CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso per correzione di errore materiale n. 24048/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giordano; -controricorrente - per la correzione della sentenza di questa Corte 6 luglio 2022 n. 21406; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte rilevato che l’odierna ricorrente, dopo il deposito del ricorso, con istanza datata 16 febbraio 2023 ha segnalato l’esistenza, nel provvedimento corrigendo, di un secondo errore materiale, ulteriore e diverso rispetto a quello segnalato col ricorso; che tale istanza non risulta comunicata alla controparte; che deve essere pertanto consentito il contraddittorio su essa; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire il contraddittorio sulla seconda istanza depositata dalle ricorrenti. Oggetto:rinvio a n.r. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione