CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso, in particolare sulla esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato e sull'apparenza sul punto della motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, perché in parte sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto tese ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio ed, in particolare, della esistenza o meno dell'elemento soggettivo del reato, non ammissibili in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), ed in parte deducono una apparenza della motivazione che non ricorre nel caso in esame, in cui la pronuncia d'appello ha dato conto - con motivazione sintetica ma centrata sul punto essenziale della questione dedotta - che con la notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione l'imputato fosse stato messo al corrente del divieto di detenere armi, talchè, posta la pacifica consapevolezza da parte dello stesso di detenere un fucile, egli non poteva fondatamente invocare la mancanza di volontà e rappresentazione del fatto che gli è stato contestato, che in un reato a dolo generico quale quello in esame rende irrilevante indagare sul se l'imputato intendesse o meno sottrarsi ai controlli di polizia inerenti la misura di prevenzione, come invece dedotto in memoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1