CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che siriporta ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha confermato lasentenza con cui il Tribunale di Tivoli aveva condannato l'imputato alla pena di giustiziaper il reato di tentata rapina aggravata e di lesioni.2. Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa dell'imputato articola, pur senza farriferimento ad alcuna delle ipotesi elencate all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., iseguenti motivi:- sulla responsabilità penale dell’imputato. Mancanza ed illogicità della motivazione,anche con riferimento a specifici atti del processo (pg. 17): si contesta in particolare lacredibilità della deposizione della persona offesa, avendo Khalil un interessecontrapposto a quello dell’imputato, avendogli causato le lesioni, per la inattendibilitànel descrivere il vestiario dell’imputato, per i pregressi episodi violenti ai danni di altroavventore; inoltre, la Corte ha sottovalutato il significato scherzoso del gestodell’imputato nel sottrarre la bottiglia di alcolico ed ha svalutato la credibilità di Clementeancora in corso al momento dell’arrivo dei Carabinieri. Infine, anche le risultanze delcertificato medico relativo alle lesioni della persona offesa sono state mal interpretatedalla Corte;- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 56 cod. pen.): lacondotta dell’imputato non fu né idonea, né diretta in modo non equivoco alconseguimento del fine illecito, dato che l’occultamento della bottiglia sotto la magliettane determinava la piena visibilità;- sulla riconduzione del reato alla teorica fattispecie di cui all’art. 624 cod. pen.;mancanza di impossessamento- Mancanza ed illogicità della motivazione, anche conriferimento a specifici atti del processo: l’imputato non si è mai impossessato dellabottiglia.;- sulla sussistenza di legittima difesa in ordine al reato ex art. 582 e 585 cod. pen..Mancanza e di logicità della motivazione, anche con riferimento a specifici atti delprocesso: il confronto tra i certificati medici relativi alle lesioni subite dalle due personecoinvolte confermano la tesi della legittima difesa; è stato infatti l’imputato a doversidifendere dal negoziante, e non il contrario;- sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 bis cod. pen.. Mancanza dilogicità della motivazione, anche con riferimento a specifici atti del processo:- sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 628 comma 2 cod. pen. aseguito della sentenza 86/24 della Corte Costituzionale; la modestia del fatto avrebbegiustificato l’applicazione della attenuante introdotta dalla sentenza n. 86/2024 dellaCorte Costituzionale;- sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.. Mancanza edlogicità della motivazione, anche con riferimento a specifici atti del processo. Violazionee falsa applicazione della legge penale: art. 62 n. 4 cod. pen.: anche a voler considerarei danni alla persona, oltre che l’irrisorio valore della bottiglia di cui si è tentata lasottrazione, l’importo sarebbe stato sicuramente tale da giustificare la applicazione dellaCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamente infondati,ripetitivi (e perciò generici) e, in parte, non consentiti.2. In relazione ai primi quattro motivi, che si riferiscono alla affermazione diresponsabilità, va premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto diaffermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reato comecontestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati iparametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione- da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove(cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218).A fronte di tale situazione, non è consentita la deduzione di vizi che, lungidall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducano alla proposizione di letturealternative degli elementi probatori o a ricostruzioni che siano già state esaminate edadeguatamente confutate nei due gradi del giudizio di merito.Non è, infatti, questo il senso del giudizio di cassazione che, pur nella irrisoltatensione tra uno jus constitutionis non esclusivo ed un irrinunciabile jus litigatoris, devetrattare solamente di questioni di legittimità, evitando assolutamente, pena lostravolgimento della propria funzione, di impingersi nel merito.Ed in effetti, fin nella tecnica redazionale, i motivi rivelano invece una ‘deriva’ versoil merito o, altrimenti detto, una ‘discesa’ nel fatto che potrebbe essere sicuramenteidonea a dar sostanza ad un atto di appello (che, peraltro, è stato pressochéintegralmente trascritto nelle prime 16 pagine del ricorso) ma che non può aver alcunaccesso in Cassazione.In assenza di specifiche critiche che individuino la mancanza della motivazione (nonil mancato esame di una specifica questione) o una contraddizione nel tessuto logicodella motivazione o, come più frequentemente viene denunciato, una manifestaillogicità, la deduzione di carenze motivazionali di una sentenza, per quanto estese, èaffare che non interessa a questa Corte. Sul piano motivazionale, infatti, le sole criticheche sono ammesse in Cassazione, quali unici spiragli di accesso alla critica di legittimità,sono quelle tassativamente indicate nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen., ciascuna dotatadi peculiare oggetto e struttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Corteche la deduzione alternativa o cumulativa di vizi motivazionali – come avviene anchenel caso di specie - invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità delmotivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che adessi solo strumentalmente tenta di agganciarsi). Si tratta di vizi che non possono essere,come nel caso del ricorso odierno, solo enunciati nella rubrica del motivo, ma che devonoessere declinati nell’argomentazione, se si vuole che la Corte possa svolgere la propriafunzione di tutela di legittimità delle decisioni, senza invadere campi meritori chespettano ad altre autorità giudiziali. Perché, come ha efficacemente osservato acutadottrina, radicata in specifica ed autorevole esperienza giudiziaria, l'equilibrio delsistema giurisdizionale ordinario italiano si caratterizza nel senso che alla Cassazione “èaffidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, ma taleprivilegio trova, nell'ordinamento, il proprio contrappeso nel rispetto dell'accertamentodi fatto, il quale è riservato al giudice del merito; onde la soluzione legale e giusta dellacontroversia deve essere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi digiudicanti”. Per questo le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.).Inammissibili sono pertanto tutte le doglianze che attacchino la 'persuasività',"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di 'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non'manifesta', così come quelle che sollecitino una differente comparazione dei significatiprobatori da attribuire alle diverse prove o evidenzino ragioni in fatto per giungere aconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento. Tutto ciò è 'fatto', riservato al giudice del meritoe quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione delfatto è definita.3. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, l’analisi della sentenza impugnataconsente di rilevare il grado di precisione e di logicità adottato dal Collegio nell’affrontaree nel confrontarsi con il tema centrale della doglianza difensiva, quello della credibilitàdella persona offesa. Ebbene, le pagine 3 e 4 della sentenza, prendendo l’avviodall’analisi della sequenza temporale degli accadimenti e dei successivi contatti tra lapersona offesa e le autorità - di polizia, inizialmente, e sanitarie, successivamente -danno conto compiutamente e congruamente di quanto da queste accertato e refertato.Sempre a pg. 5, come poi a pg. 6, particolarmente perspicue appaiono le considerazionirelative alla credibilità della persona offesa, desumibile dalla dimostrata sua carenza diinteresse e dalla inattendibilità (e, ancor prima, illogicità) della versione difensiva basatasulla indimostrata ed incongruente ipotesi alternativa della sottrazione meramentescherzosa della bottiglia. Acutamente, la Corte evidenzia (pg. 5, in alto) le ragioni diillogicità della versione resa dall’imputato, cui si può aggiungere, sempre sul pianologico, alla luce dell’ammessa apprensione della bottiglia da parte del [OSCURATO:PERSONA], lasuperfluità del dettaglio concernente il vestiario indossato dall’imputato, sul quale, pure,tanto si insiste, sia nell’atto di appello che nel ricorso per cassazione.Che, poi, essendo la bottiglia potenzialmente visibile, nonostante l’occultamento, lacondotta dell’imputato non fosse né idonea, né diretta in modo non equivoco alconseguimento del fine illecito, dovendosi escludere perciò anche il tentativo (secondomotivo) è tesi nuova, non consentita in questa sede: infatti, in primo come in secondogrado, le dedotte circostanze erano state evidenziate e sostenute nella prospettiva dellaconfutazione della credibilità dell’accusatore (la persona offesa) e non dellaqualificazione giuridica del fatto. Si tratta, quindi, di una questione preclusa incassazione, presupponendo una diversa ricostruzione del fatto, e non di mero diritto,che sarebbe, per contro, sempre consentita (Sez. 5, n. 4911 del 21/07/1998, Rillo, Rv.211822; Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 2004, Criscuolo, Rv. 229373). Sicché, indefinitiva, il motivo è inammissibile, per violazione della catena devolutiva, dovendotrovare applicazione la regola del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609,comma 2, cod. proc. pen., ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazionedella sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dalcontrollo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4,n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631)Infine, la Corte ha correttamente respinto le richieste riqualificazioni (furto elegittima difesa), basate, occorre ribadire, su inconsistenti ricostruzioni giuridiche,formulate, anche in questo grado, in base ad elementi del tutto generici (il mancatoimpossessamento, al contrario ammesso dall’imputato; i certificati medici).In conclusione, riprendendo un concetto iniziale, l’approccio adottato nel ricorsomira a replicare il giudizio di merito, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudiziosul fatto, senza riuscire ad elevare la critica al livello necessario ad accedere al giudiziodi legittimità. Per tale ragione merita, in parte qua, la censura di inammissibilità.4. Gli ulteriori motivi di doglianza possono essere trattati unitariamente, poichériguardano, tutti, aspetti concernenti il trattamento sanzionatorio.Esclusa l’ammissibilità del motivo sulla lieve gravità del fatto (sesto motivo),proponibile, ratione temporis, avanti al giudice d’appello - eventualmente con i motiviaggiunti o in sede di formulazione delle conclusioni - la mancata prospettazione inappello ne comporta l’indeducibilità in questa sede: Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024,G., Rv. 286536 – 01), residuano i motivi sul diniego delle attenuanti generiche e dellaricordare che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio rientra nella competenza ediscrezionalità del giudice di merito, che va immune da critiche in questa sede, seespressa in una motivazione che non sia contraddittoria e non manifestamente illogica.Ebbene, nella sentenza, la negazione delle circostanze invocate risultaadeguatamente giustificata, tra pagina 6 e 7 della sentenza impugnata.Infatti, con riferimento all’art. 62 n. 4, cod. pen., ostativa è l’entità delleconseguenze dannose, non certo limitate agli aspetti pecuniari, dovendo includersi ildanno morale, particolarmente grave nel caso concreto, derivante dall’aggressioneavvenuta nel proprio negozio. Con riferimento all’art. 62 bis, cod. pen., invece, agiustificazione del diniego v’è non solo la mancata indicazione di un qualche elementopositivamente valutabile, ma anche la negativa personalità dell’imputato, gravato daprecedenti, di cui uno specifico.Su tali basi valutative, deve ritenersi assolto l’onere motivazionale richiesto.5. Per le ragioni predette, il ricorso è inammissibile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente