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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01574/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27407/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2634/2021depositata il 12/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. , quale cessionaria di crediti vantati dalla Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], proprietaria e gestore dell’[OSCURATO:PERSONA] equiparato al pubblico [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (di seguito per brevità IDI), conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] E (di seguito ASL Roma 1) e la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna in via principale di quest’ultima, e in subordine dell’[OSCURATO:PERSONA] 1, o in alternativa, in via solidale di entrambe le convenute, al pagamento della somma di € 1.958.650,02, oltre interessi ex D. lgs. 231/2002 a far data dal 31° giorno dalla data di presentazione delle fatture.

Con sentenza n. 11427/2017 il Tribunale di Roma riteneva unica legittimata passiva la Regione [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento dell’importo capitale richiesto di €1.958.650,02, sul rilievo che i pagamenti in favore del cedente erano stati eseguiti successivamente alla notifica dell’atto di cessione ed erano pertanto inopponibili alla cessionaria, nonché rilevando che, in ogni caso, i pagamenti dovevano essere imputati al mese di loro erogazione, e non alle prestazioni sanitarie rese quattro mesi prima.

Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs 231/2002, considerato che il rapporto contrattuale tra le parti era sorto antecedentemente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Con sentenza n. 2634/2021, pubblicata il 12/04/2021, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. (di seguito per brevità UBI) avverso la citata sentenza , che ha confermatointegralmente, sia con riguardo ai criteri di imputazione dei pagamenti, sia con riguardo alla non debenza degli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs 231/2002.

3. Avverso questa sentenza la UBI ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, resistito con separati controricorsi dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e dall’AUSL di Roma 1.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Parte ricorrente denuncia: i)con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., la mera apparenza della motivazione, che rinviava per relationema quella del Tribunale, senza scrutinare le argomentazioni difensive dell’appellante; in particolare deduce che il Tribunale aveva individuato nella causale dei mandati di pagamento l’imputazione del debitore ai sensi dell’art. 1193 cod. civ. e con l’appello si censurava il fatto che il giudice di primo grado non avesse rilevato che i pagamenti, compiuti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’anno 2011, andavano imputati secondo il sistema di centralizzazione, previsto dalla DGR 602/04 e dalle circolari applicative, le quali avevano stabilito che i pagamenti regionali, eseguiti con cadenza mensile -a far data dal mese di agosto 2004 e senza soluzione di continuità rispetto ai pagamenti fino ad allora eseguiti dalle ASL – erano da riferirsi, non già al mese in cui il pagamento era stato effettuato, bensì alle prestazioni erogate quattro mesi prima, tanto che l’ultimo pagamento, compiuto dalle AUSL, era stato eseguito nel mese di luglio 2004, ma si riferiva alle prestazioni erogate nel mese di marzo 2004; inoltre deduceva che il Tribunale erroneamente aveva fatto riferimento ad un presunto “carattere non vincolante” della circolare 4 ottobre 2004, prot. n. 112072, che proveniva proprio dal dipartimento individuato dalla stessa DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/04 quale ente addetto alla regolazione dei flussi finanziari mensili nei confronti degli ospedali classificati e che, ancora, il Tribunale non avevaverificato che la successiva nota della Regione, prot. 51632 del 19.4.2010, non fosse idonea a superare l’interpretazione offerta delle norme regionali (la DGR 602/2004 e la circolare prot. 11207/2004), trattandosi di una nota indirizzata soltanto alle ASL territorialmente competenti, e non già ai c.d. erogatori privati e alle strutture private equiparate a quelle pubbliche, e quindi, in quanto mero atto interno all’amministrazione, risultava non opponibile al cedente “IDI”;ii) con il secondo motivo, rubricato “articolo 360, primo comma, n. 3, cpc, in relazione all’art.1193 cod. civ. ed ai principî generali in materia di imputazione di pagamento, all’art. 1362 e ss. in relazione all’interpretazione degli atti amministrativi e del mandato di pagamento quale atto unilaterale della P.A., al D. Lgs. n. 502/1992 e s . m . i . , alla L. 724/1994, art, 6 comma 6, al D.Lgs. n. 29/1993 e s. m. i., nonché in relazione agli artt. 34 e 97 Cost.”, la non corretta interpretazione, da parte della Corte di merito, della DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/2004 e della circolare, di sua attuazione, n. 112072/04, in quanto, al fine della corretta imputazione dei pagamenti eseguiti dalla Regione, non doveva essere considerata la causale indicata nel mandato di pagamento, poiché quest’ultima si riferiva alla quota parte del budget assegnato alla struttura, che, infatti veniva corrisposto in 12 rate, con cadenza mensile, e non alle prestazioni erogate/fatturate nel mese; iii) con il terzo motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità per “errata valutazione delle prove” (artt. 132, n. 4 e 116 cod. proc. civ.) per avere la Corte del tutto illogicamente attribuito un valore di imputazione al mandato di pagamento regionale, negando invece la decisiva valenza all’imputazione di tipo generale disposta dal Dipartimento all’uopo incaricato con riguardo ai pagamenti rateali eseguiti dalla Regione a seguito dell’entrata in vigore della DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/2004, provvedendo, nel mese di agosto 2004, alla copertura dei corrispettivi maturati per le prestazioni erogate 4 mesi prima nel mese di aprile 2004, così mantenendo gli stessi tempi di pagamento fino ad allora utilizzati dalle ASL; iv) con il quarto motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 360, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto costituito dall’esistenza di un contratto tra le parti sottoscritto in data 26 giugno 2012, regolante le prestazioni sanitarie per spedalità e specialistica ambulatoriale rese dall’Ospedale [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011, circostanza che assume essere decisiva ai fini dell’applicazione “del tasso di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.”; v) con il quinto motivo di ri corso ai sensi dell’articolo 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., stante l’omessa valutazione della prova costituita dal contratto scritto, che come dedotto anche nel quarto motivo, assume essere dirimente ai fini del riconoscimento degli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 e s.m .i . .

2. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, in quanto tutti concernenti la questione dell’imputazione dei pagamenti, sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.), come peraltro eccepito anche dalle controricorrenti.

Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte.

Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato (tra le tante, da ultimo Cass. 28307/2020; Cass. 2670/2020).

Nel caso concreto, la UBI è stata totalmente vincitrice ‒ nei precedenti gradidel giudizio ‒ in punto sorte capitale, riconosciutale come richiestaed è la stessa ricorrente ad ammettere che l’importo non cambierebbe, mutando la motivazione sull’imputazione dei pagamenti effettuati dall’ASL.

Le citate pronunce di questa Corte, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non forniscono supporto argomentativo alla sua tesi, considerato che la questione giuridica agitata, che in tesi comporterebbe una mera modifica della motivazione, non si pone come suscettibile di formare il giudicato, nella specie.

Occorre ribadire che non è sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 1236/2012; Cass. Sez.

U, 12637/2008).

Va aggiunto, con riguardo ad ulteriori profili di inammissibilità, che la motivazionedella sentenza impugnata , pur sintetica, raggiunge il minimo costituzionale (primo motivo), perchéla Corte di merito, pur rinviando alla motivazione del Tribunale, ha esposto sinteticamente le ragionidella condivisione delle statuizioni impugnate , affermando che andava individuata nella causale dei mandati di pagamento l’imputazione del debitore ai sensi dell’art. 1193 cod. civ..

Inoltre, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, in realtà la ricorrentecensura la valutazione di circolari e documenti (secondo e terzo motivo) per erronea interpretazione di essi, senza indicare specificamente i criteri ermeneutici violati, atteso che UBI si limita semplicemente a riproporre leproprie argomentazioni.

Parimenti inammissibile è la denuncia del vizio di violazione del disposto dell’art.116 cod.proc. c iv ., che , invece , ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le tante Cass.18092/2020).

3. Sono inammissibili anche i motivi quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione.

La ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1 n.5 , c od . p roc . civ., l’omesso esame del fatto costituito dall’esistenza di un contratto tra le parti sottoscritto in data 26 giugno 2012, asseritamente regolante le prestazioni sanitarie per spedalità e specialistica ambulatoriale rese dall’Ospedale [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011 (quarto motivo), ma, nella specie,ricorre l’ipotesi della “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti, come nella specie,con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012).

Il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1n.5, c od . p roc . c iv . (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016), il che non è avvenuto, né tanto meno è stato dedotto, nella specie.

La ricorrente denuncia,inoltre, la violazione degli art.115 e 116 c od . proc.civ . (quinto motivo) , ma una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dei suddetti articolinon può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass.n.1229/2019).

La doglianza difetta anche di autosufficienza, poiché non vi è menzione di quel contratto nella sentenza impugnata, la Regione afferma che si tratta di questione posta per la prima volta in sede di legittimità, e la ricorrente non precisa quando, come e dove l’ha dedotta nei giudizi di merito nel senso invocato.

Infatti UBI espone che il contratto del 2012 era stato prodotto dalla stessa ASL, ma non deduce compiutamentedi averne evidenziato ai giudici di merito la rilevanza, anzi la decisività, nel senso ora invocato, vale a dire in quantoasseritamente valevole anche per il 2011.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spesedi lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’ASL Roma 1 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27407/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2634/2021depositata il 12/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. , quale cessionaria di crediti vantati dalla Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], proprietaria e gestore dell’[OSCURATO:PERSONA] equiparato al pubblico [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (di seguito per brevità IDI), conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] E (di seguito ASL Roma 1) e la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna in via principale di quest’ultima, e in subordine dell’[OSCURATO:PERSONA] 1, o in alternativa, in via solidale di entrambe le convenute, al pagamento della somma di € 1.958.650,02, oltre interessi ex D. lgs. 231/2002 a far data dal 31° giorno dalla data di presentazione delle fatture. Con sentenza n. 11427/2017 il Tribunale di Roma riteneva unica legittimata passiva la Regione [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento dell’importo capitale richiesto di €1.958.650,02, sul rilievo che i pagamenti in favore del cedente erano stati eseguiti successivamente alla notifica dell’atto di cessione ed erano pertanto inopponibili alla cessionaria, nonché rilevando che, in ogni caso, i pagamenti dovevano essere imputati al mese di loro erogazione, e non alle prestazioni sanitarie rese quattro mesi prima. Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs 231/2002, considerato che il rapporto contrattuale tra le parti era sorto antecedentemente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Con sentenza n. 2634/2021, pubblicata il 12/04/2021, la Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. (di seguito per brevità UBI) avverso la citata sentenza , che ha confermatointegralmente, sia con riguardo ai criteri di imputazione dei pagamenti, sia con riguardo alla non debenza degli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs 231/2002. 3. Avverso questa sentenza la UBI ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, resistito con separati controricorsi dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e dall’AUSL di Roma 1. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Parte ricorrente denuncia: i)con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ., la mera apparenza della motivazione, che rinviava per relationema quella del Tribunale, senza scrutinare le argomentazioni difensive dell’appellante; in particolare deduce che il Tribunale aveva individuato nella causale dei mandati di pagamento l’imputazione del debitore ai sensi dell’art. 1193 cod. civ. e con l’appello si censurava il fatto che il giudice di primo grado non avesse rilevato che i pagamenti, compiuti dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’anno 2011, andavano imputati secondo il sistema di centralizzazione, previsto dalla DGR 602/04 e dalle circolari applicative, le quali avevano stabilito che i pagamenti regionali, eseguiti con cadenza mensile -a far data dal mese di agosto 2004 e senza soluzione di continuità rispetto ai pagamenti fino ad allora eseguiti dalle ASL – erano da riferirsi, non già al mese in cui il pagamento era stato effettuato, bensì alle prestazioni erogate quattro mesi prima, tanto che l’ultimo pagamento, compiuto dalle AUSL, era stato eseguito nel mese di luglio 2004, ma si riferiva alle prestazioni erogate nel mese di marzo 2004; inoltre deduceva che il Tribunale erroneamente aveva fatto riferimento ad un presunto “carattere non vincolante” della circolare 4 ottobre 2004, prot. n. 112072, che proveniva proprio dal dipartimento individuato dalla stessa DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/04 quale ente addetto alla regolazione dei flussi finanziari mensili nei confronti degli ospedali classificati e che, ancora, il Tribunale non avevaverificato che la successiva nota della Regione, prot. 51632 del 19.4.2010, non fosse idonea a superare l’interpretazione offerta delle norme regionali (la DGR 602/2004 e la circolare prot. 11207/2004), trattandosi di una nota indirizzata soltanto alle ASL territorialmente competenti, e non già ai c.d. erogatori privati e alle strutture private equiparate a quelle pubbliche, e quindi, in quanto mero atto interno all’amministrazione, risultava non opponibile al cedente “IDI”;ii) con il secondo motivo, rubricato “articolo 360, primo comma, n. 3, cpc, in relazione all’art.1193 cod. civ. ed ai principî generali in materia di imputazione di pagamento, all’art. 1362 e ss. in relazione all’interpretazione degli atti amministrativi e del mandato di pagamento quale atto unilaterale della P.A., al D. Lgs. n. 502/1992 e s . m . i . , alla L. 724/1994, art, 6 comma 6, al D.Lgs. n. 29/1993 e s. m. i., nonché in relazione agli artt. 34 e 97 Cost.”, la non corretta interpretazione, da parte della Corte di merito, della DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/2004 e della circolare, di sua attuazione, n. 112072/04, in quanto, al fine della corretta imputazione dei pagamenti eseguiti dalla Regione, non doveva essere considerata la causale indicata nel mandato di pagamento, poiché quest’ultima si riferiva alla quota parte del budget assegnato alla struttura, che, infatti veniva corrisposto in 12 rate, con cadenza mensile, e non alle prestazioni erogate/fatturate nel mese; iii) con il terzo motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità per “errata valutazione delle prove” (artt. 132, n. 4 e 116 cod. proc. civ.) per avere la Corte del tutto illogicamente attribuito un valore di imputazione al mandato di pagamento regionale, negando invece la decisiva valenza all’imputazione di tipo generale disposta dal Dipartimento all’uopo incaricato con riguardo ai pagamenti rateali eseguiti dalla Regione a seguito dell’entrata in vigore della DGR [OSCURATO:PERSONA] n. 602/2004, provvedendo, nel mese di agosto 2004, alla copertura dei corrispettivi maturati per le prestazioni erogate 4 mesi prima nel mese di aprile 2004, così mantenendo gli stessi tempi di pagamento fino ad allora utilizzati dalle ASL; iv) con il quarto motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 360, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto costituito dall’esistenza di un contratto tra le parti sottoscritto in data 26 giugno 2012, regolante le prestazioni sanitarie per spedalità e specialistica ambulatoriale rese dall’Ospedale [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011, circostanza che assume essere decisiva ai fini dell’applicazione “del tasso di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.”; v) con il quinto motivo di ri corso ai sensi dell’articolo 360, n. 4 cod. proc. civ., la nullità per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., stante l’omessa valutazione della prova costituita dal contratto scritto, che come dedotto anche nel quarto motivo, assume essere dirimente ai fini del riconoscimento degli interessi nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 e s.m .i . . 2. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, in quanto tutti concernenti la questione dell’imputazione dei pagamenti, sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.), come peraltro eccepito anche dalle controricorrenti. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per altro verso, che l'interesse all'impugnazione va ritenuto sussistente qualora la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato (tra le tante, da ultimo Cass. 28307/2020; Cass. 2670/2020). Nel caso concreto, la UBI è stata totalmente vincitrice ‒ nei precedenti gradidel giudizio ‒ in punto sorte capitale, riconosciutale come richiestaed è la stessa ricorrente ad ammettere che l’importo non cambierebbe, mutando la motivazione sull’imputazione dei pagamenti effettuati dall’ASL. Le citate pronunce di questa Corte, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non forniscono supporto argomentativo alla sua tesi, considerato che la questione giuridica agitata, che in tesi comporterebbe una mera modifica della motivazione, non si pone come suscettibile di formare il giudicato, nella specie. Occorre ribadire che non è sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 1236/2012; Cass. Sez. U, 12637/2008). Va aggiunto, con riguardo ad ulteriori profili di inammissibilità, che la motivazionedella sentenza impugnata , pur sintetica, raggiunge il minimo costituzionale (primo motivo), perchéla Corte di merito, pur rinviando alla motivazione del Tribunale, ha esposto sinteticamente le ragionidella condivisione delle statuizioni impugnate , affermando che andava individuata nella causale dei mandati di pagamento l’imputazione del debitore ai sensi dell’art. 1193 cod. civ.. Inoltre, sotto l’apparente denuncia del vizio di violazione di legge, in realtà la ricorrentecensura la valutazione di circolari e documenti (secondo e terzo motivo) per erronea interpretazione di essi, senza indicare specificamente i criteri ermeneutici violati, atteso che UBI si limita semplicemente a riproporre leproprie argomentazioni. Parimenti inammissibile è la denuncia del vizio di violazione del disposto dell’art.116 cod.proc. c iv ., che , invece , ricorre solo quando il giudice di merito disattenda il principio di libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (tra le tante Cass.18092/2020). 3. Sono inammissibili anche i motivi quarto e quinto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione. La ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1 n.5 , c od . p roc . civ., l’omesso esame del fatto costituito dall’esistenza di un contratto tra le parti sottoscritto in data 26 giugno 2012, asseritamente regolante le prestazioni sanitarie per spedalità e specialistica ambulatoriale rese dall’Ospedale [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2011 (quarto motivo), ma, nella specie,ricorre l’ipotesi della “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti, come nella specie,con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012). Il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1n.5, c od . p roc . c iv . (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774/2016), il che non è avvenuto, né tanto meno è stato dedotto, nella specie. La ricorrente denuncia,inoltre, la violazione degli art.115 e 116 c od . proc.civ . (quinto motivo) , ma una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dei suddetti articolinon può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra le tante Cass.n.1229/2019). La doglianza difetta anche di autosufficienza, poiché non vi è menzione di quel contratto nella sentenza impugnata, la Regione afferma che si tratta di questione posta per la prima volta in sede di legittimità, e la ricorrente non precisa quando, come e dove l’ha dedotta nei giudizi di merito nel senso invocato. Infatti UBI espone che il contratto del 2012 era stato prodotto dalla stessa ASL, ma non deduce compiutamentedi averne evidenziato ai giudici di merito la rilevanza, anzi la decisività, nel senso ora invocato, vale a dire in quantoasseritamente valevole anche per il 2011. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spesedi lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’ASL Roma 1 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 01574/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris