 001 338 Kg).
19 Tra il 1980 e il 1984 l'assetto societario della [OSCURATO:PERSONA] veniva ripetutamente modificato. [OSCURATO:PERSONA], rimasta nelle mani di due soli azionisti, la [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA], veniva infine sciolta, il 30 settembre 1984, a seguito del recesso di quest'ultimo. Il patrimonio e le attività di tale società venivano rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, a decorrere da tale data, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di cinque aziende lattiere attive e di quattro aziende agricole (provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA]) soggette al regime di non commercializzazione. [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi vincolata dall'impegno di non commercializzazione contratto dalla [OSCURATO:PERSONA], non produceva latte, nel resto del periodo di cinque anni cui si riferiva il detto impegno, nelle tenute precedentemente gestite dalla società disciolta, pur non essendovisi impegnata per iscritto.
20 [OSCURATO:PERSONA] presentava due domande dirette ad ottenere un quantitativo di riferimento specifico per le tenute precedentemente gestite dalla [OSCURATO:PERSONA]. La prima domanda veniva presentata nel mese di agosto 1989, a seguito dell'adozione del regolamento n. 764/89, che riconosceva il diritto all'attribuzione delle quote Slom, e la seconda nel mese di settembre 1991, a seguito delle sentenze della Corte 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4585), e della menzionata sentenza Rauh. Le due domande venivano respinte dal ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione (in prosieguo: il «ministero»). [OSCURATO:PERSONA] citava quindi in giudizio il ministero, sostenendo di avere diritto ad una quota Slom.
21 Dinanzi al giudice nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, anzitutto, che, benché gli altri azionisti della [OSCURATO:PERSONA] avessero receduto dalla società mentre era in corso l'applicazione del regime di non commercializzazione ed essa avesse quindi gestito l'azienda per proprio conto, non vi era stata alcuna cessione dell'azienda della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1078/77; di conseguenza, non era necessario che quest'ultima sottoscrivesse un nuovo impegno di non commercializzazione, tanto più che era, in ogni caso, vincolata per l'intero periodo controverso in base all'impegno assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi affermato di aver pienamente rispettato i termini dell'impegno di non commercializzazione. Infine, per quanto riguarda la regola anticumulo, essa ha rilevato che il fatto di aver ricevuto una quota iniziale per un'altra azienda non può, in base alla menzionata sentenza Wehrs, precluderle il diritto di ottenere una quota Slom per l'azienda precedentemente gestita dalla [OSCURATO:PERSONA].
22 Secondo il ministero, il 30 settembre 1984 si sarebbe verificata una cessione da un produttore ad un altro, vale a dire dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché quest'ultima non ha sottoscritto alcun impegno di non commercializzazione quando ha rilevato l'azienda della [OSCURATO:PERSONA], essa non avrebbe diritto ad un quantitativo di riferimento specifico. Se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dovessero nondimeno essere di fatto considerate come uno stesso «produttore», la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta meno all'impegno di non produrre latte nella sua azienda ed avrebbe quindi perso il diritto al premio di non commercializzazione, giacché, nel periodo considerato dal regime di premi di non commercializzazione, ha continuato a produrre latte nelle cinque tenute che non erano state subaffittate alla [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte dalla Corte nella sentenza Wehrs non varrebbero per la ricorrente, poiché si riferirebbero soltanto alla situazione dei cessionari di un premio di non commercializzazione, qualità questa che la [OSCURATO:PERSONA] non rivestirebbe.
23 Il ministero ha soggiunto che, anche nell'ipotesi in cui il regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, fosse invalido in quanto preclude l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che si trova nella situazione della ricorrente, esso non avrebbe avuto comunque il potere di concedere una quota alla ricorrente prima che il Consiglio adottasse i necessari provvedimenti.
24 Con ordinanza 27 ottobre 1993, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali con riguardo alle domande della [OSCURATO:PERSONA]:
«1) Se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo specifico di riferimento provvisorio, e/o di trattarla come se le fosse stato attribuito un quantitativo di riferimento specifico:
i) ai sensi del [regolamento n. 857/84] come modificato dal [regolamento n. 764/89]; e/o
ii) a seguito della [sentenza Wehrs],
nella situazione in cui
a) la ricorrente faceva parte di una società, la quale gestiva l'azienda ed aveva assunto un impegno ai sensi di un regime di non commercializzazione;
b) tutti gli altri soci recedevano dalla società prima della scadenza del regime di non commercializzazione e a partire da tale momento l'azienda per la quale la società aveva assunto l'impegno di non commercializzazione era stata gestita dalla ricorrente per conto proprio;
c) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non produceva latte nell'azienda per il resto del periodo previsto dal regime di non commercializzazione originario cui la società aveva aderito;
d) dopo il recesso degli altri soci, la ricorrente non assumeva alcun nuovo impegno scritto, ai sensi dell'art. 6 del [regolamento n. 1078/77], di continuare ad adempiere gli obblighi di non commercializzazione assunti dalla società;
e) alla ricorrente veniva attribuita una quota iniziale per un'azienda distinta.
In caso di soluzione affermativa, quando tale potere e/o dovere sia sorto.
2) Qualora la precedente questione sub 1 venga risolta nel senso che il ministero resistente non aveva alcun potere e/o dovere, se l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, sia illegittimo e invalido nei limiti in cui esclude l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico nelle circostanze sopra descritte.
3) Qualora la questione sub 2 venga risolta nel senso che l'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 è illegittimo e invalido nei limiti in cui esclude la ricorrente dalla concessione di una quota di latte, se il ministero resistente abbia il potere e/o il dovere di concedere una quota di latte alla ricorrente e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell'adozione di nuove norme comunitarie dirette a sanare o a prendere in considerazione l'invalidità del provvedimento in questione.
Qualora la soluzione sia affermativa, in che momento tale potere e/o dovere sorga o sia sorto.
4) Qualora le questioni precedenti siano risolte nel senso che il ministero resistente aveva il potere e/o il dovere di concedere alla ricorrente un quantitativo di riferimento specifico e/o di trattarla come se le fosse stato concesso un quantitativo di riferimento specifico, prima dell'adozione di una nuova normativa da parte del Consiglio dei ministri e/o dopo la [sentenza Wehrs], se in linea di principio la ricorrente abbia il diritto ad un risarcimento danni da parte del ministero resistente, avendo quest'ultimo omesso di concederle un quantitativo specifico di riferimento.
5) Qualora la questione sub 4 sia risolta nel senso che la ricorrente ha diritto a un risarcimento danni da parte del ministero, su quale base si debba calcolare tale risarcimento».
25 Con sentenza 6 giugno 1996, causa C-127/94, [OSCURATO:PERSONA]. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2731; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), la Corte ha affermato, con riguardo alle quote richieste dalla [OSCURATO:PERSONA], quanto segue:
1) L'autorità nazionale competente non era tenuta, ai sensi del regolamento (...) n. 857/84 (...) come modificato dal regolamento (...) n. 764/89 (...), e in particolare del suo art. 3 bis, n. 1, ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione descritta nei punti a)-e) della prima questione pregiudiziale e non aveva nemmeno il potere di farlo.
2) L'autorità nazionale competente non era tenuta, a seguito della [sentenza Wehrs], ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ai produttori trovantisi nella situazione sopra descritta e non aveva nemmeno il potere di farlo.
3) L'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione.
4) Prima che vengano adottate altre disposizioni comunitarie destinate a porre rimedio all'invalidità accertata, l'autorità nazionale competente non è tenuta ad assegnare un quantitativo di riferimento specifico ai produttori trovantisi nella suddetta situazione e non ha nemmeno il potere di farlo.
26 Successivamente alla pronuncia di tale sentenza, i legali rappresentanti della ricorrente chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 26 luglio 1996, quali fossero le misure che essa intendeva adottare ai fini dell'esecuzione della sentenza medesima. Non avendo ottenuto alcuna risposta, la ricorrente inviava una nuova lettera in data 9 agosto 1996.
27 Il 6 settembre 1996 aveva luogo un colloquio telefonico tra i rappresentanti legali della [OSCURATO:PERSONA] e i competenti servizi della [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale questi ultimi facevano presente di aver determinato gli effetti giuridici scaturenti dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] in una riunione interna, svoltasi il 5 settembre 1996. In una lettera del 9 settembre successivo, i rappresentanti legali della ricorrente chiedevano di essere informati per iscritto in ordine alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito.
28 In assenza di risposta da parte della [OSCURATO:PERSONA], i rappresentanti legali della ricorrente reiteravano la richiesta il 19 settembre 1996, richiamandosi alla conversazione telefonica del 6 settembre nonché alla lettera del 9 settembre precedenti.
29 Con lettera 10 ottobre 1996 indirizzata al ministero, la [OSCURATO:PERSONA] esponeva, a titolo provvisorio, la propria posizione in ordine a tre questioni:
- le misure necessarie, a livello comunitario, ai fini dell'esecuzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA];
- i diritti della ricorrente ad una quota nell'ambito della normativa vigente;
- gli obblighi incombenti alle autorità nazionali per effetto della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
30 Quanto alla prima questione, la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che, con l'emanazione del regolamento n. 2055/93, essa aveva già posto rimedio all'invalidità accertata dalla Corte e che, per tale motivo, non risultava necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti a livello comunitario. Quanto alla seconda questione, la [OSCURATO:PERSONA] spiegava che la ricorrente, se era pur vero che le era riconosciuto lo status di produttore Slom III, avrebbe potuto ottenere una quota in base al regolamento n. 2055/93. Infine, in ordine alla terza questione, la [OSCURATO:PERSONA] faceva presente che, alla luce delle soluzioni accolte dalla Corte relativamente alle questioni pregiudiziali sottoposte alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], le autorità nazionali non erano obbligate alla concessione di una quota.
31 In una lettera inviata in pari data ai rappresentanti legali della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] indicava che il regolamento n. 2055/93 costituiva una risposta legislativa idonea ai fini dell'esecuzione della sentenza della Corte e che spettava alle autorità nazionali accertare se la ricorrente fosse, o meno, in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'ottenimento di una quota in base al detto regolamento.
32 L'8 aprile 1997, in risposta ad una lettera inviata dai legali rappresentanti della ricorrente, il Consiglio faceva presente che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] garantire l'esecuzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e che un suo intervento, in assenza di una proposta legislativa presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal fine, risultava impossibile.
33 Con lettera 16 maggio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] confermava le conclusioni esposte provvisoriamente nella propria lettera del 10 ottobre 1996.
Il procedimento e le conclusioni delle parti
34 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 luglio 1997 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
35 Con ordinanza 12 maggio 1998 del presidente della Terza Sezione del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, conformemente alla domanda depositata presso la cancelleria l'11 febbraio 1998, è stato ammesso ad intervenire a sostegno della convenuta.
36 La fase scritta del procedimento si è conclusa il 2 ottobre 1998.
37 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere preliminarmente ad istruttoria. Tuttavia, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto, prima dell'udienza, a taluni quesiti. All'udienza svoltasi l'11 febbraio 1999 le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.
38 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 16 maggio 1997 della [OSCURATO:PERSONA];
- condannare la convenuta alle spese;
- disporre ogni altro provvedimento di riparazione che il Tribunale riterrà opportuno.
39 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
40 La ricorrente deduce, sostanzialmente, un solo motivo relativo alla violazione degli artt. 155 e 176 del Trattato CE (divenuti artt. 211 CE e 233 CE).
41 Essa ricorda che tali articoli impongono alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo giuridico di adottare le misure necessarie ai fini della esecuzione di una sentenza della Corte. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere provvedimenti quando la Corte abbia accertato un'incompatibilità con il diritto comunitario. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] deve rinnovare l'esame della situazione di coloro che siano stati vittime di illegittimo trattamento. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe manifestamente venuta meno a tale obbligo.
42 La ricorrente precisa che l'esecuzione di una sentenza della Corte deve essere effettiva e che non può essere tollerato che le istituzioni frappongano ostacoli a tale esecuzione.
43 La ricorrente osserva, infine, che l'obbligo di assicurare l'effettiva esecuzione delle sentenze della Corte è talmente basilare che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce motivo idoneo a far sorgere la responsabilità delle istituzioni per i danni economici subíti dai soggetti vittime di tale inadempimento. Essa aggiunge, al riguardo, che l'art. 176 del Trattato non subordina il risarcimento del danno all'esistenza di un illecito distinto dall'illegittimità accertata dalla sentenza, bensì prevede il risarcimento del danno risultante da tale illegittimità e persistente a causa del diniego di esecuzione della sentenza di annullamento. La ricorrente, essendo stata illegittimamente privata della quota ad essa spettante, avrebbe subíto rilevanti danni economici. Tali danni continuerebbero a crescere e il cumulo dei loro effetti implicherebbe il rischio del fallimento.
44 La convenuta fa presente che il regolamento n. 2055/93 sarebbe stato emanato a seguito della menzionata sentenza Wehrs e che tale regolamento costituirebbe una risposta legislativa idonea nei confronti dei cessionari di obblighi di non commercializzazione. Il detto regolamento ricomprenderebbe in particolare la situazione dei produttori Slom III, disciplinando anche la situazione della ricorrente se questa fosse stata produttore di latte.
45 La convenuta sottolinea inoltre che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che la situazione della ricorrente «può essere assimilata a quella del cessionario di un premio, concesso in forza del regolamento n. 1078/77, il quale ha ottenuto un quantitativo di riferimento in base all'art. 2 del regolamento n. 857/84». Alla data del 30 settembre 1984, vale a dire al momento dello scioglimento della [OSCURATO:PERSONA] e del trasferimento dei suoi attivi alla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere quindi riconosciuto alla ricorrente lo status di «cessionaria di un obbligo di commercializzazione» ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2055/93. Conseguentemente, il regolamento n. 2055/93 ricomprenderebbe la fattispecie in cui la ricorrente si trovava al momento della scadenza dell'obbligo di non commercializzazione.
46 La convenuta osserva, inoltre, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non prende in esame la situazione delle ricorrenti nella controversia oggetto del rinvio pregiudiziale riguardante il regolamento n. 2055/93. Infatti, le questioni 1 e 3 sottoposte alla Corte relativamente alla [OSCURATO:PERSONA] riguardavano l'attribuzione di una quota del genere Slom III anteriormente all'emanazione della normativa necessaria ai fini della modificazione della norma anticumulo illegittima.
47 La convenuta ne trae la conclusione che il regolamento n. 2055/93 costituisce giusta risposta, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, all'illegittimità dichiarata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]., atteso che tale illegittimità coincide con quella accertata dalla menzionata sentenza Wehrs.
48 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sostiene la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente non avrebbe diritto a un quantitativo di riferimento specifico ex regolamento n. 2055/93, in quanto, alla data pertinente, non avrebbe costituito un produttore, né in diritto né in fatto.
Giudizio del Tribunale
49 Secondo costante giurisprudenza, quando la Corte accerta, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), l'invalidità di un atto emanato dalle autorità comunitarie, la sua decisione produce la conseguenza giuridica di imporre alle istituzioni competenti della [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio all'illegittimità accertata (sentenze della Corte 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e Ströh, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1753, punto 13, e 29 giugno 1988, causa 300/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3443, punto 22). In tal caso, spetta loro adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza pregiudiziale al pari, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, di una sentenza che annulli un atto o dichiari illegittima l'inerzia di una istituzione comunitaria. Dalla menzionata giurisprudenza emerge infatti che, quando una sentenza pregiudiziale accerti l'illegittimità di un atto comunitario, l'obbligo sancito dall'art. 176 del Trattato si applica per analogia.
50 Peraltro, quando la [OSCURATO:PERSONA] disponga dei poteri necessari per adottare i provvedimenti idonei a porre rimedio all'illegittimità accertata dalla Corte con una sentenza pregiudiziale, il suo obbligo di agire in tal senso rientra manifestamente nel suo obbligo generale di vigilanza imposto dall'art. 155 del Trattato (sentenza della Corte 5 maggio 1981, causa 804/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1045, punto 30).
51 Alla luce di tali considerazioni preliminari, occorre esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente ritenuto che fossero state già adottate tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
52 La parte del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] su cui verte, sostanzialmente, la detta decisione della [OSCURATO:PERSONA], così recita:
«Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] [Ltd]
(omissis)
3) L'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, è invalido nei limiti in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori trovantisi nella suddetta situazione».
53 Come riconosciuto dalle parti, tale dichiarazione di invalidità riguarda la regola cosiddetta «anticumulo». L'illegittimità di tale regola era stata già accertata dalla Corte nel 1992 nella menzionata sentenza Wehrs. In tale sentenza la Corte si era così pronunciata: «L'art. 3 bis, n. 1, secondo trattino del regolamento (...) n. 857/84 (...), come modificato dal regolamento (...) n. 764/89 (...), è invalido nella parte in cui esclude dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i cessionari di un premio concesso in forza del regolamento (...) n. 1078/77 i quali abbiano ottenuto un quantitativo di riferimento in forza dell'art. 2 del regolamento (...) n. 857/84».
54 Orbene, si deve necessariamente rilevare che il dispositivo, precedentemente richiamato, della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non ricalca i termini generali della dichiarazione di invalidità contenuta nella menzionata sentenza Wehrs. Nel detto dispositivo si dichiara espressamente che, per effetto della regola anticumulo, sono stati illegittimamente esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico i produttori «trovantisi nella suddetta situazione», vale a dire, segnatamente, la «[OSCURATO:PERSONA]», cui le autorità nazionali avevano negato l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico nel 1989 e nel 1991 (v. supra, punto 20), ove la Corte ha precisato che le autorità nazionali non avevano avuto la possibilità di decidere diversamente [v. punti 1), 2) e 4) del dispositivo richiamato supra al punto 25].
55 Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA], quando venne interrogata dalla ricorrente in ordine alle misure che essa intendeva adottare a seguito di tale sentenza, non poteva limitarsi a rispondere che la regola anticumulo era stata medio tempore abrogata. Nonostante l'eliminazione, a livello legislativo o amministrativo, dell'atto illegittimo, incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] accertare se tale atto avesse arrecato alla ricorrente un pregiudizio che dovesse essere oggetto di compensazione (v. sentenza della Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 665, punto 15). Infatti, l'emanazione del regolamento n. 2055/93 non ha potuto porre rimedio al torto che, ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA], era stato inflitto alla ricorrente per effetto dell'applicazione della norma anticumulo. Il regolamento n. 2055/93 consentiva di concedere, in presenza di determinate condizioni, un quantitativo di riferimento specifico ai produttori cui fosse stato in precedenza illegittimamente negato, ma non mirava a compensare il pregiudizio già subito dai produttori medesimi a causa dell'applicazione della menzionata regola.
56 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta ad adottare provvedimenti concreti ai fini della riparazione dell'illecito subíto dalla ricorrente ed accertato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Non spetta al Tribunale sostituirsi alla [OSCURATO:PERSONA] per individuare i provvedimenti che questa avrebbe dovuto adottare. Si deve tuttavia precisare che l'obbligo per le istituzioni di adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio agli illeciti accertati dal giudice comunitario impone loro non solo di prendere i provvedimenti legislativi o amministrativi indispensabili, bensì anche di risarcire il danno derivante dall'illecito commesso, a condizione che sussistano i requisiti previsti dall'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), vale a dire l'esistenza di un illecito, di un danno e di un nesso di causalità (sentenza della corte 9 agosto 1994, causa C-412/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3757, punto 24; sentenza del Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2335, punti 78 e 79). In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avviare un'iniziativa diretta al risarcimento della ricorrente. Infatti, la sussistenza dei requisiti della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] può essere dedotta dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], letta nel contesto della giurisprudenza delle «quote latte».
57 Anzitutto, l'illegittimità della regola anticumulo era stata accertata dalla Corte in base al rilievo della violazione del principio della tutela del legittimo affidamento (v. la menzionata sentenza Wehrs, punto 15), principio che costituisce una norma giuridica di rango superiore posta a tutela dei singoli (v., tra le altre, sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3061, punto 15). Conseguentemente, tale illegittimità, nuovamente dichiarata dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], costituisce un illecito sufficientemente grave idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (come confermato dalla sentenza del Tribunale 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T-202/94, Quiller e Heusmann/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2247, punti 53-57).
58 Inoltre, per quanto attiene all'esistenza di un danno e di un nesso di causalità, si deve ritenere che, secondo la motivazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], la situazione della [OSCURATO:PERSONA] fosse assimilabile, nel momento in cui vennero richieste le quote nel 1989 e nel 1991, a quella del cessionario di un premio, concesso ai sensi del regolamento n. 1078/77, che abbia ottenuto un quantitativo di riferimento ex art. 2 del regolamento n. 857/84 (punto 62 della sentenza). E' inoltre pacifico che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ravvisa, tanto nella motivazione quanto nel dispositivo supra richiamato, nella [OSCURATO:PERSONA] lo status di produttore di latte ai sensi della normativa comunitaria. Tali rilievi confutano sostanzialmente i motivi addotti a giustificazione del diniego di attribuzione di una quota (v., supra, punto 22) evidenziando così la sussistenza di un nesso di causalità tra la regola anticumulo illegittima e il detto diniego. Del resto, il fatto che il diniego di attribuzione di una quota fosse pregiudizievole per un produttore di latte non può essere ragionevolmente contestato, tanto più quando, come nella specie, il produttore o il suo successore abbia ripreso la commercializzazione del latte in una fase successiva, dimostrando in tal modo di non aver abbandonato la produzione di latte (v., al riguardo, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio 1992, citata supra, punto 23).
59 Dalle suesposte considerazioni emerge che la [OSCURATO:PERSONA], rifiutandosi di agire al fine di dare esecuzione alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno al proprio obbligo di adottare provvedimenti concreti nei confronti della ricorrente necessari al fine di porre rimedio all'illecito accertato dalla Corte. La decisione impugnata dev'essere conseguentemente annullata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
60 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e che la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, la [OSCURATO:PERSONA] dev'essere condannata a sopportare le proprie spese oltre a quelle della ricorrente.
61 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 1997, con cui è stato negato di dare esecuzione alla sentenza della Corte 6 giugno 1996, causa C-127/94, [OSCURATO:PERSONA], è annullata.
2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
3) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sopporterà le proprie spese.