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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21776/2023

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eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via C rescenzio n. 91 pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e dife nde unitamente al Prof.Avv.[OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza n.72/14/13della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 6 febbraio 201 3 ; Sanzioni-omessa indicazione costi per operazioni con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti.

Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motiv o , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ( che resiste con controricorso) , avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lazio (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente a oggetto l’impugnazione di atto di contestazione di sanzioni ex art. 8 del d.lgs. n. 471/97 per gli anni di imposta 2002 e 2003, aveva rideterminato le sanzioni in complessivi euro 516,00 ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.lgs. n.471 del 1997, ritenendo che la violazione in esame (mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi delle operazioni intercorse con soggetti residenti nei Paesi cd. [OSCURATO:PERSONA] poi sanata con tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa) fosse meramente formale onde non poteva trovare applicazione la sanzione proporzionale del 10%, come stabilito dal comma 3bis del citato art.8.

Il ricorso, inizialmente trattato dalla sesta sezione di questa Corte e da questa rinviato a nuovo ruoloin attesa di pronuncia sulla questione delle Sezioni Unite di questa Corte, è stato, quindi, fissato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex comma 196 della legge n.197 del 2022 con relativi allegati.

Considerato che: la controricorrente - premesso di avere in data 3 aprile 2023 provveduto, come da documentazione allegata, all’integrale pagamento delle sanzioni,ai sensi dei commi 166, 167 e 168 dell’art. 1 della legge n.197 del 2022-ha chiesto a questa Corte la sospensione del giudizio rinviando a nuovo ruolo al fine di dichiarare, espletate le comunicazioni di rito con l’Agenzia delle entrate, la cessata materia del contendere; ai sensi del comma 197 dell’art.1 della legge n.197 del 2022: Le controversie definibili non sono sospese, salvo che ilcontribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processoe' sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data ilcontribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di defi nizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata; il processo, pertanto, va sospeso con rinvio a nuovo ruolo P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo oltre il 10.10.2023, ai sensi del comma 197 della legge n.197 del 2022.

Così deciso, in Roma , nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via C rescenzio n. 91 pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e dife nde unitamente al Prof.Avv.[OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza n.72/14/13della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 6 febbraio 201 3 ; Sanzioni-omessa indicazione costi per operazioni con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motiv o , nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ( che resiste con controricorso) , avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lazio (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente a oggetto l’impugnazione di atto di contestazione di sanzioni ex art. 8 del d.lgs. n. 471/97 per gli anni di imposta 2002 e 2003, aveva rideterminato le sanzioni in complessivi euro 516,00 ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.lgs. n.471 del 1997, ritenendo che la violazione in esame (mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi delle operazioni intercorse con soggetti residenti nei Paesi cd. [OSCURATO:PERSONA] poi sanata con tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa) fosse meramente formale onde non poteva trovare applicazione la sanzione proporzionale del 10%, come stabilito dal comma 3bis del citato art.8. Il ricorso, inizialmente trattato dalla sesta sezione di questa Corte e da questa rinviato a nuovo ruoloin attesa di pronuncia sulla questione delle Sezioni Unite di questa Corte, è stato, quindi, fissato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex comma 196 della legge n.197 del 2022 con relativi allegati. Considerato che: la controricorrente - premesso di avere in data 3 aprile 2023 provveduto, come da documentazione allegata, all’integrale pagamento delle sanzioni,ai sensi dei commi 166, 167 e 168 dell’art. 1 della legge n.197 del 2022-ha chiesto a questa Corte la sospensione del giudizio rinviando a nuovo ruolo al fine di dichiarare, espletate le comunicazioni di rito con l’Agenzia delle entrate, la cessata materia del contendere; ai sensi del comma 197 dell’art.1 della legge n.197 del 2022: Le controversie definibili non sono sospese, salvo che ilcontribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoe' sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data ilcontribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di defi nizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata; il processo, pertanto, va sospeso con rinvio a nuovo ruolo P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo oltre il 10.10.2023, ai sensi del comma 197 della legge n.197 del 2022. Così deciso, in Roma , nella camera di consiglio d
Sentenza Cassazione n. 21776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris