CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 41032/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. peri., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LEO, quale partecipe alla associazione mafiosa cosa nostra, nella articolazione territoriale di Vita (capo 1); con la medesima ordinanza è stato annullato, invece, il provvedimento cautelare limitatamente al capo 6) in ragione della ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di procurata inosservanza di pena a favore di Vito MARINO, condannato all'ergastolo. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria sulla ritenuta partecipazione alla associazione mafiosa. Si sostiene che: - in oltre quindici anni il ricorrente non ha mai avuto rapporti con il cugino [OSCURATO:PERSONA] LEO; risulta solo un incontro nel settembre 2020 volto alla risoluzione di liti private; - gli unici elementi che il Tribunale del Riesame individua a carico del ricorrente concernono i contrasti per problemi di vicinato con la moglie di Gaspare SIMONE; - l'ordinanza menziona fatti e frequentazioni con soggetti poi arrestati per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., risalenti agli anni 2012 e 2015, senza rilevare che, all'epoca, il ricorrente non fu destinatario neppure di un avviso di garanzia, quindi: "Se non c'erano indizi allora come possono sussistere allo stato attuale". Si aggiunge, poi, che gli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame sarebbero privi di consistenza: - il collaboratore di giustizia Nicolò NICOLOSI non sa neppure di sia [OSCURATO:PERSONA] LEO; - i rapporti con Sergio GIGLIO, Michele GUCCIARDI e GONDOLA risalgono al 2012; peraltro costoro sono detenuti o deceduti; mentre Sergio GIGLIO è stato testimone di nozze del ricorrente; - Giuseppe BELLIM, "suo cugino", è stato assolto per non aver commesso il fatto rispetto "all'affare Pionica"; - i rapporti con "il cugino" Gaspare SIMONE e la moglie di questi attengono a questioni di vicinato e del resto il materiale probatorio proveniente da tali fonti è stato ritenuto talmente scarno in relazione al capo 6) da condurre il Tribunale all'annullamento dell'ordinanza;- il ricorrente conosce BUCCOLIERI per aver svolto lavori presso l'ovile di questi in passato e si è limitato di aiutare costui a reperire un difensore; - si è incontrato una sola volta con PIDONE, "anch'esso pecoraio"; nell'occasione si è limitato a commentare una notizia apparsa su tutti i giornali (la restituzione a Mazzara dei beni che gli erano stati confiscati) e a chiedere un intervento per un recupero credito di poche centinaia di euro, senza metodi violenti. Tali condotte non sarebbero annoverabili nella previsione dell'art. 416-bis cod. pen. poiché, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, non è reato né la mera contiguità compiacente né la disponibilità manifestata nei confronti dì singoli associati. 2.2. All'interno del primo motivo il ricorrente si duole della assenza di motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare che, nel lungo arco temporale che separa gli episodi contestati dalla esecuzione dell'ordinanza custodiale, l'indagato non avrebbe fatto "nulla per alterare le possibili fonti di prova di quei fatti storici" e, in ogni caso, non avrebbe potuto fare nulla, dato che la prova è consacrata negli esiti, ormai intangibili, delle intercettazioni effettuate. 2.3. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la decisione sulla richiesta di revoca della misura non era sorretta da alcuna motivazione e che neppure un cenno sarebbe stato fatto alla richiesta subordinata di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo nella parte in cui muove censure sui gravi indizi di colpevolezza esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, cod. proc. pen., in quanto adduce ragioni prevalentemente di fatto sulle quali la Corte di legittimità non può pronunciarsi (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2.1. In tema di impugnazione cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). In questo quadro, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012 - dep. 27/02/2013, Della Costa, Rv. 254871). Il riferimento al principio di diritto da ultimo richiamato rende ragione della necessità di procedere ad esame coordinato dei diversi elementi valorizzati dai giudici cautelari, laddove il ricorso svaluta la necessaria lettura globale dei dati indiziari, facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica dei diversi elementi dì cui offre una diversa interpretazione. 2.2. Nella specie il Tribunale del riesame trae gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sulla scorta, in particolare, di due elementi tratti dall'attività di indagine, ritenuti particolarmente sintomatici: - gli interventi compiuti da LEO, anche tramite apposite interlocuzioni con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Calatafímí-Segesta, per la risoluzione di controversie private, trattandosi di una delle più eclatanti manifestazioni di controllo del territorio; - il coinvolgimento del ricorrente nel sostentamento dei familiari dei detenuti, altra attività tipica esercitata da cosa nostra. 2.3. A fronte di tanto, deve condividersi il rilievo svolto dalla Procura generale, nella sua requisitoria scritta, secondo cui le censure del ricorrente si sono limitate a offrire una parcellizzata, ipotetica (e invero implausibile) lettura alternativa delle emergenze rispetto a quella fornita dal Tribunale del riesame sulla scorta di una motivazione con cui ìl ricorso evita di misurarsi. È immune da vizi logici la motivazione del provvedimento impugnato che dalle sopra ricordate emergenze, lette in correlazione tra loro, trae il convincimento che [OSCURATO:PERSONA] LEO sia inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, nel senso che «prende parte" alla stessa, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). 5. È inammissibile per genericità la censura sulle esigenze cautelari affidata all'ultima parte del primo motivo e al secondo motivo. Il ricorrente omette di considerare che, in forza dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vige la doppia presunzione: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelar-i e assoluta quanto alla adeguatezza della misura carceraria. Non si pone alcuna questione di "attualità", cui il ricorrente accenna, dato che iI reato era in corso al momento della applicazione della misura cautelare. Il ricorrente non indica, neppure in astratto, alcun altro elemento che possa far vincere la presunzione relativa di cui sopra. Mentre il Tribunale del riesame - che, per vero, ha argomentato sia sulle esigenze cautelari sia sulla scelta della misura - non era tenuto a fornire alcuna giustificazione sulla questione della adeguatezza della custodia cautelare in carcere ostandovi la citata presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (disposizione giudicata compatibile con i precetti costituzionali, cfr. Corte Cost. ord. n. 136 del 2017). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria