CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 25773/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3475Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1371/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 762/2021;Numero registro generale 15069/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 25773/202615/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 24/09/20261.Con l’impugnata sentenza n. 1371/2021 (stando a quantoriportato in ricorso), la Corte d’appello di Milano ha respinto ilgravame proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza deltribunale di Milano, n. 1959/2020, che aveva rigettato il ricorsoproposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], in opposizione all’avviso diaddebito INPS n. 36820200002015326000.2.Propone ricorso per cassazione la parte privata, formulandoun unico motivo, a cui l’I.N.P.S., in proprio e quale mandatariodella [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso.3.Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per mancatotempestivo e rituale deposito nel fascicolo processuale(telematico e, comunque, cartaceo) della copia autentica delprovvedimento impugnato, ai sensi e nei termini di cui art. 369,secondo comma, n. 2, c.p.c.2. Infatti, il mancato deposito della copia autentica delprovvedimento impugnato nel rispetto del termine previsto,comporta l’improcedibilità del ricorso, senza possibilità disanatoria (ex multis, da ultimo, Cass. n. 15389/2026).3. Si osserva che la relativa produzione è prescritta dalla normaespressamente a pena di improcedibilità del ricorso. Si trattainfatti di “attività elementare che risale ad esigenza obbiettivadella gestione del processo di cassazione, che non pone soverchioneri alle parti, che è stata mantenuta dal legislatore e la cuirazionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimitàanche nell'ottica dei principi costituzionali” (NCumaesros r.e gistro generale 15069/2022Numero sezionale 3475/2026n.10648/2017). Numero di raccolta generale 25773/20264. Di recente, è stato, peraltro, ulteriormente precisato Dialt a pubblicazione 24/09/2026precetto indicato, con la formulazione del principio di dirittocompendiato nella seguente massima: l'omesso deposito delprovvedimento impugnato nel fascicolo telematico, nel terminedi cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comportal'improcedibilità del ricorso, anche nel caso di acquisizione delfascicolo d'ufficio contenente la copia autentica, ex art. 137-bisdisp. att. c.p.c., o di avvenuta produzione della stessa da partedel controricorrente, poiché l'adempimento processuale impostodal legislatore rappresenta l'essenza stessa della impugnazione,né l'improcedibilità, che trova la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la sequenza di avvio del processo, costituisce unarestrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a untribunale, trattandosi di un onere non gravoso e strettamentefunzionale alla stessa impugnazione (Cass. n. 19864/2025).5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore del controricorrente, seguono lasoccombenza.6. Poiché il provvedimento adottato è inquadrabile nei tipiprevisti dalla norma, sulla base dei criteri interpretativi espressidalla sentenza delle Sezioni unite n. 20621/2023, ai sensidell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto (v. anche Cass. n.19864 cit.; n. 15389 cit.). P.Q.MNumero sezionale 3475/2026La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Numero di raccolta generale 25773/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dDealt a pubblicazione 24/09/2026controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 15069/2022Numero sezionale 3475/2026Numero di raccolta generale 25773/2026Data pubblicazione 24/09/2026