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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 39213/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.in Libia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data 23/5/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame dichiarava inammissibile l'appello ex art. 322 bis cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che, in data 22/4/2024, aveva parzialmente rigettato la richiesta di restituzione delle somme di danaro oggetto di sequestro preventivo giusta decreto del 18/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] cautelare, richiamata la disciplina applicabile in materia di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari, personali e reali, ex art. 87 bis D. Igs 150/22, riteneva l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore del ricorrente in quanto trasmesso ad un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio competente a decidere l'impugnazione, secondo le indicazioni del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e automatizzati (DGSIA). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale del Gerbi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 87, commi 1,6,7 Digs 150/22.

Il difensore premette che l'appello era stato inoltrato a due indirizzi di posta elettronica certificata e precisamente "riesame.tribunale.milano" (presente nell'elenco adottato dal Presidente del Tribunale) e "depositoattipenali5.tribunale.milano" (indicato dal DGSIA), sebbene l'invio a detto ultimo destinatario non si fosse perfezionato per un errore di digitazione.

Secondo il ricorrente nell'analisi delle norme che disciplinano le impugnazioni deve privilegiarsi un criterio sostanzialistico in base al quale solo l'inosservanza del termine di presentazione produce l'inammissibilità sicché, se l'atto giunge in tempo utile nella cancelleria legalmente individuata, deve applicarsi il principio del raggiungimento dello scopo, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, venendo meno le ragioni per negare validità all'impugnazione.

Nella specie, l'appello trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica non censito nel provvedimento DGSIA giungeva, comunque, tempestivamente nella cancelleria del giudice competente e non poteva, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate.

La giurisprudenza di legittimità ritiene con indirizzo costante che è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, precisando altresì che la ratio sottesa alla citata disposizione tende alla semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e alla accelerazione degli adempimenti di cancelleria di talché non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141 - 01).

Risulta, pertanto, già smentita l'interpretazione estensiva sollecitata dal difensore dei principi affermati da Sez.

Unite Bottari, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167 - 01, in relazione ad un quadro normativo non assimilabile a quello sedimentato nel contesto pandemico, che espressamente escludeva l'applicabilità dell'art. 582, comma 2, codice di rito, e recepito nelle linee portanti dalla disciplina transitoria di cui al D. Igs 150/22.3.1 Questa Corte ha in particolare affermato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione a fattispecie in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato (Sez. 6, n. 20680 del 08/02/2024, Rv. 286419 - 01); che analogamente inammissibile è la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco DGSIA, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, Rv. 282346 - 01); come pure l'impugnazione trasmessa ad indirizzo riportato sul sito web dell'ufficio ma non ricompreso nell'elenco richiamato (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.in Libia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano in data 23/5/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame dichiarava inammissibile l'appello ex art. 322 bis cod.proc.pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che, in data 22/4/2024, aveva parzialmente rigettato la richiesta di restituzione delle somme di danaro oggetto di sequestro preventivo giusta decreto del 18/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] cautelare, richiamata la disciplina applicabile in materia di impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari, personali e reali, ex art. 87 bis D. Igs 150/22, riteneva l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore del ricorrente in quanto trasmesso ad un indirizzo PEC non riferibile all'ufficio competente a decidere l'impugnazione, secondo le indicazioni del Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] e automatizzati (DGSIA). 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale del Gerbi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale con unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 87, commi 1,6,7 Digs 150/22. Il difensore premette che l'appello era stato inoltrato a due indirizzi di posta elettronica certificata e precisamente "riesame.tribunale.milano" (presente nell'elenco adottato dal Presidente del Tribunale) e "depositoattipenali5.tribunale.milano" (indicato dal DGSIA), sebbene l'invio a detto ultimo destinatario non si fosse perfezionato per un errore di digitazione. Secondo il ricorrente nell'analisi delle norme che disciplinano le impugnazioni deve privilegiarsi un criterio sostanzialistico in base al quale solo l'inosservanza del termine di presentazione produce l'inammissibilità sicché, se l'atto giunge in tempo utile nella cancelleria legalmente individuata, deve applicarsi il principio del raggiungimento dello scopo, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, venendo meno le ragioni per negare validità all'impugnazione. Nella specie, l'appello trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica non censito nel provvedimento DGSIA giungeva, comunque, tempestivamente nella cancelleria del giudice competente e non poteva, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La giurisprudenza di legittimità ritiene con indirizzo costante che è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, precisando altresì che la ratio sottesa alla citata disposizione tende alla semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e alla accelerazione degli adempimenti di cancelleria di talché non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo" (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024, Rv. 286141 - 01). Risulta, pertanto, già smentita l'interpretazione estensiva sollecitata dal difensore dei principi affermati da Sez. Unite Bottari, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280167 - 01, in relazione ad un quadro normativo non assimilabile a quello sedimentato nel contesto pandemico, che espressamente escludeva l'applicabilità dell'art. 582, comma 2, codice di rito, e recepito nelle linee portanti dalla disciplina transitoria di cui al D. Igs 150/22.3.1 Questa Corte ha in particolare affermato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione a fattispecie in cui l'opposizione era stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso ufficio giudiziario, ma diverso da quello dedicato (Sez. 6, n. 20680 del 08/02/2024, Rv. 286419 - 01); che analogamente inammissibile è la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco DGSIA, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, Rv. 282346 - 01); come pure l'impugnazione trasmessa ad indirizzo riportato sul sito web dell'ufficio ma non ricompreso nell'elenco richiamato (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, Rv. 285399 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 settem
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