CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso (così riqualificato il reclamo) proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha respinto l'istanza di autorizzazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per essere autorizzato ad uscire una volta al giorno, un'ora dopo il lavoro, con il cane; [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze attengono a profili in fatto e a valutazioni in merito, precluse alla verifica di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M