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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18637/2026

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ello di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da BujarGjura per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal10 marzo 2020 al 15 settembre 2022, in forza di ordinanza emessa il 25 giugno2019 dal GIP presso il Tribunale di Rieti, in riferimento a un capo di imputazioneipotizzante i delitti di rapina aggravata in concorso, ricettazione e detenzione diarma da fuoco; reati dai quali, dopo la sentenza di condanna emessa in primogrado, era stato assolto dalla Corte di appello di Roma con pronuncia del15/09/2022, divenuta definitiva.La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen.,ha previamente esposto gli esiti del procedimento incardinato nei confronti delricorrente, sottoposto a misura cautelare in quanto gravemente indiziato dellaconsumazione di una rapina commessa presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] eLuciana Baiocco, sulla base degli elementi ivi riassunti; evidenziando che lasentenza di assoluzione si era fondata sulla dedotta non univocità degli elementiprobatori raccolti nel corso del successivo giudizio; facendo richiamo allaricostruzione operata in tale pronuncia, ha quindi rilevato che la stessa non avevaescluso in termini di univocità che l’istante avesse in qualche modo partecipatoalla condotta criminosa.In ordine al giudizio di sussistenza di una colpa grave da ritenereconcausale rispetto alla detenzione subìta, la Corte ha valorizzato alcuni elementie, in particolare, quelli costituiti: dall’avere fornito alla polizia giudiziariainformazioni incomplete in ordine alle utenze telefoniche nella propriadisponibilità; dall’avere qualificato in termini di parentela la relazione con HaneRama, con la quale era sentimentalmente legato, domestica in servizio pressol’abitazione delle persone offese e identificata, nell’ipotesi accusatoria, come“basista” degli autori del fatto; dall’avere dichiarato di non ricordare il proprionumero di utenza telefonica ovvero di essersi recato nella zona di Caserta, ove erarisultato presente dopo il fatto sulla base dell’esame dei tabulati telefonici; haquindi ritenuto che tali omissioni avessero creato la colpevole apparenza in ordineal suo coinvolgimento diretto nelle condotte ascritte; valorizzando, altresì, lacondotta tenuta successivamente al fatto e che aveva reso necessaria l’attivazionedi una procedura di estradizione dall’Albania.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con ilquale ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. –la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art.314 cod.proc.pen.e all’art.5, § 5, della CEDU per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisatouna condotta ostativa al riconoscimento della riparazione.Ha dedotto il carattere irrilevante delle dichiarazioni rese nell’immediatezzadei fatti e riguardanti i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], comunque chiariti già in sede diinterrogatorio di garanzia, in quanto irrilevanti dal punto di vista investigativo;ritenendo, altresì, manifestamente illogico il giudizio di falsità delle dichiarazionicondotta, contestando pure la valenza dei dati attinenti all’uso delle utenzetelefoniche, riguardo alle quali ha dedotto l’inconsistenza della valutazione relativaalla circostanza che il ricorrente, nell’immediatezza dei fatti, avesse dichiarato dinon ricordare il numero dell’utenza medesima.Ha, quindi, argomentato che l’ordinanza impugnata si fondava su unavalutazione atomistica di alcuni elementi di indagine, senza chiarire il nessocausale tra la condotta dell’imputato e la privazione della libertà personale,operando una interpretazione impropriamente estensiva della nozione di colpagrave, contrastante con l’art.314 cod.proc.pen. oltre che con i principi elaborati insede sovranazionale a proposito della presunzione di innocenza e sulperfezionamento del diritto alla riparazione in caso di ingiusta detenzione;argomentando, quindi, che l’ordinanza impugnata avrebbe valorizzato deglielementi di valenza del tutto neutra e ponendosi in contrasto con il principio ditutela effettiva della libertà personale e con la necessità che i limiti al diritto allariparazione siano fondati su presupposti rigorosamente accertati e noncongetturali.3.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta,nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile (Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569); elemento ostativo che, costituendocondizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deveessere accertato d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione dellaparte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543 – 01), con conseguente oneredi specifica motivazione sul punto.3.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustacarcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice dellacognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale(autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cuigiudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022,Lepri, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Garcia DeMedina, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 -01); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzionevi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante- e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952- 01), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01).Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arrestoespresso da Sez.

U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638, nelprocedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguerenettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, voltaall'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da partedell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendooperare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pienaed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già perrivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizionidell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresal'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base alquale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione puòrivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò alsolo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895del 14/12/2017, dep.2018, P., Rv. 271739 - 01; Sez.4, n.27397 del 10/06/2010- 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono staticonsiderati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima,Rv. 270039 - 01).4.

In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta inesame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno dellacondizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiustadetenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa gravedell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare,deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudicedi merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti glielementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dalrichiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente,la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dandoluogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.U, n. 32383 del27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664 - 01).5.

Dal complesso dei predetti principi, si evince che il giudice dellariparazione – pure dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto aquella compiuta dal giudice di merito – non può omettere il necessario confrontocon le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione nonché con ilcomplesso degli atti valorizzati nell’ambito del giudizio di cognizione, oltre a dovereffettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni espostenella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (Sez. 3, n.36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 – 01).D’altra parte, in relazione ai principi convenzionali richiamati dalla partericorrente, va rilevato che la giurisprudenza sovranazionale – in relazione alladisposizione contenuta nell’art.5, § 5, della CEDU – ha elaborato il parametro, pure(allo stato) privo di una definizione generale, in base al quale il dirittoall’indennizzo si perfeziona in tutte le ipotesi in cui la privazione della libertàpersonale debba essere ritenuta arbitraria alla luce dei principi desumibili dairimanenti commi dello stesso art. 5, tra cui vi è quello dell’obbligo per gli Statimembri di porre in atto ogni sforzo al fine di applicare correttamente la legislazionepertinente (cfr.

Corte EDU, Rimsevics c.

Lettonia del 22 novembre 2022; S.,

V. eA. c.

Danimarca del 22 ottobre 2018).6.

Tanto premesso, nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato –ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa rispettoal riconoscimento dell’indennizzo – il comportamento tenuto dall’istante nella fasesuccessiva alla consumazione del fatto e, quindi, la sua complessiva condottatenuta durante, specificamente, la fase delle indagini (valorizzando, a taleproposito, alcuni elementi sottolineati in sede di ordinanza cautelare) e nelmomento anteriore rispetto all’applicazione della misura, così come ilcomportamento, assunto come reticente, tenuto in sede di interrogatorio digaranzia.A tale proposito, in diretta conseguenza dei principi generali sopra riassunti,questa Corte ha rilevato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ilmendacio dell'indagato in sede di interrogatorio – con ragionamento logicamenteestensibile anche alla dichiarazioni rese antecedentemente all’assunzione dellaqualità di indagato - sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce unacondotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio,può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investaelementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai finidell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n.36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 – 01; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015,Sperti, Rv. 265287 – 01).Nell’ottica, quindi, del necessario raffronto con le argomentazioni poste allabase, non solo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ma anche dellesentenze di merito (e, nella specie, di quella di assoluzione) è necessario che ilgiudice della riparazione, qualora ritenga tali condotte come ostative rispetto alriconoscimento dell’indennizzo, fornisca ampia e specifica giustificazione in ordineal carattere decisivo delle circostanze oggetto dell’omissione o del mendacio e,quindi, della loro diretta valenza sinergica rispetto alla detenzione subìta.7.

Va quindi evidenziato che gli elementi valorizzati dalla Corte, comeriassunti in premessa, sono costituiti da alcune dichiarazioni rese nella fase delleindagini e ritenute reticenti o inveritiere.Difatti, il giudice della riparazione ha fatto riferimento alla mendacedichiarazione circa la natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] (cui era poi risultatolegato da una relazione sentimentale), ritenuta come la “basista” del gruppo cheaveva eseguito la rapina e poi, successivamente, assolta; ha ritenuto comemendace la dichiarazione relativa alla convivenza, nel periodo antecedente allarapina, con la stessa [OSCURATO:PERSONA], in considerazione che (alla data del 4 maggio 2019)vi era stato uno scambio di SMS tra quest’ultima e l’istante, la cui utenza era statalocalizzata nel Comune di Capua.Ha, inoltre, fatto riferimento alle omissioni contenute nelle dichiarazionirese dall’istante alla polizia giudiziaria il 10 maggio 2019, dopo la rapina, in ordinealle utenze telefoniche ad egli intestate, monitorate nella fase successiva;valorizzando, altresì, la condotta reticente tenuta in sede di interrogatorio digaranzia, allorquando l’indagato aveva dichiarato di non ricordare il numero dellapropria utenza telefonica e di non ricordare di essersi recato, dopo il fatto, aCaserta (elemento emergente dall’analisi dei tabulati telefonici).Nel percorso motivazionale, la Corte territoriale ha altresì fattoripetutamente riferimento al complesso degli elementi emersi nel corso delleindagini preliminari e posti alla base del provvedimento restrittivo; ritenendo,quindi e da un lato, che i dati in relazione ai quali si era ravvisata una condottareticente fossero stati valorizzati da parte del GIP procedente e, dall’altro, cheproprio tale reticenza dovesse ritenersi concausale rispetto all’adozione dellamisura (oltre che, implicitamente, rispetto al suo mantenimento).8.

Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto un complessivobuon governo dei principi prima riassunti, alla luce del necessario raffronto conl’ordinanza applicativa della misura cautelare e delle argomentazioni poste allabase della sentenza di assoluzione, il cui contenuto è stato compendiatonell’ordinanza gravata.Difatti, deve ritenersi adeguata la valorizzazione compiuta dalla Corteterritoriale in ordine all’univoco mendacio nella dichiarazione resa, primadell’applicazione della misura cautelare, in ordine alla natura della relazione con laRama, identificata nell’ipotesi accusatoria come la “basista” dell’operazione,contrastante con le stesse dichiarazioni rese da quest’ultima; mendacioadeguatamente ritenuto, sulla base di una valutazione operata ex ante, idoneo adavvalorare il complessivo quadro indiziario.Così come deve ritenersi adeguata la valorizzazione, in chiave sinergica,della reticenza in ordine ai datti attinenti all’attivazione di un’utenza telefonica (la349 5797631), operata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e poi intestata all’indagato, monitoratasuccessivamente dalla polizia giudiziaria e che aveva consentito di risalire al datodella presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del commesso reato alla data di consumazione.Pertanto, l’argomentazione difensiva poggiante sul tenore della sentenza diassoluzione (che, come dato atto dalla stessa Corte territoriale, ha ritenuto ipredetti elementi come neutri e comunque non idonei a perfezionare indizivalutabili nei confronti dell’istante) si fonda su una valutazione operata ex post,che però non smentisce il dato della valenza sinergica dei predetti elementi di fattoe della conseguente rilevanza dell’oggettiva reticenza tenuta in sede di indagini edi interrogatorio di garanzia.Deve quindi ritenersi che, nel concludere in ordine alla sussistenza di uncontegno post factum concausale rispetto all’adozione e al mantenimento dellamisura, la Corte abbia fatto adeguata applicazione dei predetti principi in tema divalenza sinergica della colpa grave ascrivibile all’istante.9.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministeroresistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sededi memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini delladecisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da BujarGjura per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal10 marzo 2020 al 15 settembre 2022, in forza di ordinanza emessa il 25 giugno2019 dal GIP presso il Tribunale di Rieti, in riferimento a un capo di imputazioneipotizzante i delitti di rapina aggravata in concorso, ricettazione e detenzione diarma da fuoco; reati dai quali, dopo la sentenza di condanna emessa in primogrado, era stato assolto dalla Corte di appello di Roma con pronuncia del15/09/2022, divenuta definitiva.La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen.,ha previamente esposto gli esiti del procedimento incardinato nei confronti delricorrente, sottoposto a misura cautelare in quanto gravemente indiziato dellaconsumazione di una rapina commessa presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] eLuciana Baiocco, sulla base degli elementi ivi riassunti; evidenziando che lasentenza di assoluzione si era fondata sulla dedotta non univocità degli elementiprobatori raccolti nel corso del successivo giudizio; facendo richiamo allaricostruzione operata in tale pronuncia, ha quindi rilevato che la stessa non avevaescluso in termini di univocità che l’istante avesse in qualche modo partecipatoalla condotta criminosa.In ordine al giudizio di sussistenza di una colpa grave da ritenereconcausale rispetto alla detenzione subìta, la Corte ha valorizzato alcuni elementie, in particolare, quelli costituiti: dall’avere fornito alla polizia giudiziariainformazioni incomplete in ordine alle utenze telefoniche nella propriadisponibilità; dall’avere qualificato in termini di parentela la relazione con HaneRama, con la quale era sentimentalmente legato, domestica in servizio pressol’abitazione delle persone offese e identificata, nell’ipotesi accusatoria, come“basista” degli autori del fatto; dall’avere dichiarato di non ricordare il proprionumero di utenza telefonica ovvero di essersi recato nella zona di Caserta, ove erarisultato presente dopo il fatto sulla base dell’esame dei tabulati telefonici; haquindi ritenuto che tali omissioni avessero creato la colpevole apparenza in ordineal suo coinvolgimento diretto nelle condotte ascritte; valorizzando, altresì, lacondotta tenuta successivamente al fatto e che aveva reso necessaria l’attivazionedi una procedura di estradizione dall’Albania.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con ilquale ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. –la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art.314 cod.proc.pen.e all’art.5, § 5, della CEDU per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisatouna condotta ostativa al riconoscimento della riparazione.Ha dedotto il carattere irrilevante delle dichiarazioni rese nell’immediatezzadei fatti e riguardanti i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], comunque chiariti già in sede diinterrogatorio di garanzia, in quanto irrilevanti dal punto di vista investigativo;ritenendo, altresì, manifestamente illogico il giudizio di falsità delle dichiarazionicondotta, contestando pure la valenza dei dati attinenti all’uso delle utenzetelefoniche, riguardo alle quali ha dedotto l’inconsistenza della valutazione relativaalla circostanza che il ricorrente, nell’immediatezza dei fatti, avesse dichiarato dinon ricordare il numero dell’utenza medesima.Ha, quindi, argomentato che l’ordinanza impugnata si fondava su unavalutazione atomistica di alcuni elementi di indagine, senza chiarire il nessocausale tra la condotta dell’imputato e la privazione della libertà personale,operando una interpretazione impropriamente estensiva della nozione di colpagrave, contrastante con l’art.314 cod.proc.pen. oltre che con i principi elaborati insede sovranazionale a proposito della presunzione di innocenza e sulperfezionamento del diritto alla riparazione in caso di ingiusta detenzione;argomentando, quindi, che l’ordinanza impugnata avrebbe valorizzato deglielementi di valenza del tutto neutra e ponendosi in contrasto con il principio ditutela effettiva della libertà personale e con la necessità che i limiti al diritto allariparazione siano fondati su presupposti rigorosamente accertati e noncongetturali.3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta,nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di uncomportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con doloo colpa grave (mentre il riconoscimento di una colpa qualificabile come lieveinfluisce sulla misura dell’indennizzo astrattamente riconoscibile (Sez. 4, n. 2198del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569); elemento ostativo che, costituendocondizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deveessere accertato d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione dellaparte (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Rv. 280543 – 01), con conseguente oneredi specifica motivazione sul punto.3. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del dirittoall'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiustacarcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice dellacognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopicatrascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale(autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cuigiudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, n. 28012 del 05/07/2022,Lepri, Rv. 283411 - 01; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, Garcia DeMedina, Rv. 263197 - 01; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074 -01); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzionevi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutaretutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante- e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952- 01), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 - 01).Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arrestoespresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203638, nelprocedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguerenettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, voltaall'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da partedell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendooperare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non sedeterminate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono postecome fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzionedell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pienaed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già perrivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizionidell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresal'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base alquale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione puòrivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò alsolo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895del 14/12/2017, dep.2018, P., Rv. 271739 - 01; Sez.4, n.27397 del 10/06/2010- 01); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono staticonsiderati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima,Rv. 270039 - 01).4. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta inesame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno dellacondizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiustadetenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa gravedell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare,deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudicedi merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti glielementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dalrichiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente,la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dandoluogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.U, n. 32383 del27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664 - 01).5. Dal complesso dei predetti principi, si evince che il giudice dellariparazione – pure dovendo effettuare una valutazione di rango diverso rispetto aquella compiuta dal giudice di merito – non può omettere il necessario confrontocon le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione nonché con ilcomplesso degli atti valorizzati nell’ambito del giudizio di cognizione, oltre a dovereffettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni espostenella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare (Sez. 3, n.36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662 – 01).D’altra parte, in relazione ai principi convenzionali richiamati dalla partericorrente, va rilevato che la giurisprudenza sovranazionale – in relazione alladisposizione contenuta nell’art.5, § 5, della CEDU – ha elaborato il parametro, pure(allo stato) privo di una definizione generale, in base al quale il dirittoall’indennizzo si perfeziona in tutte le ipotesi in cui la privazione della libertàpersonale debba essere ritenuta arbitraria alla luce dei principi desumibili dairimanenti commi dello stesso art. 5, tra cui vi è quello dell’obbligo per gli Statimembri di porre in atto ogni sforzo al fine di applicare correttamente la legislazionepertinente (cfr. Corte EDU, Rimsevics c. Lettonia del 22 novembre 2022; S., V. eA. c. Danimarca del 22 ottobre 2018).6. Tanto premesso, nel caso in esame la Corte territoriale ha valorizzato –ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della colpa grave ostativa rispettoal riconoscimento dell’indennizzo – il comportamento tenuto dall’istante nella fasesuccessiva alla consumazione del fatto e, quindi, la sua complessiva condottatenuta durante, specificamente, la fase delle indagini (valorizzando, a taleproposito, alcuni elementi sottolineati in sede di ordinanza cautelare) e nelmomento anteriore rispetto all’applicazione della misura, così come ilcomportamento, assunto come reticente, tenuto in sede di interrogatorio digaranzia.A tale proposito, in diretta conseguenza dei principi generali sopra riassunti,questa Corte ha rilevato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ilmendacio dell'indagato in sede di interrogatorio – con ragionamento logicamenteestensibile anche alla dichiarazioni rese antecedentemente all’assunzione dellaqualità di indagato - sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce unacondotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio,può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investaelementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai finidell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n.36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 – 01; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015,Sperti, Rv. 265287 – 01).Nell’ottica, quindi, del necessario raffronto con le argomentazioni poste allabase, non solo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ma anche dellesentenze di merito (e, nella specie, di quella di assoluzione) è necessario che ilgiudice della riparazione, qualora ritenga tali condotte come ostative rispetto alriconoscimento dell’indennizzo, fornisca ampia e specifica giustificazione in ordineal carattere decisivo delle circostanze oggetto dell’omissione o del mendacio e,quindi, della loro diretta valenza sinergica rispetto alla detenzione subìta.7. Va quindi evidenziato che gli elementi valorizzati dalla Corte, comeriassunti in premessa, sono costituiti da alcune dichiarazioni rese nella fase delleindagini e ritenute reticenti o inveritiere.Difatti, il giudice della riparazione ha fatto riferimento alla mendacedichiarazione circa la natura dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] (cui era poi risultatolegato da una relazione sentimentale), ritenuta come la “basista” del gruppo cheaveva eseguito la rapina e poi, successivamente, assolta; ha ritenuto comemendace la dichiarazione relativa alla convivenza, nel periodo antecedente allarapina, con la stessa [OSCURATO:PERSONA], in considerazione che (alla data del 4 maggio 2019)vi era stato uno scambio di SMS tra quest’ultima e l’istante, la cui utenza era statalocalizzata nel Comune di Capua.Ha, inoltre, fatto riferimento alle omissioni contenute nelle dichiarazionirese dall’istante alla polizia giudiziaria il 10 maggio 2019, dopo la rapina, in ordinealle utenze telefoniche ad egli intestate, monitorate nella fase successiva;valorizzando, altresì, la condotta reticente tenuta in sede di interrogatorio digaranzia, allorquando l’indagato aveva dichiarato di non ricordare il numero dellapropria utenza telefonica e di non ricordare di essersi recato, dopo il fatto, aCaserta (elemento emergente dall’analisi dei tabulati telefonici).Nel percorso motivazionale, la Corte territoriale ha altresì fattoripetutamente riferimento al complesso degli elementi emersi nel corso delleindagini preliminari e posti alla base del provvedimento restrittivo; ritenendo,quindi e da un lato, che i dati in relazione ai quali si era ravvisata una condottareticente fossero stati valorizzati da parte del GIP procedente e, dall’altro, cheproprio tale reticenza dovesse ritenersi concausale rispetto all’adozione dellamisura (oltre che, implicitamente, rispetto al suo mantenimento).8. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto un complessivobuon governo dei principi prima riassunti, alla luce del necessario raffronto conl’ordinanza applicativa della misura cautelare e delle argomentazioni poste allabase della sentenza di assoluzione, il cui contenuto è stato compendiatonell’ordinanza gravata.Difatti, deve ritenersi adeguata la valorizzazione compiuta dalla Corteterritoriale in ordine all’univoco mendacio nella dichiarazione resa, primadell’applicazione della misura cautelare, in ordine alla natura della relazione con laRama, identificata nell’ipotesi accusatoria come la “basista” dell’operazione,contrastante con le stesse dichiarazioni rese da quest’ultima; mendacioadeguatamente ritenuto, sulla base di una valutazione operata ex ante, idoneo adavvalorare il complessivo quadro indiziario.Così come deve ritenersi adeguata la valorizzazione, in chiave sinergica,della reticenza in ordine ai datti attinenti all’attivazione di un’utenza telefonica (la349 5797631), operata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e poi intestata all’indagato, monitoratasuccessivamente dalla polizia giudiziaria e che aveva consentito di risalire al datodella presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del commesso reato alla data di consumazione.Pertanto, l’argomentazione difensiva poggiante sul tenore della sentenza diassoluzione (che, come dato atto dalla stessa Corte territoriale, ha ritenuto ipredetti elementi come neutri e comunque non idonei a perfezionare indizivalutabili nei confronti dell’istante) si fonda su una valutazione operata ex post,che però non smentisce il dato della valenza sinergica dei predetti elementi di fattoe della conseguente rilevanza dell’oggettiva reticenza tenuta in sede di indagini edi interrogatorio di garanzia.Deve quindi ritenersi che, nel concludere in ordine alla sussistenza di uncontegno post factum concausale rispetto all’adozione e al mantenimento dellamisura, la Corte abbia fatto adeguata applicazione dei predetti principi in tema divalenza sinergica della colpa grave ascrivibile all’istante.9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministeroresistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sededi memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini delladecisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18637/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris