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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04459/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 9 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato continuato di truffa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, non consentiti in sede di legittimità e, comunque, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha descritto, a pagina 4 della motivazione, i raggiri posti in essere dall'imputato mediante l'utilizzo di nomi falsi e la conseguente induzione in errore delle vittime; Deve esser, inoltre, rimarcato che la versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese delle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte dei dichiaranti (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle deposizioni delle persone offese è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899). considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi e dei plurimi precedenti penali che gravano il ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

La decisione della Corte territoriale è fondata, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

Deve esser ribadito sul punto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato, come fatto dalla Corte territoriale, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 9 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato continuato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto, non consentiti in sede di legittimità e, comunque, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che ha descritto, a pagina 4 della motivazione, i raggiri posti in essere dall'imputato mediante l'utilizzo di nomi falsi e la conseguente induzione in errore delle vittime; Deve esser, inoltre, rimarcato che la versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese delle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte dei dichiaranti (vedi Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delle deposizioni delle persone offese è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899). considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi e dei plurimi precedenti penali che gravano il ricorrente (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). La decisione della Corte territoriale è fondata, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Deve esser ribadito sul punto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato, come fatto dalla Corte territoriale, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]