CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337, 635, 617 e 617 -bis, 707 cod. pen. e 4 I. 110 del 1975, sono generici e manifestamente infondati in presenza della esaustiva e logica motivazione del giudice di merito sul contributo causale e psicologico dell'imputato alle condotte, consistite nello speronamento di un auto dei carabinieri dal momento che l'imputato era proprio alla guida dell'autovettura con la quale veniva speronata l'auto dei carabinieri e fosse a conoscenza, proprio in ragione di tale violenta condotta oppositiva, della disponibilità di arnesi atti allo scasso e apparati per la intercettazione della presenza delle FF.00 poi sequestrati;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il