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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19040/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge con riferimento al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, all'attendibilità della parte offesa ed all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata che trattano sia della attendibilità ella persona offesa che della mancata concessione delle attenuanti generiche); che il primo motivo in punto di responsabilità - oltre ad essere reiterativo - è peraltro costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge con riferimento al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, all'attendibilità della parte offesa ed all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata che trattano sia della attendibilità ella persona offesa che della mancata concessione delle attenuanti generiche); che il primo motivo in punto di responsabilità - oltre ad essere reiterativo - è peraltro costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il C
Sentenza Cassazione n. 19040/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris