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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 09419/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6302/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E GIUGGIOLI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli avversola sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4793/2019 depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contrapposti ricorsi per cassazione lo Studio legale Agnoli - Giuggioli, nonché i titolari dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano, definendo il contenzioso insorto tra le parti a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione professionale dovuto all'abbandono dello studio da parte del Grigolli, ha parzialmente accolto l'appello principale di quest'ultimo ed, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha, per quanto qui ancora rileva respinto la domanda dello studio e dei suoi titolari,intesa a conseguire la condanna del Grigolli al risarcimento dei danni lamentati per lo sviamento di clientela messo in atto da questo, convogliando i clienti di lingua tedesca presso il proprio studio, e per il danno di immagine che ne era stato conseguenza.

La Corte territoriale, pur condividendo in parte qua l'assunto tribunalizio –sicché non è di ostacolo all'applicazione nella fattispecie dell'art. 2598cod. civ. il fatto che la controversia opponesse distinti professionisti intellettuali, dal momento che, sul filo di convincimenti reiteratamente espressi dalla giurisprudenza unionale, a cui non era rimasta indifferente anche la giurisprudenza di questa, si era ormai imposta una visione funzionale più che formale del concetto di impresa in grado di abbracciare qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status rivestito e, dunque , estensibile anche alle attività professionali, segnatamente quando queste dispongano di un'organizzazione complessa in grado di soddisfare un numero ingente di clienti – ha , tuttavia , escluso che nel caso al suo 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli esame risultasse provato l'allegato sviamento di clientela, non essendo stati infatti offerti al suo giudizio elementi tali per cui si potesse credere che i clienti dello studio fossero stati sviati in conseguenza della condotta del Grigolli.

In particolare,ha spiegato il decidente, considerata la natura fiduciaria dell'incarico professionale che si fonda sul presupposto costitutivo dell'intuitus personae, unita alla natura della prestazione d'opera intellettuale che si richiede al professionista, impediscono di ritenere, tanto più a fronte dei dati istruttori in tal senso emersi, che i clienti asseritamente sviati fossero clienti dello studio e non già del Grigolli.

«In altri termini» – chiosa, dunque,la sentenza – «il fatto che il singolo professionista, nel caso concreto, intendesse sottrarsi all'organigramma dello studio e avviare un'attività in proprio, con ciò contattando i clienti delle pratiche fino a quel momento seguite, al fine di indurli a proseguire il rapporto nonostante la fuoriuscita dallo studio non costituisce condotta sleale e perciò anticoncorrenziale».

La cassazione di detta sentenza è ora chiesta in via principale, sulla base di cinque motivi di ricorso, seguiti da memoria, dallo studio Agnoli-Giuggioli e dai suoi titolari ed, in via incidentale, sulla base di quattro motivi, anch’essi seguiti da memoria, dal Grigolli. [OSCURATO:PERSONA] 2.Quantunque la doglianza rassegnata dal ricorrente incidentale con il primo motivo del proprio ricorso rivesta carattere pregiudiziale rispetto all'esame delle doglianze riportate dal ricorso principale – censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 2598 cod. civ., malgrado la controversia riguardasse un rapporto tra professionisti intellettuali – il carattere condizionato che occorre riconoscerle, in vista del fatto che all'esito della lite su tale specifica questione il deducente è risultato vittorioso e non può avere interesse ad una diversa motivazione (Cass., Sez.

IV, 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21652), consente di differirne l'esame una volta esaurito lo scrutinio sul ricorso principale, in piana applicazione del principio secondo cui «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ... ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass., Sez.

U, 25/03/2013, n. 7381; Cass., Sez.

III, 14/03/2018, n. 6138; Cass., Sez.

I, 6/03/2015, n. 4619).

3.1. E dunque venendo al ricorso principale –la cui disamina non trova pregiudizialmente ostacolo nel fattoopposto dal controricorrente, che, quand'anche fosse provato, l'asserito sviamento sarebbe solo un effetto connaturato al gioco concorrenziale tra gli operatori e sarebbe perciò privo di ogni connotazione illecita, perché la Corte d'Appello, mandando assolto il Grigolli in quanto lo sviamento non era provato, ha arrestato il proprio giudizio ben prima di chiedersi se esso fosse lecito o meno, con ciò escludendo che sul punto possa essere intervenuto un qualsiasi giudicato – con il primo motivo di esso si lamenta la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2730 e 2735 cod. civ. ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo, non avendo i l decidente regolato la specie in giudizio alla luce della dichiarazione confessoria resa dal Grigolli, che, nell'annotare uno schema prospettico dei clienti ed alcune lettere predisposte per costoro, aveva riconosciuto che taluni di essi erano clienti dello studio e che riguardo ad essi si poteva paventare un rischio di sviamento della clientela. 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

3.2. Il motivo è inammissibile.

Premesso, infatti, che la Corte d'Appello, riguardo a tale allegazione, si è data cura di osservare che «gli appunti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere considerati opinioni, irrilevanti, dello stesso e che la lettera da questi spedita ad alcuni clienti, seppure non elegante, non possa essere considerata denigratoria verso lo Studio» ed ha, di conseguenza, escluso che agli appunti in p arola possa ascriversi qualsiasi significato confessorio, il motivo, così come formulato, adombra una censura di fatto e postula, a tutto concedere, solo una rinnovata valutazione del punto,in urto, però, con il principio secondo cui l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione – e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte –si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su diuna motivazione immune da vizi logici (Cass., Sez.

II, 14/02/2020, n. 3698; Cass., Sez.

III, 4/04/2003, n. 5330; Cass., Sez.

IV, 12/06/1985, n. 3524).

Poiché la determinazione così assunta non è aggredita sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo si rende inammissibile.

4.1. Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di fatti decisivi costituenti oggetto di discussione tra le parti.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza sarebbe erronea per aver escluso la riconducibilità dei clienti inclusi nel [OSCURATO:PERSONA] allo studio omettendo di considerare gran parte degli elementi istruttori acquisiti nel corso del processo e di valutare criticamente i pochi dati documentali oggetto di giudizio.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Se è appena il caso di ricordare che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., Sez.

IV, 13/06/2014, n. 13485; Cass., Sez.

IV, 15/07/2009, n. 16499; Cass., Sez.

III, 24/05/2006, n. 12362), circa l'incensurabilità dell'impugnata decisione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. si deve solo aggiungere, giusta la lezione nomofilattica di SS.UU. 8053 e 8054/2014, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitoin legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, il che, da un lato, esclude la rilevanza del semplice difetto motivazionale qualunque ne sia la veste, dall'altro porta a riconoscere la rilevanza del vizio motivazionale – quando ben'inteso esso non si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante – nei soli limiti dell'omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

Ora è presto detto che la sentenza impugnata, risultando in parte qua assistita da congrua ed adeguata –ancorché non condivisile ad avviso dei ricorrenti – motivazione, si sottrae di certo al sospetto di essere inficiata da un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ma pure non si presta a revisioni per non avere interpretato le risultanze istruttorie in conformità al desiderio dei ricorrenti.

5.1. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2230 e 1703 cod. civ.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in errore nell'aver ritenuto che, essendo state alcune procure 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli alle liti rilasciate dai clienti tedeschi a nome del Grigolli, andrebbe escluso che costui, prendendo contatto con costoro ed informandoli della sua nuova collocazione professionale, abbia posto in essere una condotta riconducibile allo sviamento di clientela, dovendo, al contrario, distinguersi tra rapporto di postulazione e mandato professionale e, sulla base di ciò , non potendo escludersi che destinatario dell'incarico professionale, pur se la procura era a nome del Grigolli, fosse invece lo studio.

5.2. Il motivo è inammissibile.

Non nega, per vero, il collegio, pur a dispetto della dubbia conferenza dei precedenti citati dai ricorrenti, che in linea generale la distinzione tra rapporto di postulazione, che si sostanzia nel rilascio della procura e che consente alla parte di essere rappresentata nel processo, e mandato professionale o, meglio, contratto di patrocinio che è la forma in cui si estrinseca la prestazione professionale che si richiede all'avvocato sia cristallina, ma è evidente che l'obiezioneè, nel caso che ne occupa, del tutto astratta.

La Corte d'Appello ha infatti motivato il proprio convincimento all'esito di un percorso motivazionale in cui l'elemento in parola può essere anche entrato in gioco, sebbene la motivazione non ne faccia cenno, ma l'efficacia probatoria che si vorrebbe ritrarre da esso, oltre a rifluire nel quadro di una valutazione di merito che consegna l'obiezione allo spazio morto dell'inammissibilità, scolora manifestamente di fronte agli elementi di segno contrario valorizzati dal decidente, alla luce dei quali la sentenza può ben concludere che «confrontando i clienti che risultano da tali missive e quelli effettivamente contattati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a seguito della fuoriuscita dallo studio AG, si comprende che tali contatti non costituivano informazioni segrete, facenti parte di un ambito riservato a tutela degli interessi dello studio, su cui cioè quest'ultimo potesse vantare uno ius excludendi alios ... ma si trattava di 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli nominativi ben noti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai quali era legittimo che costui si rivolgesse nel contesto di una concorrenza fisiologica e generalmente ammissibile tra soggetti che offrono i medesimi servizi in un medesimo mercato».

L'obiezione non si mostra dunque conducente perché l'orizzonte della decisione si spinge ben oltre il suo perimetro.

6.1. Il quarto motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza derivante dal contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili.

Sostengono i ricorrenti a comprova di ciò che la Corte d'Appello, da un lato, avrebbe ritenuto applicabile ai rapporti tra i professionisti intellettuali la disciplina della concorrenza e, segnatamente, l'art.2598 cod. civ., dall'altro avrebbe, con ciò contraddicendosi, escluso che fosse applicabile nel caso in disamina la fattispecie dello sviamento di clientela sanzionato dall'art. 2598, n. 3, cod. civ.

6.2. Il motivo è inammissibile.

Esso non si allinea correttamente al tracciato decisionale seguito dalla sentenza impugnata perché opera l'impropria sovrapposizione di piani motivazionali che, sebbene mettano le radici nella comune sedes materiaedell'art. 2598 cod. civ., non comunicano, tuttavia, tra di loro, in quanto uno si occupa della questione astratta se le norme in materia di concorrenza sleale siano applicabili omeno al campo delle attività disimpegnate dai professionisti intellettuali ed, in particolare , all'attività professionale dell'avvocato e risolve il quesito in senso affermativo, l'altro si interroga sul medesimo tema, ma per verificare, se nel fuoco concreto della fattispecie in disamina, la norma, applicabile in astratto lo sia pure in concreto ed al conseguente quesito risponde in senso negativo.

Si è in sostanza in presenza di un'articolazione del discorso motivazionale che non solo rispecchia fedelmente lo schema del sillogismo che alla base del ragionamento giudiziario, ma mette pure, 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli più elementarmente, in chiaro che la censura non si accorda con esso e che per questo si consegna alla premessa declaratoria di inammissibilità.

7.1. Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello, nel rigettare la domanda risarcitoria anche in punto di danno di immagine, quale conseguenza riflessa della statuizione adottata con riferimento allo sviamento di clientela, sarebbe incorsa in un vizio di ultra o extrapetizione, posto che la domanda a tal fine proposta non era causalmente riconducibile, come erroneamente ritenuto dal decidente, allo sviamento di clientela, ma alle disfunzioni organizzative che il brusco abbandono dello studio da parte del Grigolli aveva procurato nell'assistere la clientela di lingua tedesca.

7.2. Il motivo è inammissibile.

La questione che con esso si adombra è invero coperta da giudicato, posto che sulla relativa domanda la pronuncia di rigetto adottata dal Tribunale non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte degli odierni ricorrenti principali, sicché essa è passata in cosa giudicata e non è più ovviamente rimeditabile.

Né,per vero , vale a legittim are il contrario la circostanza che la Corte d'Appello si sia comunque occupata della questione, perché, in disparte dalla considerazione che è proprio il modo in cui la Corte d'Appello se n'è occupata, ravvisandone cioè il fondamento causale nello sviamento di clientela, a suscitare le rimostranze dei ricorrenti– il che porta necessariamente ad escludere che la diversa fonte causale ora evocata fosse stata rappresentata in quella sede – lo snodo cruciale in direzione del giudicato è che il giudice di primo grado abbia accordato il risarcimento del danno da immagine in relazione al solo sviamento della clientela, e poiché sul punto non vi è stata impugnazione la Corte d'Appello, nel rigettare anche la domanda risarcitoria in parte qua per difetto di 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli prova dello sviamento, si è esattamente attenuta al principio del tantum devolutum quantum appelatum, sulle questioni non fatte oggetto di impugnazione formandosi appunto il giudicato.

8. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale, ancorché condizionato, perde di conseguenza ogni efficacia, essendo incidentale tardivo e, dunque, soggiacendo all’applicazione dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.

9. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in conformitàal dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile e dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali, a i sensi del dell'art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6302/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E GIUGGIOLI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avversola sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4793/2019 depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contrapposti ricorsi per cassazione lo Studio legale Agnoli - Giuggioli, nonché i titolari dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano, definendo il contenzioso insorto tra le parti a seguito dell'interruzione del rapporto di collaborazione professionale dovuto all'abbandono dello studio da parte del Grigolli, ha parzialmente accolto l'appello principale di quest'ultimo ed, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha, per quanto qui ancora rileva respinto la domanda dello studio e dei suoi titolari,intesa a conseguire la condanna del Grigolli al risarcimento dei danni lamentati per lo sviamento di clientela messo in atto da questo, convogliando i clienti di lingua tedesca presso il proprio studio, e per il danno di immagine che ne era stato conseguenza. La Corte territoriale, pur condividendo in parte qua l'assunto tribunalizio –sicché non è di ostacolo all'applicazione nella fattispecie dell'art. 2598cod. civ. il fatto che la controversia opponesse distinti professionisti intellettuali, dal momento che, sul filo di convincimenti reiteratamente espressi dalla giurisprudenza unionale, a cui non era rimasta indifferente anche la giurisprudenza di questa, si era ormai imposta una visione funzionale più che formale del concetto di impresa in grado di abbracciare qualsiasi entità che eserciti un'attività economica a prescindere dallo status rivestito e, dunque , estensibile anche alle attività professionali, segnatamente quando queste dispongano di un'organizzazione complessa in grado di soddisfare un numero ingente di clienti – ha , tuttavia , escluso che nel caso al suo 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli esame risultasse provato l'allegato sviamento di clientela, non essendo stati infatti offerti al suo giudizio elementi tali per cui si potesse credere che i clienti dello studio fossero stati sviati in conseguenza della condotta del Grigolli. In particolare,ha spiegato il decidente, considerata la natura fiduciaria dell'incarico professionale che si fonda sul presupposto costitutivo dell'intuitus personae, unita alla natura della prestazione d'opera intellettuale che si richiede al professionista, impediscono di ritenere, tanto più a fronte dei dati istruttori in tal senso emersi, che i clienti asseritamente sviati fossero clienti dello studio e non già del Grigolli. «In altri termini» – chiosa, dunque,la sentenza – «il fatto che il singolo professionista, nel caso concreto, intendesse sottrarsi all'organigramma dello studio e avviare un'attività in proprio, con ciò contattando i clienti delle pratiche fino a quel momento seguite, al fine di indurli a proseguire il rapporto nonostante la fuoriuscita dallo studio non costituisce condotta sleale e perciò anticoncorrenziale». La cassazione di detta sentenza è ora chiesta in via principale, sulla base di cinque motivi di ricorso, seguiti da memoria, dallo studio Agnoli-Giuggioli e dai suoi titolari ed, in via incidentale, sulla base di quattro motivi, anch’essi seguiti da memoria, dal Grigolli. [OSCURATO:PERSONA] 2.Quantunque la doglianza rassegnata dal ricorrente incidentale con il primo motivo del proprio ricorso rivesta carattere pregiudiziale rispetto all'esame delle doglianze riportate dal ricorso principale – censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 2598 cod. civ., malgrado la controversia riguardasse un rapporto tra professionisti intellettuali – il carattere condizionato che occorre riconoscerle, in vista del fatto che all'esito della lite su tale specifica questione il deducente è risultato vittorioso e non può avere interesse ad una diversa motivazione (Cass., Sez. IV, 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21652), consente di differirne l'esame una volta esaurito lo scrutinio sul ricorso principale, in piana applicazione del principio secondo cui «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ... ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale» (Cass., Sez. U, 25/03/2013, n. 7381; Cass., Sez. III, 14/03/2018, n. 6138; Cass., Sez. I, 6/03/2015, n. 4619). 3.1. E dunque venendo al ricorso principale –la cui disamina non trova pregiudizialmente ostacolo nel fattoopposto dal controricorrente, che, quand'anche fosse provato, l'asserito sviamento sarebbe solo un effetto connaturato al gioco concorrenziale tra gli operatori e sarebbe perciò privo di ogni connotazione illecita, perché la Corte d'Appello, mandando assolto il Grigolli in quanto lo sviamento non era provato, ha arrestato il proprio giudizio ben prima di chiedersi se esso fosse lecito o meno, con ciò escludendo che sul punto possa essere intervenuto un qualsiasi giudicato – con il primo motivo di esso si lamenta la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2730 e 2735 cod. civ. ovvero l'omesso esame di un fatto decisivo, non avendo i l decidente regolato la specie in giudizio alla luce della dichiarazione confessoria resa dal Grigolli, che, nell'annotare uno schema prospettico dei clienti ed alcune lettere predisposte per costoro, aveva riconosciuto che taluni di essi erano clienti dello studio e che riguardo ad essi si poteva paventare un rischio di sviamento della clientela. 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 3.2. Il motivo è inammissibile. Premesso, infatti, che la Corte d'Appello, riguardo a tale allegazione, si è data cura di osservare che «gli appunti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere considerati opinioni, irrilevanti, dello stesso e che la lettera da questi spedita ad alcuni clienti, seppure non elegante, non possa essere considerata denigratoria verso lo Studio» ed ha, di conseguenza, escluso che agli appunti in p arola possa ascriversi qualsiasi significato confessorio, il motivo, così come formulato, adombra una censura di fatto e postula, a tutto concedere, solo una rinnovata valutazione del punto,in urto, però, con il principio secondo cui l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione – e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte –si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su diuna motivazione immune da vizi logici (Cass., Sez. II, 14/02/2020, n. 3698; Cass., Sez. III, 4/04/2003, n. 5330; Cass., Sez. IV, 12/06/1985, n. 3524). Poiché la determinazione così assunta non è aggredita sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo si rende inammissibile. 4.1. Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di fatti decisivi costituenti oggetto di discussione tra le parti. Sostengono i ricorrenti che la sentenza sarebbe erronea per aver escluso la riconducibilità dei clienti inclusi nel [OSCURATO:PERSONA] allo studio omettendo di considerare gran parte degli elementi istruttori acquisiti nel corso del processo e di valutare criticamente i pochi dati documentali oggetto di giudizio. 4.2. Il motivo è inammissibile. Se è appena il caso di ricordare che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., Sez. IV, 13/06/2014, n. 13485; Cass., Sez. IV, 15/07/2009, n. 16499; Cass., Sez. III, 24/05/2006, n. 12362), circa l'incensurabilità dell'impugnata decisione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. si deve solo aggiungere, giusta la lezione nomofilattica di SS.UU. 8053 e 8054/2014, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitoin legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, il che, da un lato, esclude la rilevanza del semplice difetto motivazionale qualunque ne sia la veste, dall'altro porta a riconoscere la rilevanza del vizio motivazionale – quando ben'inteso esso non si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante – nei soli limiti dell'omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Ora è presto detto che la sentenza impugnata, risultando in parte qua assistita da congrua ed adeguata –ancorché non condivisile ad avviso dei ricorrenti – motivazione, si sottrae di certo al sospetto di essere inficiata da un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ma pure non si presta a revisioni per non avere interpretato le risultanze istruttorie in conformità al desiderio dei ricorrenti. 5.1. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2230 e 1703 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in errore nell'aver ritenuto che, essendo state alcune procure 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli alle liti rilasciate dai clienti tedeschi a nome del Grigolli, andrebbe escluso che costui, prendendo contatto con costoro ed informandoli della sua nuova collocazione professionale, abbia posto in essere una condotta riconducibile allo sviamento di clientela, dovendo, al contrario, distinguersi tra rapporto di postulazione e mandato professionale e, sulla base di ciò , non potendo escludersi che destinatario dell'incarico professionale, pur se la procura era a nome del Grigolli, fosse invece lo studio. 5.2. Il motivo è inammissibile. Non nega, per vero, il collegio, pur a dispetto della dubbia conferenza dei precedenti citati dai ricorrenti, che in linea generale la distinzione tra rapporto di postulazione, che si sostanzia nel rilascio della procura e che consente alla parte di essere rappresentata nel processo, e mandato professionale o, meglio, contratto di patrocinio che è la forma in cui si estrinseca la prestazione professionale che si richiede all'avvocato sia cristallina, ma è evidente che l'obiezioneè, nel caso che ne occupa, del tutto astratta. La Corte d'Appello ha infatti motivato il proprio convincimento all'esito di un percorso motivazionale in cui l'elemento in parola può essere anche entrato in gioco, sebbene la motivazione non ne faccia cenno, ma l'efficacia probatoria che si vorrebbe ritrarre da esso, oltre a rifluire nel quadro di una valutazione di merito che consegna l'obiezione allo spazio morto dell'inammissibilità, scolora manifestamente di fronte agli elementi di segno contrario valorizzati dal decidente, alla luce dei quali la sentenza può ben concludere che «confrontando i clienti che risultano da tali missive e quelli effettivamente contattati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a seguito della fuoriuscita dallo studio AG, si comprende che tali contatti non costituivano informazioni segrete, facenti parte di un ambito riservato a tutela degli interessi dello studio, su cui cioè quest'ultimo potesse vantare uno ius excludendi alios ... ma si trattava di 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli nominativi ben noti all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ai quali era legittimo che costui si rivolgesse nel contesto di una concorrenza fisiologica e generalmente ammissibile tra soggetti che offrono i medesimi servizi in un medesimo mercato». L'obiezione non si mostra dunque conducente perché l'orizzonte della decisione si spinge ben oltre il suo perimetro. 6.1. Il quarto motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza derivante dal contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili. Sostengono i ricorrenti a comprova di ciò che la Corte d'Appello, da un lato, avrebbe ritenuto applicabile ai rapporti tra i professionisti intellettuali la disciplina della concorrenza e, segnatamente, l'art.2598 cod. civ., dall'altro avrebbe, con ciò contraddicendosi, escluso che fosse applicabile nel caso in disamina la fattispecie dello sviamento di clientela sanzionato dall'art. 2598, n. 3, cod. civ. 6.2. Il motivo è inammissibile. Esso non si allinea correttamente al tracciato decisionale seguito dalla sentenza impugnata perché opera l'impropria sovrapposizione di piani motivazionali che, sebbene mettano le radici nella comune sedes materiaedell'art. 2598 cod. civ., non comunicano, tuttavia, tra di loro, in quanto uno si occupa della questione astratta se le norme in materia di concorrenza sleale siano applicabili omeno al campo delle attività disimpegnate dai professionisti intellettuali ed, in particolare , all'attività professionale dell'avvocato e risolve il quesito in senso affermativo, l'altro si interroga sul medesimo tema, ma per verificare, se nel fuoco concreto della fattispecie in disamina, la norma, applicabile in astratto lo sia pure in concreto ed al conseguente quesito risponde in senso negativo. Si è in sostanza in presenza di un'articolazione del discorso motivazionale che non solo rispecchia fedelmente lo schema del sillogismo che alla base del ragionamento giudiziario, ma mette pure, 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli più elementarmente, in chiaro che la censura non si accorda con esso e che per questo si consegna alla premessa declaratoria di inammissibilità. 7.1. Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'Appello, nel rigettare la domanda risarcitoria anche in punto di danno di immagine, quale conseguenza riflessa della statuizione adottata con riferimento allo sviamento di clientela, sarebbe incorsa in un vizio di ultra o extrapetizione, posto che la domanda a tal fine proposta non era causalmente riconducibile, come erroneamente ritenuto dal decidente, allo sviamento di clientela, ma alle disfunzioni organizzative che il brusco abbandono dello studio da parte del Grigolli aveva procurato nell'assistere la clientela di lingua tedesca. 7.2. Il motivo è inammissibile. La questione che con esso si adombra è invero coperta da giudicato, posto che sulla relativa domanda la pronuncia di rigetto adottata dal Tribunale non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte degli odierni ricorrenti principali, sicché essa è passata in cosa giudicata e non è più ovviamente rimeditabile. Né,per vero , vale a legittim are il contrario la circostanza che la Corte d'Appello si sia comunque occupata della questione, perché, in disparte dalla considerazione che è proprio il modo in cui la Corte d'Appello se n'è occupata, ravvisandone cioè il fondamento causale nello sviamento di clientela, a suscitare le rimostranze dei ricorrenti– il che porta necessariamente ad escludere che la diversa fonte causale ora evocata fosse stata rappresentata in quella sede – lo snodo cruciale in direzione del giudicato è che il giudice di primo grado abbia accordato il risarcimento del danno da immagine in relazione al solo sviamento della clientela, e poiché sul punto non vi è stata impugnazione la Corte d'Appello, nel rigettare anche la domanda risarcitoria in parte qua per difetto di 6302/20 Studio legale Agnoli-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli prova dello sviamento, si è esattamente attenuta al principio del tantum devolutum quantum appelatum, sulle questioni non fatte oggetto di impugnazione formandosi appunto il giudicato. 8. Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale, ancorché condizionato, perde di conseguenza ogni efficacia, essendo incidentale tardivo e, dunque, soggiacendo all’applicazione dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. 9. Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in conformitàal dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso principale inammissibile e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali, a i sensi del dell'art. 13
Sentenza Cassazione n. 09419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris