CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 46104/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal: Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Taranto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto il 04/05/2021 nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Taranto ha dichiarato inefficace la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La declaratoria di inefficacia è stata pronunciata ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; la richiesta di riesame era pervenuta al Tribunale il 13.4.2021 e "presa in carico" il 23.4.2021 quando è stata chiesta la trasmissione degli atti, pervenuti il 26.4.2021. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto; si deduce che il termine per la trasmissione degli atti dovrebbe decorrere non dalla data della presentazione della richiesta di riesame ma da quella in cui l'avviso di trasmissione degli atti perviene all'[OSCURATO:PERSONA], atteso che, diversamente, si farebbe decorrere detto termine da un evento non conosciuto da quest'ultima. Nel caso in esame non sarebbe stato rispettato l'obbligo del Tribunale del riesame di dare tempestivo avviso all'Autorità giudiziaria della presentazione della richiesta di riesame, ma la violazione di detto obbligo non sarebbe processualmente sanzionata. Si chiede in subordine alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5-9, cod. proc. pen., "così come sopra esposta". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, anche nella parte relativa alla prospettata questione di legittimità costituzionale. 2. Le Sezioni Unite hanno reiteratamente chiarito che, in tema di procedimento di riesame, il termine di cinque giorni entro il quale l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura, gli atti previsti dal quinto comma dell'art.309 cod. proc. pen. al tribunale della libertà, decorre dal giorno della presentazione della richiesta di riesame (Sez. U, n. 25 del 18/12/1998, dep. 1999, Alagni, Rv. 212073; Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, in motivazione) Si tratta di un indirizzo del tutto simmetrico ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 232 del 1998 secondo cui il dies a quo ai fini della decorrenza del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti coincide con il giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del Tribunale Nel caso di specie, a causa di una tardiva richiesta di trasmissione degli atti da parte del Tribunale, gli atti furono trasmessi dal Procuratore ricorrente dopo il termine indicato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 se