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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04958/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 037R6BD ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04E91B4 ) nata_a ROMA il 01/07/1992 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso gge con cui si deduce la diversa qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi secondo la difesa all'ipotesi del furto (tentato) è inammissibile poiché si fonda su censure di fatto non consentite in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della diminuente della lieve entità del fatto è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha indicato a pag. 7 della motivazione un complesso di elementi di disvalore attinenti sia alle modalità del fatto che al movente che ì ancora iall'intensità del dolo che risultano logicamente ostativi all'invocata diminuzione di pena; rilevato che nulla di decisivo aggiunge l'istanza difensiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui si è chiesta l'assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria, e tanto a prescindere dalla tardività della memoria (non essendo stati rispettati i cinque giorni liberi rispetto all'udienza); rilevato che non pertiene alla competenza della Corte di legittimità provvedere sull'istanza con cui l'imputata [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto di essere autorizzata ad allontanarsi per ragioni di salute della figlia dal domicilio cautelare, trattandosi di attribuzione spettante ex art. 91 disp. att. cod. proc. pen. al giudice del merito che ha emesso il provvedimento impugnato; che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensace IN C, MqeFIA_ERIA La Presidente -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 037R6BD ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04E91B4 ) nata_a ROMA il 01/07/1992 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso gge con cui si deduce la diversa qualificazione giuridica del fatto, da ricondursi secondo la difesa all'ipotesi del furto (tentato) è inammissibile poiché si fonda su censure di fatto non consentite in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della diminuente della lieve entità del fatto è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha indicato a pag. 7 della motivazione un complesso di elementi di disvalore attinenti sia alle modalità del fatto che al movente che ì ancora iall'intensità del dolo che risultano logicamente ostativi all'invocata diminuzione di pena; rilevato che nulla di decisivo aggiunge l'istanza difensiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui si è chiesta l'assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria, e tanto a prescindere dalla tardività della memoria (non essendo stati rispettati i cinque giorni liberi rispetto all'udienza); rilevato che non pertiene alla competenza della Corte di legittimità provvedere sull'istanza con cui l'imputata [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha chiesto di essere autorizzata ad allontanarsi per ragioni di salute della figlia dal domicilio cautelare, trattandosi di attribuzione spettante ex art. 91 disp. att. cod. proc. pen. al giudice del merito che ha emesso il provvedimento impugnato; che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensace IN C, MqeFIA_ERIA La Presidente -
Sentenza Cassazione n. 04958/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris