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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20894/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/09/2020 del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOtdato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento, reso in data 14 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato de plano, il reclamo, proposto secondo la prospettazione dello stesso reclamante ex art. 35- bis Ord. pen., avente ad oggetto il diniego da parte dell'Amministrazione penitenziaria a tenere una custodia per occhiali, diversamente da quanto disposto in altri istituti.

2. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal condannato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, trovando, infatti, applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., comma 1, introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato. 2.1.Considerato invero che, interpretando la citata norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) si è stabilito che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, affermando, altresì, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. cit.). 3.Ritenuto che, pur pronunciando il rigetto del reclamo, il magistrato di sorveglianza ha deciso inaudita altera parte, con provvedimento che, qualificato come emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è impugnabile a mezzo di ricorso per cassazione (tra le altre, Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119). 3.1.Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side te [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOtdato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento, reso in data 14 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato de plano, il reclamo, proposto secondo la prospettazione dello stesso reclamante ex art. 35- bis Ord. pen., avente ad oggetto il diniego da parte dell'Amministrazione penitenziaria a tenere una custodia per occhiali, diversamente da quanto disposto in altri istituti. 2. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dal condannato e non da difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, trovando, infatti, applicazione, ratione temporis, la vigente formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., comma 1, introdotta dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017, che esclude il ricorso personale dell'imputato. 2.1.Considerato invero che, interpretando la citata norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) si è stabilito che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, affermando, altresì, che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. cit.). 3.Ritenuto che, pur pronunciando il rigetto del reclamo, il magistrato di sorveglianza ha deciso inaudita altera parte, con provvedimento che, qualificato come emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è impugnabile a mezzo di ricorso per cassazione (tra le altre, Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119). 3.1.Rilevato che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side te [OSCURATO:PERSONA] DE
Decreto Cassazione n. 20894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris