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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 04660/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna di entrambe in concorso per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4, 61, comma 1, n. 5, cod. pen.) e della prima per un'ulteriore analoga fattispecie delittuosa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto i difetto della condizione di procedibilità a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato in quanto - come correttamente affermato dalla Corte di appello - entrambe le persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno sporto querela, dato che: - «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 01); «la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela»; cfr. pure Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01); - nel caso in esame, entrambi i verbali in atti sono intestati come «verbale di ricezione di denuncia/querela» e sia il Castri che il Rava hanno sporto denuncia «per ogni effetto di legge», constando la «previa rilettura e conferma» del verbale prima della sua sottoscrizione; inoltre, il Castri il giorno successivo ha presentato una «integrazione di denuncia/querela» (anch'essa riletta e confermata prima della sottoscrizione); - dunque, alla luce dei dati appena esposti e dei principi giurisprudenziali riportati, deve ritenersi che entrambi gli offesi abbiano espresso la volontà che venissero puniti gli autori del reato, non essendo decisivo in senso contrario la loro indicazione come denuncianti nei detti verbali né, quanto al Castri, il riferimento nel corpo del secondo verbale alla «denuncia» del giorno procedente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con il medesimo atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna di entrambe in concorso per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4, 61, comma 1, n. 5, cod. pen.) e della prima per un'ulteriore analoga fattispecie delittuosa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto i difetto della condizione di procedibilità a seguito della novella ex decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è manifestamente infondato in quanto - come correttamente affermato dalla Corte di appello - entrambe le persone offese ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno sporto querela, dato che: - «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 01); «la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela»; cfr. pure Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021 - dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01); - nel caso in esame, entrambi i verbali in atti sono intestati come «verbale di ricezione di denuncia/querela» e sia il Castri che il Rava hanno sporto denuncia «per ogni effetto di legge», constando la «previa rilettura e conferma» del verbale prima della sua sottoscrizione; inoltre, il Castri il giorno successivo ha presentato una «integrazione di denuncia/querela» (anch'essa riletta e confermata prima della sottoscrizione); - dunque, alla luce dei dati appena esposti e dei principi giurisprudenziali riportati, deve ritenersi che entrambi gli offesi abbiano espresso la volontà che venissero puniti gli autori del reato, non essendo decisivo in senso contrario la loro indicazione come denuncianti nei detti verbali né, quanto al Castri, il riferimento nel corpo del secondo verbale alla «denuncia» del giorno procedente; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere esten
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