CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24530-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 209, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2425/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/07/2016 r.g.n. 5517/2013. R.G. n. 24530/2016 RILEVATO che la Corte territoriale di Roma, con la sentenza n. 2425 del 2016, pubblicata il 14.7.2016, ha accolto l'appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 5263/2013, con la quale era stata accolta la domanda dei dipendenti diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di trasferimento nella misura di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 73 del CCNL 2003-2006 di categoria, con la condanna della società al pagamento della somma di Euro 3.647,60 ciascuno, oltre accessori di legge; che la Corte di Appello ha, pertanto, rigettato la domanda proposta in primo grado dai lavoratori e, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che «La soluzione interpretativa adottata dal Tribunale, secondo cui la distinzione tra trasferimento individuale e trasferimento collettivo sarebbe priva di fondamento, non può essere condivisa», poiché nell'art. 73 del CCNL «si fa riferimento, reiteratamente ed esclusivamente, al "trasferimento individuale", con espresso rinvio all'art. 40 dello stesso CCNL, disposizione significativamente rubricata "Trasferimenti individuali"..., la cui articolata disciplina non appare compatibile con un trasferimento "collettivo", che coinvolge, come nella specie, tutti i lavoratori addetti ad un determinato settore o impianto per intervenuta chiusura dello stesso»; che «l'art. 2103 c.c. non riconosce ai lavoratori trasferiti alcun trattamento economico, mentre sono esclusivamente le parti sociali, nella libertà ad essi riconosciuta di introdurre trattamenti più favorevoli ai lavoratori, a prevedere il riconoscimento di emolumenti, risarcimenti, rimborsi per il disagio conseguente al mutamento di sede di lavoro. La fonte, pertanto, è esclusivamente contrattuale e non legale»; che «le parti sociali, con il CCNL in esame, non hanno inteso estendere detti benefici alle ipotesi, come quella in esame, in cui il trasferimento interessi una pluralità di lavoratori e consegua alla soppressione di un intero settore, impianto o sede»; che per la cassazione della sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; che sono state depositate memorie nell'interesse dei lavoratori, ai sensi dell'art. 380-bis.1 del codice di rito; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, con il ricorso, si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si deduce che la Corte di Appello avrebbe omesso totalmente di esaminare il fatto che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, decisivo per il giudizio, «consistente nella avvenuta promessa unilaterale di pagamento da parte del datore di lavoro del trattamento in esame contenuta nella lettera di trasferimento»; che il motivo è inammissibile, perché dall'esame della motivazione adottata dalla Corte d'Appello, si desume che la promessa contenuta nella lettera di trasferimento è stata espressamente riportata in sentenza ed esaminata dalla Corte d'Appello, che tuttavia, giudicando nel merito, ha ritenuto la stessa inidonea a fondare la domanda per le considerazioni di ordine sistematico relative al rapporto tra livelli contrattuali poste a fondamento della decisione, considerazioni che non sono state oggetto di censura da parte del ricorrente. Il ricorso è quindi inammissibile perché il fatto in quanto tale oggetto dell'omesso esame è pacifico e non controverso, mentre ciò che è eventualmente controversa è la sua valutazione ai fini della decisione, il che attiene al merito della controversia. Inoltre, il ricorso, non tenendo conto della specifica ratio decidendi, basata sulla pretesa prevalenza della fonte contrattuale collettiva, omette di contrastare la ragione posta a fondamento della decisione ed è pertanto anche sotto questo profilo inammissibile; che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto precisato in dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13,