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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20879/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; contrasto tra dispositivo e motivazione tale da determinare un'incertezza assoluta sul contenuto della decisione di condanna;

2. Assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione nel ritenere provato il possesso della sostanza sequestrata da parte di [OSCURATO:PERSONA]; assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma V dell'art. 73 d.P.R. 309/90; contraddittorietà ed illogica motivazione nel non riconoscere le attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata recidiva; mancata esclusione della stessa.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che l'incipit con il quale il collegio di merito introduce la parte motiva della sentenza ("L'appello è parzialmente fondato e la sentenza deve essere riformata"), in contrasto con il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, è evidentemente riconducibile ad un refuso, essendo il successivo sviluppo argomentativo coerente con la decisione di conferma, sicchè deve escludersi che detta imprecisione possa influire sulla correttezza della motivazione [cfr. Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835:"Non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità. (Fattispecie in cui si faccia riferimento nella sentenza a motivi di appello in parte diversi da quelli effettivamente presentati)].

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con argomentare logico, come le diverse sostanze stupefacenti cadute in sequestro, dislocate nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato, fossero a questi riconducibili, ponendo in rilievo una serie di circostanze idonee a sostenere, sulla base di massime di esperienza sottratte al sindacato di legittimità, il decisum (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza, dove si è evidenziato:

1. Che il ricorrente opponeva un ingiustificato rifiuto ad aprire la porta agli operanti, ritardando l'accesso all'abitazione;

2. Che attraverso la porta a vetri gli operanti osservavano nitidamente il [OSCURATO:PERSONA] dapprima recarsi in camera da letto e, successivamente, in un vano collegato al cortile retrostante;

3. che i cortili dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e della pizzeria, in cui fu ritrovato parte dello stupefacente, confinavano con l'abitazione dell'imputato;

4. che l'involucro di cocaina del peso di 0,62 grammi, trovato presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], e i 9 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 8,20 grammi, ritrovati presso la pizzeria presentavano identiche caratteristiche rispetto agli involucri ritrovati nella pozza Imhoff dell'abitazione dell'imputato).

Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa 2valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'invocata riqualificazione del reato, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo delle sostanze cadute in sequestro, diversa tipologia delle sostanze, possesso di due bilancini di precisione), a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione di minima offensività.

Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità dalle Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata anche soltanto ad alcuni di essi.

Considerato, quanto alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, che il rilievo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva è palesemente destituito di fondamento, avendo i giudici di merito escluso la contestata recidiva.

Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, il quale, oltre ad essere gravato da altri precedenti, successivamente ai fatti di causa, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente tratto in arresto perché sorpreso a detenere droga.

Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; contrasto tra dispositivo e motivazione tale da determinare un'incertezza assoluta sul contenuto della decisione di condanna; 2. Assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione nel ritenere provato il possesso della sostanza sequestrata da parte di [OSCURATO:PERSONA]; assenza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma V dell'art. 73 d.P.R. 309/90; contraddittorietà ed illogica motivazione nel non riconoscere le attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata recidiva; mancata esclusione della stessa. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che l'incipit con il quale il collegio di merito introduce la parte motiva della sentenza ("L'appello è parzialmente fondato e la sentenza deve essere riformata"), in contrasto con il dispositivo di conferma della sentenza di primo grado, è evidentemente riconducibile ad un refuso, essendo il successivo sviluppo argomentativo coerente con la decisione di conferma, sicchè deve escludersi che detta imprecisione possa influire sulla correttezza della motivazione [cfr. Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835:"Non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità. (Fattispecie in cui si faccia riferimento nella sentenza a motivi di appello in parte diversi da quelli effettivamente presentati)]. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in atti, ha sostenuto, con argomentare logico, come le diverse sostanze stupefacenti cadute in sequestro, dislocate nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato, fossero a questi riconducibili, ponendo in rilievo una serie di circostanze idonee a sostenere, sulla base di massime di esperienza sottratte al sindacato di legittimità, il decisum (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza, dove si è evidenziato: 1. Che il ricorrente opponeva un ingiustificato rifiuto ad aprire la porta agli operanti, ritardando l'accesso all'abitazione; 2. Che attraverso la porta a vetri gli operanti osservavano nitidamente il [OSCURATO:PERSONA] dapprima recarsi in camera da letto e, successivamente, in un vano collegato al cortile retrostante; 3. che i cortili dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e della pizzeria, in cui fu ritrovato parte dello stupefacente, confinavano con l'abitazione dell'imputato; 4. che l'involucro di cocaina del peso di 0,62 grammi, trovato presso l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], e i 9 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di 8,20 grammi, ritrovati presso la pizzeria presentavano identiche caratteristiche rispetto agli involucri ritrovati nella pozza Imhoff dell'abitazione dell'imputato). Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano, come nel caso in esame, nella prospettazione di una diversa 2valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'invocata riqualificazione del reato, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo delle sostanze cadute in sequestro, diversa tipologia delle sostanze, possesso di due bilancini di precisione), a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione di minima offensività. Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità dalle Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata anche soltanto ad alcuni di essi. Considerato, quanto alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, che il rilievo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva è palesemente destituito di fondamento, avendo i giudici di merito escluso la contestata recidiva. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, il quale, oltre ad essere gravato da altri precedenti, successivamente ai fatti di causa, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato nuovamente tratto in arresto perché sorpreso a detenere droga. Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 — 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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