CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, trattati ai sensi ex art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso nell'interesse del proprio assistito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GUP/tribunale di Milano 13.01.2021 appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati, questi ultimi due, in esito al rito abbreviato richiesto, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4500 di multa ciascuno per il delitto di tentata estorsione ag- gravata ex art. 416-bis1, c.p. (capo 34), ritenuta la recidiva contestata, il Garo- scio, in esito al rito abbreviato richiesto, alla pena di 4 anni di reclusione, per il delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis1, c.p. (capo 34), ritenuta applicabile la contestata recidiva e la continuazione con il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e riciclaggio (capo 1) ed, infine, il Bonaffini, in esito al rito abbreviato richiesto, alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, per il reato di omessa dichiarazione fiscale (capo 17) ed emis- sione di fatture per operazioni inesistenti (capo 18), ritenuta la continuazione, il tutto secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei sin- goli capi di imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i difensori fiduciari di tutti gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, dedu- cendo plurimi motivi, di seguito sinteticamente indicati. 3. Ricorso BONAFFINI, con cui si deducono tre motivi. 3.1., Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ed il corre- lato vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di prova e per l'errata valutazione delle risultanze probatorie al fine di comprovare la sus- sistenza dell'elemento psicologico richiesto per il delitto di cui al capo 17 in rela- zione agli artt. 187, 192, co. 1 e 2, c.p.p. In sintesi, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrato il dolo del reato di omessa dichiarazione da parte del ricorrente, asseritamente prestanome della [OSCURATO:SOCIETA]., nel fatto di aver consapevolmente assunto la qualifica di legale rappresentante della società, come risultante dall'atto di costi- tuzione della società e dalle sue stesse dichiarazioni. Diversamente, il vero sog- getto qualificato non è il presnnome, ma colui il quale effettivamente gestisce la società. In materia di reati tributari, attesa la natura di reato a dolo specifico dell'art. 5, d. Igs. 74/2000, ai fini della punibilità dell'autore del reato è necessario il dolo specifico di evasione, che, in quanto integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvalore ulteriore che necessita di rigosa prova. 3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di prova e per l'errata valutazione delle risultanze probatorie al fine di comprovare la sussistenza dell'elemento psicologico richiesto per il delitto di cui al capo 18 in relazione agli artt. 187, 192, co. 1 e 2, c.p.p. In sintesi, si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto integrato il dolo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del ri- corrente, asseritamente prestanome della [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che questi avesse un'effettiva conoscenza degli scopi e delle attività della società nonché un'effettiva capacità di interferire nelle decisioni e nelle scelte relative alla gestione societaria. Non sarebbe stato affrontato il tema relativo alla sussistenza dell'ele- mento psicologico del reato, atteso che il ricorrente, all'interno del contesto crimi- nale descritto dalla pubblica accusa, non aveva alcun potere per essere messo al corrente delle decisioni riguardanti la società, non potendo opporsi o determinarsi in modo difforme rispetto alla contestata emissione delle annualità in contesta- zione di ff.00.ii. al fine di consentire alle due società (FC Networks e NTS) di eva- dere le II.DD. e VIVA. Mancherebbe quindi una adeguata giustificazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico. 3.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62-bis, c.p. ed il correlato vizio di contraddittorietà della motiva- zione. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto le attenuanti generiche basando il diniego su una motivazione definita apodittica, in quanto fondata sui precedenti penali del medesimo anche per il reato di associa- zione mafiosa, unitamente all'assenza di elementi positivi a cui poter ancorare il giudizio di meritevolezza. Non sarebbero state adeguatamente valutate le ulteriori circostanze emerse in giudizio a favore del ricorrente (comportamento proces- suale, improntato a lealtà), senza tener conto del fatto che i precedenti penali avrebbero potuto fondare la contestazione della recidiva, ma' non potevano consi- derarsi ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce un unico, articolato, motivo. 4.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di violazione di legge sia in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione che in relazione all'art. 416bis1, c.p., ed il correlato vizio di motivazione. In sintesi, il ricorrente si duole della sentenza impugnata per aver ricono- sciuto il medesimo responsabile del delitto di tentata estorsione aggravata dal c.d. metodo mafioso. Operata una sintetica ricostruzione in fatto, il ricorrente contesta l'attribuzione al medesimo di una condotta che non gli apparterebbe, in quanto egli non avrebbe tentato di recuperare il credito del [OSCURATO:PERSONA] pari a circa 80mila euro, ma un suo credito di gran lunga superiore. La confusione tra i crediti avrebbe indotto in errore la Corte d'appello, con una ricostruzione difforme da quella ope- rata dal primo giudice, come peraltro sarebbe provato da alcune intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che potrebbe essere messo in di- scussione è l'importo del credito, ma non la sua esistenza e natura lecita, impo- nendosi quindi una rivalutazione del materiale acquisito e l'accertamento del cre- dito del [OSCURATO:PERSONA], essendosi egli adoperato per recuperare un proprio credito e non già quello del [OSCURATO:PERSONA], ciò che imporrebbe una rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto, da sussumersi, nell'ottica del ricorrente, nel diverso e meno grave delitto di cui all'art. 393, c.p., essendo il [OSCURATO:PERSONA] convinto della genuinità del credito vantato. Altra censura investe, poi, la sussistenza dell'aggravante del me- todo mafioso. Richiamata la motivazione sul punto della Corte d'appello, il ricor- rente evidenzia come, in fatto, i riferimenti alle famiglie mafiose fossero stati fatti /7 dal [OSCURATO:PERSONA] e non da lui. In diritto, ricorda che il criterio selettivo per il riscontro del metodo mafioso è l'analisi concreta della condotta tenuta dal reo: nella specie, osserva, le modalità con cui i fatti si sono svolti dimostrerebbero che non sia pos- sibile parlare di violenze e minacce poste in essere dal ricorrente, condotta quindi mai intrisa di quei requisiti tali da far considerare applicabile l'aggravante del me- todo mafioso. Parimenti non sarebbe condivisibile la sentenza nella parte in cui si fa riferimento a soggetti appartenenti alla criminalità milanese e nello specifico alla famiglia Pompeo, difettando riscontri circa la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a tale famiglia. In sostanza, i giudici avrebbero dato per scontato l'utilizzo del metodo mafioso per il solo fatto che il soggetto agente si sia fatto forte dell'egemonia sul territorio del gruppo di appartenenza, laddove, invece la condotta del ricorrente rappresente- rebbe semplicemente la reazione di un uomo esasperato dalle continue promesse di pagamento del [OSCURATO:PERSONA] che non solo si era indebitato ma aveva dovuto nascon- dersi dai suoi conoscenti che avevano prestato un'attività mai retribuita. Laddove affermano che i presunti debiti del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero mai esistiti, i giudici di merito avrebbero omesso tutta la produzione documentale della difesa.5. Ricorsi congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce un unico, comune, motivo di ricorso. 5.1. Deducono, con tale comune motivo, il vizio di motivazione quanto all'insussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. In sintesi, nel premettere il passaggio motivazionale della sentenza impu- gnata che tratta della sussistenza dell'aggravante, i ricorrenti si dolgono del fatto che con riferimento alle loro posizioni non sarebbe stata "spesa neppure una riga" al fine di valutarne la sussistenza nei loro confronti. Il giudice di primo grado avrebbe escluso da parte degli stessi qualsiasi condotta minacciosa nemmeno in forma vaga, donde vi sarebbe stata dai giudici di appello un'omessa valutazione delle due posizioni, soffermandosi sulla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] senza trattare il ruolo asseritamente svolto dai due ricorrenti, non essendo emersi elementi da cui nemmeno presumere che gli stessi potessero avere cognizione della vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] e famiglie mafiose. si censura, in definitiva, l'applicabilità oggettiva dell'aggravante e la sua estensione a tutti i concorrenti nel reato; nella k specie, diversamente, la sentenza avrebbe dovuto affrontare il tema della cono- scenza o conoscibilità da parte dei correi di tale aggravante, non avendo gli stessi uo.v. posto in essere comportamenti con modalità mafiose e ni_o_222 avere idea di cosa sarebbe accaduto. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 20.07.2022 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 7. La difesa ha rassegnato conclusioni scritte in data 14.09.2022 con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 e success. modd. ed integr., sono inammissibili. 2. Seguendo l'ordine suggerito dall'illustrazione, si procederà anzitutto all'esame dei motivi di ricorso della difesa BONAFFINI. 2.1. Il primo motivo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente at- tesa l'intima connessione dei profili di doglianza posti, sono inammissibili per aspe- cificità, oltre che manifestamente infondati.2.2. Anzitutto, non si confrontano con la motivazione della sentenza impu- gnata che ha chiarito con motivazione immune dai denunciati vizi le ragioni per le quali non fosse accoglibile la richiesta difensiva, replicata in sede di legittimità senzà apprezzabili elementi di novità critica, di esclusione della sua responsabilità quale mero prestanome della società da lui formalmente amministrata. I giudici di appello, sul punto, evidenziano infatti che "Bonaffini è un sog- getto con importanti trascorsi delinquenziali nell'ambito della malavita organizzata e segnatamente nell'ambito delle cosche ndranghetiste della Lombardia, di cui certamente conosceva protagonisti, intrecci e rapporti. Sotto tale aspetto relazio- narsi con [OSCURATO:PERSONA] -che egli certamente sapeva essere in rapporti con le famiglie ndranghetiste della zona- comporta automaticamente che egli fosse assoluta- mente consapevole del fatto che le attività commerciali svolte dalle società che egli formalmente gestiva fossero quantomeno opache ed irregolari. In relazione al capo 17) va poi osservato che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva è un adempimento manifestamente a carico dell'amministratore, che l'impu- tato non risulta avere mai affrontato con i suoi interlocutori, così dimostrando di aver messo in preventivo (e di consentire) anche l'omissione totale di tale adem- pimento. Del resto acconsentire a fare da prestanome in un ambiente quale quello che egli ben poteva valutare, conoscendone grosso modo tutti i protagonisti, com- portava necessariamente la consapevolezza che dietro lo schermo così realizzato si potessero effettuare comportamenti illeciti (anzi, che proprio lo sua ragion d'es- sere era il compimento di condotte illecite dietro uno schermo di comodo), i più immediati e intuitivi dei quali sono proprio l'omissione di dichiarazione fiscali da un lato, specie per società che si prestano ad essere usate temporaneamente per operazioni illecite e poi lasciate perire naturalmente, e dall'altro l'emissione di fat- ture per operazioni inesistenti (capo 18), altro caposaldo delle più frequenti attività di stampo economico utilizzate in declinazione illecita. La sua funzione, pertanto, non poteva non comportare che egli fosse consapevole dell'integrale attività illecita della società e quindi Bonaffini deve rispondere di entrambi i reati lui contestati. La stessa conoscenza da parte sua di molti dei protagonisti del giro delinquenziale di stampo societario messo in piedi dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mas- simo [OSCURATO:PERSONA], con lui detenuto ad Opera) dimostra il fatto che egli fosse per- fettamente in condizione di valutare la natura degli affari che costoro ponevano in essere, e non può accreditare in alcun modo la candida ignoranza che spesso am- manta le figure dei prestanome". Appare dunque evidente dalla lettura dell'impugnata sentenza la ragione in base alla quale il ricorrente è stato ritenuto colpevole del delitto contestato, a nulla rilevando la mera qualifica di prestanome al fine di escluderne la sussistenza del relativo elemento psicologico. 2.3. I motivi sono altresì manifestamente infondati, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la con- sapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018 - dep. 21/01/2019, Rv. 275830 - 01), complesso dei rapporti compiutamente descritto dalle decisioni di merito che rendeva evidente, come sottolineato dalla Corte d'appello, l'esistenza della consapevolezza dell'illegalità dell'attività svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Anche il terzo motivo non sfugge al giudizio di inammissibilità per mani- festa infondatezza. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui mo- tivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti ge- neriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Rv. 271269 - 01). Peraltro, quanto alla mancata valorizzazione di ulteriori fattori attenuanti come, nella specie, il comportamento dell'imputato, è altrettanto pacifico in giuri- sprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente mo- tivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Rv. 242419 - 01). 4. Può quindi procedersi ad esaminare il ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolato su un unico motivo.4.1. Il motivo è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infon- dato. 4.2. E' generico per aspecificità perché non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata che, scevre dal vizio denunciato, hanno chiarito le ragioni per le quali fosse attribuibile al [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità per il de- litto di tentata estorsione. In particolare, sul punto i giudici di appello dopo aver ripercorso in fatto gli elementi acquisiti nel corso del giudizio alle pagg. 14/21 della sentenza impugnata, individuando gli elementi di prova a sostegno del ruolo assunto , dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, evidenziano come "tutti tali elementi- assolutamente granitici, oggettivi ed incontestati - portano a concludere che: a) è pacifico, in base a quanto sopra sunteggiato, che [OSCURATO:PERSONA] abbia subito pesanti minacce con finalità estor- sive che lo hanno costretto a rivolgersi, ed in fretta, alle forze di Polizia; b) le minacce ricevute da [OSCURATO:PERSONA] erano e non potevano che essere vissute come gravi e reali posto che un uomo come lui, pur avvezzo a frequentare ambienti illeciti e pericolosi, non ha esitato a recarsi presso la Guardia di Finanza per raccontare, spesso anche fortemente scosso e in lacrime, quanto gli stava accedendo. D'al- tronde in relazione a quanto avvenuto gli imputati non hanno fornito alcuna rico- struzione alternativa: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e non hanno chiesto nemmeno di essere interrogati dopo avviso ai sensi dell'art. 415 bis cpp". La sentenza impugnata si sofferma poi sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA], valorizzan- done il ruolo e descrivendone compiutamente la condotta finalizzata alla tentata estorsione. In particolare, si legge in sentenza (pag. 22/23) come "[OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia... ha reso laconiche dichiarazioni attri- buendo gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] alla opportunità di recuperare un suo preteso credito di circa 800.000 euro risalente peraltro a molti anni prima. Tale finalità tuttavia non esclude ma piuttosto si sovrappone a quella collegata alle violente pretese di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sua posizione'di chiara adesione alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale il predetto imputato ha posposto la sua (pur più cospicua) pretesa di restituzione (solo qua e là riaffiorata nel corso della vicenda, quando Basa mostra di approfittare di un atteggiamento ormai prostrato dal [OSCURATO:PERSONA] - supra, pg. 22) per sostenere quella del 'capo' con l'avvertenza al debitore che egli aveva tutti motivi per fargli del male, ma che preferiva, in omaggio alle più importanti pretese del [OSCURATO:PERSONA], soprassedere (" ... non ti picchio qua solo per rispetto di Alessandro, comunque io voglio tutti i miei soldi •. ").Orbene, nel valutare tale condotte in termini di qualificazione giuridica, i giudici territoriali pervengono alla conclusione che "si tratta di una inequivocabile forma di sostegno minaccioso alle pretese agite in quel momento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che configura appieno un concorso consapevole e cosciente nel tentativo di estorsione. Circa l'argomento relativo alla circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] era intenzio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è appena il caso di os- servare che la condotta esaminata in questa sede del [OSCURATO:PERSONA] non può configurare minimamente il diverso reato di cui all'articolo 393 c.p., in primo luogo perché in questa sede si dibatte della diversa pretesa degli 70/80.000 euro da parte del [OSCURATO:PERSONA], sicché il più cospicuo debito verso [OSCURATO:PERSONA] resta sullo sfondo, appunto come elemento di ulteriore pressione nei confronti della vittima in vista del suo consenso all'esborso del 'debito' verso [OSCURATO:PERSONA] (con la chiara - anche se implicita - avvertenza per cui il debitore doveva sentirsi sotto scacco in maniera perma- nente, sia per il primo debito che per quello verso [OSCURATO:PERSONA], a cui questi non aveva rinunciato); e poi perché in ogni caso si tratta di una somma per nulla documen- tata, per nulla esattamente quantificata, per nulla integralmente riconosciuta dal debitore, e pertanto non incardinabile in una seria - corrispondente - pretesa giu- diziale. [OSCURATO:PERSONA] infatti ha dichiarato che una decina di anni prima era divenuto am- ministratore di una palazzina con numerosi appartamenti che [OSCURATO:PERSONA] stava ristrut- turando. Da questa attività sarebbe originato un credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di 700.00 - 800.000 euro. Nel corso del giudizio di primo grado, il ani difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto la visura camerale di tale Gefa costruzioni S.r.l. di cui il suo assistito era divenuto amministratore nel 2009, il contratto preliminare con la quale la Gefa si impegnava a vendere le unità immobiliari in provincia di Ales- sandria e alcune fatture emesse dalla società che avrebbe dovuto svolgere i lavori di ristrutturazione. Tale documentazione dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] vantava qualche forma di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E' evidente invero che anche a prescindere dal fatto che le modalità di intervento di Basa risulterebbero comunque estorsive anche se collegate a qualche forma di interesse proprio e anche a prescindere dal fatto che si tratta di rapporti contrattuali assai risalenti, è doveroso osservare che non vi è prova alcuna che le fatture, peraltro per somme non elevate e su alcune delle quali vi è scritto a mano "non pagata" oppure "da pagare", siano state saldate da [OSCURATO:PERSONA] per conto di Varesiiné vi è traccia , nonostante il tempo trascorso, di alcuna procedura esecutiva iniziata dai creditori nei confronti della società". 4.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo, all'evidenza, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sen- tenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio motivazionale e di violazione di legge con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legit- timità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve con- dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di ap- prezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Si tratta, conclusivamente, di doglianze le quali, più che prospettare reali vizi della sentenza, costituiscono il tentativo del ricorrente di trascinare sul terreno "del fatto" questa Corte di legittimità, dimenticando tuttavia che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassa- zione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica delle vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso se- condo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783). 4.4. La soluzione cui è pervenuta la Corte d'appello è peraltro assoluta- mente corretta in diritto, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono tra loro in relazione non già alla sus- sistenza o meno di una legittima pretesa creditoria alla base della condotta, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, configurandosi il reato di estorsione in tutti i casi nei quali l'azione delittuosa è posta in essere non diretta- mente dal titolare del diritto, ma da soggetti terzi, che perseguono propri fini - di qualsiasi natura - che si sovrappongono a quelli del creditore, ovvero con modalità esecutive che esorbitano dalla esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa credi- toria, assumendo di per sè il carattere di ingiustizia (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere il reato di estorsione nella pretesa avanzata per conto dell'a- vente diritto da esponenti di un gruppo camorristico: Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Rv. 268630 - 01). Non deve, poi, essere dimenticato - venendo quindi destituita di fonda- mento la tesi difensiva secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] agisse per recuperare un proprio credito - che integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013 - dep. 22/05/2013, Rv. 255651 - 01). 4.5. Quanto, infine, all'aggravante del metodo mafioso, la censura non sfugge al giudizio di inammissibilità per le stesse ragioni. Anzitutto, ne è evidente la genericità per aspecificità, stante il mancato confronto con quanto argomentato sul punto dalla sentenza impugnata. In particolare, in relazione a tale profilo, i giudici territoriali (pagg. 24/25), si soffermano analiticamente a spiegare le ragioni della configurabilità di detta aggravante, chiarendo come "la condotta subita dal [OSCURATO:PERSONA] può essere sicura- mente definita come perpetrata con il cd. metodo mafioso, come contestato dall'accusa e ritenuto in sentenza. In linea generale bisogna ricordare che per il riconoscimento dell'aggravante non è necessaria una formale contestazione ai soggetti cui essa viene addebitata in ipotesi di reato associativo in quanto la norma intende contrastare con ta pena più severa l'atteggiamento di coloro, partecipi o meno a reati associativi; utilizzino nella commissione di reati metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi od ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulle vittime quella particolare coartt£zione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazionivtal genere. In sostanza la tipicità dell'atto intimidatorio è ricollegabile al metodo utilizzato nel senso che la violenza con cui esso è compiuto evoca concretamente la forza inti- midatrice che deriva da un vincolo associativo. E' fondamentale in tal senso la piena consapevolezza della persona offesa, come in questo caso, di avere rapporti con esponenti di famiglie notoriamente mafiose e di ricevere da costoro o da sog- getti ad essi legati minacce di gravi ripercussioni per la propria integrità personale. [OSCURATO:PERSONA], da tempo in contrastati rapporti di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], ha rice- vuto pesanti minacce da [OSCURATO:PERSONA], da lui già conosciuto per diretti legami alla famiglia dei Pompeo di Bruzzano, con la quale (in particolare con [OSCURATO:PERSONA]) aveva avuto problemi nel passato (nel 2008) per affari andati male che lo avevano costretto persino ad allontanarsi dalla propria dimora per un anno e mezzo. Le minacce rivolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere molto concrete (la minaccia di picchiarlo, ,considerata anche la prestanza fisica di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di sequestrarlo, di sparargli) abbondano di richiami ad esponenti storici della criminalità organizzata dell'hinterland milanese, in particolare come si è detto la famiglia Pompeo, riferimenti fatti valere anche in versione "aggiornata" poiché minacciando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tiene a precisare che dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA]- peo quello che comanda a Bruzzano e che con lui è in contatto è ora [OSCURATO:PERSONA]- rico. Non si tratta certo di evocazioni che potevano essere percepite come semplici millanterie da [OSCURATO:PERSONA], peraltro anche lui in passato coinvolto in affari ille- citi e buon conoscitore di quel mondo. [OSCURATO:PERSONA] è poi un personaggio molto noto anche semplicemente attraverso la stampa in quanto ha assommato la sua militanza nel gruppo neonazista degli Hammer e nelle frange ultrà del tifo interista alla vicinanza a famiglie della 'ndrangheta. A sua volta [OSCURATO:PERSONA] era in stretto contatto con famiglie della 'ndrangheta quali i Bruzzaniti - Morabito-Palamara le quali avevano probabilmente finanziato l' avvio della sua attività illecita. Egli spie- gava , nei minimi particolari, il suo vissuto con la descrizione dei problemi ricevuti in precedenza con alcuni esponenti di famiglie territorialmente note come legate a vincoli mafiosi, i Pompeo, che, nel corso dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], riemerge- vano dal passato, appoggiando pretese di restituzione di presunti debiti assunti con l' indagato, con atteggiamenti e condotte tipicamente appartenenti al linguag- gio ed all'atteggiamento mafiosi. Infatti, le modalità utilizzate richiamavano, senza dubbio alcuno, quelle tipicamente proprie delle associazioni mafiose. D'altra parte la credibilità, soggettiva ed oggettiva, del [OSCURATO:PERSONA] non è minimamente dubitabile, in considerazione della sua profonda conoscenza personale di [OSCURATO:PERSONA] ed anche perché le sue dichiarazioni venivano, a su a insaputa, riscontrate -anche in tempo reale- grazie alle operazioni di intercettazione e captazione". Anche in relazione alla questione dell'aggravante del metodo mafioso, dun- que, la deduzione di vizi di violazione di legge e motivazionali appare dunque come un tentativo, inconsistente, di chiedere a questa Corte una rivalutazione del com- pendio probatorio, emergendo in realtà della piana lettura della motivazione della sentenza impugnata una giustificazione del tutto logica circa la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso del tutto coerente con la ricostruzione in fatto operata dai giudici territoriali. Valgano, quindi, le medesimo considerazioni già svolte supra a proposito della coerenza argomentativa della motivazione quanto al giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed alla sussistenza del delitto di estorsione. 4.6. In diritto, poi, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante in esame, puntuali sono stati i richiami alla giurisprudenza di questa Corte che de- notano come, nella vicenda sub iudice, nessun dubbio poteva ritenersi sussistente in ordine alla sua configurabilità. Del resto, si noti, la costruzione operata dalla difesa del ricorrente, ten- dente ad escluderla soggettivamente ed oggettivamente, non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante del metodo 1,9 mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita .alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a cono- scenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022 - dep. 14/02/2022, Rv. 282602 - 02). Non va poi dimenticato che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021 - dep. 20/04/2021, Rv. 281027 - 01), condizione in cui indubbiamente il [OSCURATO:PERSONA] si trovava e di cui .indubbiamente anche il [OSCURATO:PERSONA] ha appro- fittato. 4.7. Quanto, poi, alla censura finale secondo cui i giudici territoriali non si sarebbero confrontati con "tutta la produzione documentale della difesa" nell'af- fermare che dei presunti crediti da lui invocati non vi fosse dimostrazione, evidente ne appare la genericità, avendo omesso di indicare a questa Corte quale fosse tale "produzione documentale" che ne comproverebbe l'esistenza, nemmeno provve- dendo alla sua indicazione in ricorso come pure sarebbe stato necessario in pre- senza di un denunciato vizio di travisamento probatorio per omissione. Pacifico è infatti nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale in- dicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giu- dice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 15/02/2021, Rv. 280419 - 01). 5. Devono, infine, essere esaminati i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce un unico, comune, motivo di ricorso. 5.1. Anche tale motivo si espone al giudizio di inammissibilità per aspecifi- cità e per manifesta infondatezza.5.2. Anzitutto, perché il motivo non si confronta con quanto emerge dalla <14 ; sentenza impugnata che, con riferimento alla posizione lGaroscio, descrive pun- tualmente gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, da cui emerge come questi, consulente della [OSCURATO:SOCIETA]., operasse costantemente alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, a pag. 17 della sentenza impugnata/si richiamano fattual- mente le vicende che hanno visto il [OSCURATO:PERSONA] vittima di minacce estorsive da parte del gruppo criminale, evidenziandosi, ad esempio, a proposito del primo episodio del 6.03.2018 come nei giorni antecedenti, la vittima fosse stata contattata proprio dagli attuali due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevendo segnatamente da quest'ultimo minacce al fine di convincerlo a saldare il debito verso il [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, si fa riferimento poi ad una serie di conversazioni in cui è il Garo- scio a chiamare il [OSCURATO:PERSONA] e poi a contattare altra utenza intestata a tale Panaia cui confermava l'incontro del giorno successivo con il [OSCURATO:PERSONA] e raccomandandosi di contattare il [OSCURATO:PERSONA] così da poter andare tutti insieme all'appuntamento con il [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto stabilito dal [OSCURATO:PERSONA] "perché in questo modo diamo l'idea di essere tutti la stessa cosa". Seguono, poi, nella ricostruzione della Corte d'ap- pello una serie di conversazioni ulteriori, richiamate a pagg. 17 e 20, in cui risulta evidente non solo il ruolo attivo degli attuali due ricorrenti al fine di intimidire il [OSCURATO:PERSONA] secondo le direttive poste dal [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, si richiama quanto esposto alla pag. 20 in cui si riferisce del fatto che a far data dal 12.03.2018 è il [OSCURATO:PERSONA] che inizia a contattare il [OSCURATO:PERSONA] al fine di pianificare un incontro per il successivo 14 marzo e che, di fronte alle reticenze della vittima, proprio il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] invia insistentemente dei messaggi al [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli se "avesse capito" della necessità di presentarsi all'appun- tamento il giorno successivo. Analogamente, in sentenza alla pag. 20 si da atto del colloquio [OSCURATO:PERSONA]/Mar- zulli in cui il primo si mostra preoccupato, manifestando comunque la sua dispo- nibilità a voler sistemare la situazione, ottenendo risposta dal [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stato lui a parlare direttamente con il [OSCURATO:PERSONA], facendo quindi intendere ancora una volta il suo ruolo di intermediario. Ancora rilevante è quanto esposto a pag. 21 in cui si documenta l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui emerge all'incontro con il [OSCURATO:PERSONA] la presenza, tra i numerosi soggetti, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Panaia, Bonaffini, Niro e Rai- mondi, emergendo quindi come all'incontro (i cui esiti verranno riferiti subito dopo nel corso di una telefonata alla GdF del [OSCURATO:PERSONA]) in cui si era nuovamente parlato del pagamento del debito al [OSCURATO:PERSONA], avessero partecipato proprio gli attuali ri- correnti.5.3. Ancora una volta, al cospetto di tale apparato argomentativo, le do- glianze dei ricorrenti si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dis- senso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effetti- vamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giu- stificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Si tratta, conclusivamente, di doglianze le quali, più che prospettare reali vizi della sentenza, costituiscono il tentativo del ricorrente di trascinare sul terreno "del fatto" questa Corte di legittimità, dimenticando tuttavia che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassa- zione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica delle vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova, e tanto meno di accedere agli atti, non specificamente indicati nei motivi di ricorso se- condo quanto previsto dall'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006, al fine di verificare la carenza o la illogicità della motivazione (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783). 5.4. Quanto, poi, alla configurabilità in diritto dell'aggravante ed alla asse- rita inestensibilità oggettiva della stessa ai correi, valga quanto già argomentato a proposito dell'analogo motivo del [OSCURATO:PERSONA], ribadendosi infatti che la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, con- vertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'a- zione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sem- pre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022 - dep. 14/02/2022, Rv. 282602 - 02). Ed è indubbio, per le ragioni dianzi evidenziate, che gli stessi avessero con- sapevolezza del metodo mafioso esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], avendo preso parte in più occasioni agli atteggiamenti minacciosi posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] o da loro stessi quali intermediari di quest'ultimo verso il [OSCURATO:PERSONA]. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagament