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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37081/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa omonima, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie dell'impresa e di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto, omettendo di richiedere il proprio fallimento.

La Corte ha rideterminato le pene accessorie fallimentari e confermato nel resto la sentenza del Tribunale.

Epoca del fallimento : Aprile 2013.

Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario articolando sei motivi.

1. Col primo ha lamentato la manifesta illogicità di motivazione, poiché la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione circa i prelievi effettuati nell'interesse dell'impresa.

In tal senso la difesa elenca una pluralità di prelievi operati dalla giudicabile su conto corrente dell'impresa per un ammontare di circa 14mila euro. 2.Tramite il secondo motivo ci si lamenta dell'analogo vizio quanto ad importi che sarebbero stati usati per incrementare il patrimonio personale della ricorrente.

La prospettazione difensiva muove dal dato che la fallita era impresa individuale e, quindi, il suo patrimonio non costituirebbe una entità giuridica autonoma rispetto al patrimonio personale della titolare, ragion per cui il patrimonio personale di [OSCURATO:PERSONA] fungerebbe da garanzia anche per le ragioni dei creditori dell'impresa.

Su tale premessa la difesa rappresenta che alcuni pagamenti ritenuti estranei all'attività di impresa e, quindi, giudicati distrattivi, quali l'acconto corrisposto per l'acquisto di un garage, gli importi versati all'ex marito in restituzione di quanto corrisposto a saldo di rate di mutuo per acquisto della casa coniugale, e i soldi pagati alla banca per il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione, non sarebbero stati sottratti alla garanzia dei creditori ed, anzi, avrebbero incrementato il patrimonio personale dell'imputata sul quale, in definitiva, i creditori stessi si sarebbero rivalsi. 3.Nel terzo motivo si rappresenta l'errata applicazione della norma incriminatrice speciale e l'illogicità di motivazione per la mancata valutazione della legittimità dei prelievi effettuati a titolo di stipendio oppure, in altro senso, per la mancata qualificazione dei medesimi prelievi come distrazione preferenziale.

A quest'ultimo proposito la difesa cita giurisprudenza di questa Corte. 4.Col quarto motivo ci si duole della mancata derubricazione delle condotte distrattive ai sensi dell'art 217/1 nr 1 LF, che meglio si attaglierebbe alla fattispecie.

In proposito si deduce che le spese contestate come personali erano state effettuate dal 2012 e fino al fallimento, in epoca di chiaro stato di insolvenza e l'imprenditrice avrebbe dovuto contenerle, in quanto divenute sproporzionate rispetto alla capacità economica del periodo.

5. Nel quinto motivo si eccepiscono nuovamente violazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione illogica, relativamente alla ritenuta presenza del dolo.

Sostiene la difesa che, accertato come i prelievi in contestazione fossero finalizzati a spese personali, la Corte territoriale avrebbe apoditticamente ritenuto il dolo di distrazione mentre si tratterebbe di incrementi dello stipendio operati sia pure con modalità inusuali per i quali sarebbe adatto l'elemento soggettivo della colpa. 6.Tramite il sesto motivo, inerente il capo di imputazione di bancarotta semplice per aver aggravato lo stato di dissesto, si censura la ritenuta presenza della colpa grave.

In tal senso la difesa deduce che la ricorrente avrebbe avuto contezza dello stato di dissesto solo nei primi mesi del 2012 mentre nel corso del 2011 aveva tentato di implementare la propria attività con l'intento di riportarla in attivo.

Questa iniziativa solo ex post era stata giudicata gravemente colposa, nel senso dell'aggravamento dei costi per pagamento stipendi e fornitori ma il giudizio sull'elemento psicologico andava operato ex ante.

A seguito di istanza presentata dalla difesa per la trattazione orale è stata fissata l'udienza pubblica odierna nel corso della quale il Pg, drssa Passafiume,ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta non manifestamente infondato riguardo al sesto motivo ed il Collegio deve rilevare la prescrizione del reato di bancarotta semplice; nel resto appare inammissibile. 1.Col primo e secondo motivo - che sono trattati congiuntamente avendo ad oggetto la natura giudicata distrattiva dei prelievi sul conto corrente dell'impresa - la ricorrente muove censure completamente versate in fatto, per di più ripetendo la tesi che essi sarebbero stati effettuati nell'interesse della fallita, già respinta dai Giudici del merito, con argomentazione congrua e in nulla illogica.

La Corte territoriale, come già il Tribunale, ha, infatti, chiarito - alla pagina 7 del testo - le ragioni per le quali i prelievi e le spese di cui discorre la difesa, non furono fatti nell'interesse dell'impresa,essendo da esso scollegati, conclusione cui i Giudici del merito sono giunti oltre che per le caratteristiche intrinseche dei prelievi, effettuati per cause completamente eccentriche al perseguimento dell'oggetto sociale, anche a causa della mancata contabilizzazione degli stessi.

In particolare non ha relazione con la giustificazione della decisione sviluppata sul punto anche la tesi - in sé opinabile - secondo la quale i creditori commerciali della fallita avrebbero trovato soddisfazione nel patrimonio personale della giudicabile, che sarebbe stato incrementato in ragione delle spese fatte a tale scopo da quest'ultima; la rappresentazione della difesa trascura, infatti, di considerare che nulla autorizzerebbe l'imprenditore individuale a spoliare l'azienda per incrementare il proprio personale patrimonio.

Inoltre, le sentenze di merito hanno già logicamente osservato che le spese per il garage e per restituzioni all'ex marito per il pagamento di mutui, non solo sono estranee alle finalità dell'impresa ma lo sono anche riguardo al patrimonio personale dell'imputata. 2.11 terzo motivo di ricorso, in cui si censura la motivazione per non aver ritenuto legittimi i prelievi effettuati allo scopo del pagamento dello stipendio o, in subordine per non aver qualificato tali prelievi come bancarotta preferenziale, è destinato ad eguale epilogo per la semplice e dirimente ragione che le relative condotte sono già state ritenute non distrattive fin dalla prima pronunzia del Tribunale.3.

Anche il quarto e quinto motivo di ricorso sono tra loro collegati, in quanto in essi si lamenta la mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice e la ritenuta presenza del coefficiente soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.

In proposito va ricordato e ribadito il principio tradizionalmente affermato da questa Corte regolatrice, per il quale l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico ed è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo.

Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 51715 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 261739.

La Corte triestina ha fatto corretta applicazione di tale principio, annotando che l'imputata aveva prelevato risorse finanziarie dal conto corrente dell'impresa fin dal 2012, epoca in cui - come riconosce la difesa alla pagina 14 dell'atto di impugnazione - la stessa già versava in conclamato stato di insolvenza , per scopi ad essa estranei e finalizzati a soddisfare sue personali necessità e che, dunque, era certamente consapevole che in tal modo si depauperasse la garanzia patrimoniale dei creditori. 3.1 L'osservazione precedente rende ragione, altresì, della correttezza della motivazione quanto all'esclusione della bancarotta semplice, ipotesi che la ricorrente suscita replicando nuovamente l'argomento - privo di ogni fondamento come già visto - dei prelievi finalizzati a pagare lo stipendio dell'imprenditrice ed evocando la fattispecie ex art 217/1 nr 1 LF che prevede l'ipotesi di spese eccessive personali o per la famiglia compiute dall' imprenditore individuale. (Sez. 5 , Sentenza n. 51242 del 30/10/2019 Ud. (dep. 19/12/2019 ) Rv. 278388.

La fattispecie astratta, tuttavia - come la stessa difesa mostra di conoscere - è applicabile solo in caso di spese personali razionali e più o meno connesse alla vita dell'azienda mentre nella vicenda in esame i Giudici del merito hanno escluso in radice tale collegamento funzionale.

4. Il sesto motivo di ricorso, relativo alla assenza di dimostrazione della colpa grave necessaria ad integrare l'elemento psicologico del delitto di cui all'art 217/1 nr 4 LF, risulta perlomeno non manifestamente infondato, per cui appare possibile rilevare la prescrizione del reato.

In proposito va ricordato che l'esegesi di questa Corte ritiene costantemente che la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione.

Sez. 5,Sentenza n. 18108 del 12/03/2018 Ud. (dep. 24/04/2018 ) Rv. 272823.

In senso conforme . • Sez. 5, Sentenza n. 43414 del 25/09/2013 Ud. (dep. 24/10/2013 ) Rv. 257533, nell'affermare il principio secondo il quale la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave, ha condivisibilrnente sottolineato che il ritardo nell'adozione della decisione dell'imprenditore, senza dubbio grave, di richiedere il proprio fallimento può essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali,che può estendersi dall'estremo dell'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse.

L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa e quindi - si è puntualizzato - il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. 4.1 La Corte territoriale ha valorizzato, allo scopo di ritenere integrata la colpa grave, la mancata considerazione da parte dell'imputata dei dati economici e dei fatturati dell'impresa, scegliendo di proseguire nelle attività pur dopo il 2011, così aumentando il debito verso fornitori e dipendenti, che all'epoca si attestava su poco più di 50mila euro, senza alcuna valida prospettiva di possibile recupero.

Per contro l'argomentazione riproposta nell'atto di ricorso, e già presentata in fase di appello, è incentrata sulla offerta della gestione di un negozio monomarca da parte della ditta Gaudì, proposta fondata sulla notevole entità dei ricavi annui, definita in 800mila euro.

Tale offerta sembrerebbe andare nella direzione di una valida prospettiva di possibile recupero mentre il Giudice di secondo grado ha sbrigativamente liquidato la questione propostagli, osservando apoditticamente che l'offerta non sarebbe fondata sulla valutazione dell'effettiva situazione finanziaria dell'impresa, conoscibile solo dall'imprenditore. 4.2 La doglianza difensiva, pertanto, appare non manifestamente infondata e, di conseguenza, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato di bancarotta semplice maturata, tenendo conto delle relative sospensioni, in data 26.9.2021.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in relazione al solo capo 2 dell'imputazione di bancarotta semplice,per essere il reato estinto a causa dell'intervenuta prescrizione; pertanto, deve essere eliminata anche l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, residuando, a seguito dell'annullamento del capo 2, il solo delitto di bancarotta distrattiva.

Appare utile precisare che l'annullamento del reato di cui al capo 2 e della collegata aggravante non si riverbera sulla determinazione della pena inflitta, poiché i Giudici di merito hanno già riconosciuto le circostanze aggravanti generiche prevalenti sulla suindicata aggravante ed irrogato la pena di due anni di reclusione, al di sotto della quale non è consentito scendere per il limite minimo edittale stabilito in anni tre di reclusione.

Come già osservato il ricorso nel resto è dichiarato inammissibile.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 perche' estinto per prescrizione, e all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'impresa omonima, per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie dell'impresa e di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto, omettendo di richiedere il proprio fallimento. La Corte ha rideterminato le pene accessorie fallimentari e confermato nel resto la sentenza del Tribunale. Epoca del fallimento : Aprile 2013. Ha presentato ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario articolando sei motivi. 1. Col primo ha lamentato la manifesta illogicità di motivazione, poiché la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione circa i prelievi effettuati nell'interesse dell'impresa. In tal senso la difesa elenca una pluralità di prelievi operati dalla giudicabile su conto corrente dell'impresa per un ammontare di circa 14mila euro. 2.Tramite il secondo motivo ci si lamenta dell'analogo vizio quanto ad importi che sarebbero stati usati per incrementare il patrimonio personale della ricorrente. La prospettazione difensiva muove dal dato che la fallita era impresa individuale e, quindi, il suo patrimonio non costituirebbe una entità giuridica autonoma rispetto al patrimonio personale della titolare, ragion per cui il patrimonio personale di [OSCURATO:PERSONA] fungerebbe da garanzia anche per le ragioni dei creditori dell'impresa. Su tale premessa la difesa rappresenta che alcuni pagamenti ritenuti estranei all'attività di impresa e, quindi, giudicati distrattivi, quali l'acconto corrisposto per l'acquisto di un garage, gli importi versati all'ex marito in restituzione di quanto corrisposto a saldo di rate di mutuo per acquisto della casa coniugale, e i soldi pagati alla banca per il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione, non sarebbero stati sottratti alla garanzia dei creditori ed, anzi, avrebbero incrementato il patrimonio personale dell'imputata sul quale, in definitiva, i creditori stessi si sarebbero rivalsi. 3.Nel terzo motivo si rappresenta l'errata applicazione della norma incriminatrice speciale e l'illogicità di motivazione per la mancata valutazione della legittimità dei prelievi effettuati a titolo di stipendio oppure, in altro senso, per la mancata qualificazione dei medesimi prelievi come distrazione preferenziale. A quest'ultimo proposito la difesa cita giurisprudenza di questa Corte. 4.Col quarto motivo ci si duole della mancata derubricazione delle condotte distrattive ai sensi dell'art 217/1 nr 1 LF, che meglio si attaglierebbe alla fattispecie. In proposito si deduce che le spese contestate come personali erano state effettuate dal 2012 e fino al fallimento, in epoca di chiaro stato di insolvenza e l'imprenditrice avrebbe dovuto contenerle, in quanto divenute sproporzionate rispetto alla capacità economica del periodo. 5. Nel quinto motivo si eccepiscono nuovamente violazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione illogica, relativamente alla ritenuta presenza del dolo. Sostiene la difesa che, accertato come i prelievi in contestazione fossero finalizzati a spese personali, la Corte territoriale avrebbe apoditticamente ritenuto il dolo di distrazione mentre si tratterebbe di incrementi dello stipendio operati sia pure con modalità inusuali per i quali sarebbe adatto l'elemento soggettivo della colpa. 6.Tramite il sesto motivo, inerente il capo di imputazione di bancarotta semplice per aver aggravato lo stato di dissesto, si censura la ritenuta presenza della colpa grave. In tal senso la difesa deduce che la ricorrente avrebbe avuto contezza dello stato di dissesto solo nei primi mesi del 2012 mentre nel corso del 2011 aveva tentato di implementare la propria attività con l'intento di riportarla in attivo. Questa iniziativa solo ex post era stata giudicata gravemente colposa, nel senso dell'aggravamento dei costi per pagamento stipendi e fornitori ma il giudizio sull'elemento psicologico andava operato ex ante. A seguito di istanza presentata dalla difesa per la trattazione orale è stata fissata l'udienza pubblica odierna nel corso della quale il Pg, drssa Passafiume,ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta non manifestamente infondato riguardo al sesto motivo ed il Collegio deve rilevare la prescrizione del reato di bancarotta semplice; nel resto appare inammissibile. 1.Col primo e secondo motivo - che sono trattati congiuntamente avendo ad oggetto la natura giudicata distrattiva dei prelievi sul conto corrente dell'impresa - la ricorrente muove censure completamente versate in fatto, per di più ripetendo la tesi che essi sarebbero stati effettuati nell'interesse della fallita, già respinta dai Giudici del merito, con argomentazione congrua e in nulla illogica. La Corte territoriale, come già il Tribunale, ha, infatti, chiarito - alla pagina 7 del testo - le ragioni per le quali i prelievi e le spese di cui discorre la difesa, non furono fatti nell'interesse dell'impresa,essendo da esso scollegati, conclusione cui i Giudici del merito sono giunti oltre che per le caratteristiche intrinseche dei prelievi, effettuati per cause completamente eccentriche al perseguimento dell'oggetto sociale, anche a causa della mancata contabilizzazione degli stessi. In particolare non ha relazione con la giustificazione della decisione sviluppata sul punto anche la tesi - in sé opinabile - secondo la quale i creditori commerciali della fallita avrebbero trovato soddisfazione nel patrimonio personale della giudicabile, che sarebbe stato incrementato in ragione delle spese fatte a tale scopo da quest'ultima; la rappresentazione della difesa trascura, infatti, di considerare che nulla autorizzerebbe l'imprenditore individuale a spoliare l'azienda per incrementare il proprio personale patrimonio. Inoltre, le sentenze di merito hanno già logicamente osservato che le spese per il garage e per restituzioni all'ex marito per il pagamento di mutui, non solo sono estranee alle finalità dell'impresa ma lo sono anche riguardo al patrimonio personale dell'imputata. 2.11 terzo motivo di ricorso, in cui si censura la motivazione per non aver ritenuto legittimi i prelievi effettuati allo scopo del pagamento dello stipendio o, in subordine per non aver qualificato tali prelievi come bancarotta preferenziale, è destinato ad eguale epilogo per la semplice e dirimente ragione che le relative condotte sono già state ritenute non distrattive fin dalla prima pronunzia del Tribunale.3. Anche il quarto e quinto motivo di ricorso sono tra loro collegati, in quanto in essi si lamenta la mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice e la ritenuta presenza del coefficiente soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. In proposito va ricordato e ribadito il principio tradizionalmente affermato da questa Corte regolatrice, per il quale l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico ed è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo. Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 51715 del 05/11/2014 Ud. (dep. 11/12/2014) Rv. 261739. La Corte triestina ha fatto corretta applicazione di tale principio, annotando che l'imputata aveva prelevato risorse finanziarie dal conto corrente dell'impresa fin dal 2012, epoca in cui - come riconosce la difesa alla pagina 14 dell'atto di impugnazione - la stessa già versava in conclamato stato di insolvenza , per scopi ad essa estranei e finalizzati a soddisfare sue personali necessità e che, dunque, era certamente consapevole che in tal modo si depauperasse la garanzia patrimoniale dei creditori. 3.1 L'osservazione precedente rende ragione, altresì, della correttezza della motivazione quanto all'esclusione della bancarotta semplice, ipotesi che la ricorrente suscita replicando nuovamente l'argomento - privo di ogni fondamento come già visto - dei prelievi finalizzati a pagare lo stipendio dell'imprenditrice ed evocando la fattispecie ex art 217/1 nr 1 LF che prevede l'ipotesi di spese eccessive personali o per la famiglia compiute dall' imprenditore individuale. (Sez. 5 , Sentenza n. 51242 del 30/10/2019 Ud. (dep. 19/12/2019 ) Rv. 278388. La fattispecie astratta, tuttavia - come la stessa difesa mostra di conoscere - è applicabile solo in caso di spese personali razionali e più o meno connesse alla vita dell'azienda mentre nella vicenda in esame i Giudici del merito hanno escluso in radice tale collegamento funzionale. 4. Il sesto motivo di ricorso, relativo alla assenza di dimostrazione della colpa grave necessaria ad integrare l'elemento psicologico del delitto di cui all'art 217/1 nr 4 LF, risulta perlomeno non manifestamente infondato, per cui appare possibile rilevare la prescrizione del reato. In proposito va ricordato che l'esegesi di questa Corte ritiene costantemente che la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione. Sez. 5,Sentenza n. 18108 del 12/03/2018 Ud. (dep. 24/04/2018 ) Rv. 272823. In senso conforme . • Sez. 5, Sentenza n. 43414 del 25/09/2013 Ud. (dep. 24/10/2013 ) Rv. 257533, nell'affermare il principio secondo il quale la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave, ha condivisibilrnente sottolineato che il ritardo nell'adozione della decisione dell'imprenditore, senza dubbio grave, di richiedere il proprio fallimento può essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali,che può estendersi dall'estremo dell'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa e quindi - si è puntualizzato - il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. 4.1 La Corte territoriale ha valorizzato, allo scopo di ritenere integrata la colpa grave, la mancata considerazione da parte dell'imputata dei dati economici e dei fatturati dell'impresa, scegliendo di proseguire nelle attività pur dopo il 2011, così aumentando il debito verso fornitori e dipendenti, che all'epoca si attestava su poco più di 50mila euro, senza alcuna valida prospettiva di possibile recupero. Per contro l'argomentazione riproposta nell'atto di ricorso, e già presentata in fase di appello, è incentrata sulla offerta della gestione di un negozio monomarca da parte della ditta Gaudì, proposta fondata sulla notevole entità dei ricavi annui, definita in 800mila euro. Tale offerta sembrerebbe andare nella direzione di una valida prospettiva di possibile recupero mentre il Giudice di secondo grado ha sbrigativamente liquidato la questione propostagli, osservando apoditticamente che l'offerta non sarebbe fondata sulla valutazione dell'effettiva situazione finanziaria dell'impresa, conoscibile solo dall'imprenditore. 4.2 La doglianza difensiva, pertanto, appare non manifestamente infondata e, di conseguenza, il Collegio può rilevare la prescrizione del reato di bancarotta semplice maturata, tenendo conto delle relative sospensioni, in data 26.9.2021. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in relazione al solo capo 2 dell'imputazione di bancarotta semplice,per essere il reato estinto a causa dell'intervenuta prescrizione; pertanto, deve essere eliminata anche l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, residuando, a seguito dell'annullamento del capo 2, il solo delitto di bancarotta distrattiva. Appare utile precisare che l'annullamento del reato di cui al capo 2 e della collegata aggravante non si riverbera sulla determinazione della pena inflitta, poiché i Giudici di merito hanno già riconosciuto le circostanze aggravanti generiche prevalenti sulla suindicata aggravante ed irrogato la pena di due anni di reclusione, al di sotto della quale non è consentito scendere per il limite minimo edittale stabilito in anni tre di reclusione. Come già osservato il ricorso nel resto è dichiarato inammissibile. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 perche' estinto per prescrizione, e all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta,
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