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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37187/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25093/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza n. 2847/17/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, depositata il 1° luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Ragusa alla domanda (formulata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) di rimborso dell'importo corrispondente al 90% dell'IRPEF trattenuta dal proprio sostituto d'imposta negli anni 1990, 1991 e 1992, domanda argomentata sulla residenza del contribuente in uno dei Comuni funestati dagli eventi sismici avvenuti nella Sicilia sud-orientale tra 11 13 ed il 16 dicembre 1990.

2. La domanda veniva accolta dall'adita Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con decisione poi confermata, a seguito di gravame dell'Ufficio, dalla sentenza n. 2847/17/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania.

3. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi; non ha svolto attività processuale [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 del TFUE e degli artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non avere il giudice di prossimità ritenuto la pregiudizialità necessaria dell'indagine avviata dalla Commissione europea e per non aver di conseguenza disposto la sospensione del giudizio.

Ad avviso della difesa erariale, stante l'indagine promossa dalla Commissione europea volta a verificare la compatibilità con la normativa uníonale sugli aiuti di Stato delle agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte da disposizioni nazionali (tra le quali l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) in favore di soggetti colpiti da calamità naturali, la Commissione tributaria regionale era tenuta a r.g. n. 25 15 2 Cons. est ffaele Rossi sospendere per pregiudizialità la controversia in attesa della decisione dell'organo sovranazionale.

5. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: in forza della disposizione sopravvenuta, deducibile anche nel giudizio di legittimità ed applicabile al caso di specie, resta esclusa la spettanza dell'agevolazione in favore della contribuente, in quanto esercente attività d'impresa.

6. Preliminare alla disamina delle illustrate doglianze è la verifica della regolare instaurazione del rapporto processuale nel presente grado di giudizio.

Orbene, agli atti del fascicolo non risultano affollati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate (indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] presso il suo luogo di residenza e presso il difensore costituito e domiciliatario in grado di appello) di spedizione del ricorso per cassazione, notificato dall'Agenzia delle Entrate a mezzo del servizio postale (cfr. relata di notifica, in calce al ricorso).

Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Cass., 21/07/2021, n. 20778; Cass. 30/01/2002, n. 1264; Cass. 03/08/1999, n. 8403). r.g. n. 25 2•15 3 Cons. es f aele [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova della consegna del plico al destinatario, la notifica del ricorso in cassazione va dichiarata inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

7. Nessuna statuizione deve rendersi in ordine alle spese del giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. c(ty-n W1 9— À? RÉ<, R .{,( 7O + otn. 3 p . • P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 16 settembre 2021.

Il Presidente zw i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25093/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la sentenza n. 2847/17/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, depositata il 1° luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Ragusa alla domanda (formulata ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) di rimborso dell'importo corrispondente al 90% dell'IRPEF trattenuta dal proprio sostituto d'imposta negli anni 1990, 1991 e 1992, domanda argomentata sulla residenza del contribuente in uno dei Comuni funestati dagli eventi sismici avvenuti nella Sicilia sud-orientale tra 11 13 ed il 16 dicembre 1990. 2. La domanda veniva accolta dall'adita Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con decisione poi confermata, a seguito di gravame dell'Ufficio, dalla sentenza n. 2847/17/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania. 3. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi; non ha svolto attività processuale [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'art. 295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 del TFUE e degli artt. 11 e 12 del regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non avere il giudice di prossimità ritenuto la pregiudizialità necessaria dell'indagine avviata dalla Commissione europea e per non aver di conseguenza disposto la sospensione del giudizio. Ad avviso della difesa erariale, stante l'indagine promossa dalla Commissione europea volta a verificare la compatibilità con la normativa uníonale sugli aiuti di Stato delle agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte da disposizioni nazionali (tra le quali l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002) in favore di soggetti colpiti da calamità naturali, la Commissione tributaria regionale era tenuta a r.g. n. 25 15 2 Cons. est ffaele Rossi sospendere per pregiudizialità la controversia in attesa della decisione dell'organo sovranazionale. 5. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: in forza della disposizione sopravvenuta, deducibile anche nel giudizio di legittimità ed applicabile al caso di specie, resta esclusa la spettanza dell'agevolazione in favore della contribuente, in quanto esercente attività d'impresa. 6. Preliminare alla disamina delle illustrate doglianze è la verifica della regolare instaurazione del rapporto processuale nel presente grado di giudizio. Orbene, agli atti del fascicolo non risultano affollati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate (indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] presso il suo luogo di residenza e presso il difensore costituito e domiciliatario in grado di appello) di spedizione del ricorso per cassazione, notificato dall'Agenzia delle Entrate a mezzo del servizio postale (cfr. relata di notifica, in calce al ricorso). Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ. (in termini, cfr. Cass., 21/07/2021, n. 20778; Cass. 30/01/2002, n. 1264; Cass. 03/08/1999, n. 8403). r.g. n. 25 2•15 3 Cons. es f aele [OSCURATO:PERSONA], mancando la prova della consegna del plico al destinatario, la notifica del ricorso in cassazione va dichiarata inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso. 7. Nessuna statuizione deve rendersi in ordine alle spese del giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. c(ty-n W1 9— À? RÉ<, R .{,( 7O + otn. 3 p . • P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 16 settembre 2021. Il Presidente zw i
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