Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 23779/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13119-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alla memoria; Ric. 2021 n. 13119 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla memoria; -resistenti - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO , depositata il 6/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dottoressa PAOLA D’OVIDIO, con le quali sirichiede l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché, previo rendiconto dei frutti prodotti dai beni caduti in successione, si procedesse allo scioglimento della comunione dei beni facenti parte dell’asse relitto della madre defunta, [OSCURATO:PERSONA], nonché allo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra i tre fratelli sui beni siti in Milano alla via Odescalchi, già oggetto di donazione in vita da parte della genitrice ed in favore dei condividenti.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali, oltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda per difetto del previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno chiesto in via preliminare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del Ric. 2021 n. 13119 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -3- giudizio attesa la pregiudizialità della diversa controversia, attualmente pendente presso la Corte di Cassazione al n. 8763/2020 RG, avente ad oggetto la divisione dei beni caduti nella successione di [OSCURATO:PERSONA], nonna dei germani Pierini, e madre della de cuius, giudizio di divisione a suo tempo intentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’altro erede della madre, [OSCURATO:PERSONA], e proseguito in sede di legittimità da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Assumevano che, poiché nell’asse ereditario materno sono inclusi anche i beni pervenuti per effetto della successione della nonna, ed in assenza della definizione del diverso giudizio divisorio, era necessario disporre la sospensione del giudizio successivamente intentato, atteso il principio di universalità della divisione ereditaria.

Il Tribunale di Milano con ordinanza depositata in data 6 aprile 2021 ha sospeso il giudizio di divisione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelli ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi a questa Corte ed iscritto al n. 8763/2020 RG.

Rilevato che l’attore aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria materna e che a tal fine non potevano non rilevare anche i diritti vantati dalla de cuius sull’asse ereditario della di lei madre, la cui divisione era oggetto del diverso giudizio pendente in Cassazione, dopo avere altresì ricordato il principio di universalità della divisione ereditaria, che nella specie non risultava che fosse stato derogato con un accordo in Ric. 2021 n. 13119 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -4- forma scritta tra i condividenti, riteneva necessario sospendere il giudizio successivamente proposto sino a quando non fosse stato definito quello invece in attesa della decisione del giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con autonomi scritti difensivi.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all' , è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. 2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la palese erroneità dei principi vigenti in materia di divisione ereditaria, ed in particolare la prevalenza della divisione sulle regole della comunione e la derogabilità del principio di universalità della divisione ereditaria.

Si sostiene che la decisione gravata avrebbe male applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25021/2019, occorrendo piuttosto pervenire alla conclusione che si possa procedere alla divisione parziale dei beni ereditari, non solo quando le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso, ma anche quando per la natura dei beni comuni, sia possibile pervenire alla divisione dei beni non interessati da diversi accertamenti giudiziari, assicurando ai condividenti Ric. 2021 n. 13119 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -5- l’attribuzione di quote omogenee e proporzionali ai valori delle quote ideali.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha disposto la sospensione del nuovo giudizio di divisione in attesa della definizione del giudizio di divisione relativo ai beni della nonna dei condividenti, fornendo quindi un’applicazione eccessivamente rigorosa del principio di universalità della divisione ereditaria, e senza tenere conto che anche con i soli beni personali della de cuius sarebbe possibile assicurare la formazione di un comodo progetto di divisione in natura (e senza tenere conto della diversa consistenza, prevalentemente mobiliare, del patrimonio della nonna).

Il terzo motivo lamenta che sia stata disposta la sospensione sebbene non fosse stato concesso termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione in merito alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio a quo dai resistenti.

Si assume che il Tribunale, attesa la valenza del tentativo de quo, come condizione di procedibilità del giudizio, avrebbe dovuto far previamente svolgere il tentativo di mediazione, per poi eventualmente vagliare la richiesta di sospensione dei convenuti.

Il quarto motivo lamenta che sia stata erroneamente sospesa anche la diversa domanda di divisione dei beni facenti parte della comunione ordinaria tra i germani Pierini relativamente agli immobili siti in Milano alla via Odescalchi, oggetto di donazione in vita da parte della madre.

Ric. 2021 n. 13119 sez.

M2 -ud. 24-06-2022 -6- Anche a voler per ipotesi riconoscere un nesso di pregiudizialità tra la domanda di divisione ereditaria dei beni relitti materni con il diverso giudizio che aveva visto coinvolta la madre per la successione dei beni a sua volta prevenutile dal decesso della nonna degli odierni contendenti, tuttavia non poteva estendersi la sospensione necessaria anche al distinto giudizio di divisione dei beni in comunione ordinaria.

Il quinto motivo lamenta l’erroneità dell’ordinanza gravata per l’omesso accertamento circa l’abuso del diritto da parte dei convenuti in violazione del principio di buona fede, Assume parte ricorrente che la richiesta di sospensione avanzata dai convenuti non sia supportata da alcuna ragione meritevole di tutela, ma sia dettata da finalità meramente ostruzionistiche, volte a negare il diritto ad una celere definizione dei rapporti successori tra i fratelli.

3. In data 22 /0 6 /2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 20 giugno 2022, con accettazione di controparte del 21 giugno 2022, previo accordo sull’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, e ciò anche in ragione dell’avvenuta definizione della controversia cui inerisce il regolamento di competenza in esame.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio, attesa l’intervenuta accettazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13119-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alla memoria; Ric. 2021 n. 13119 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla memoria; -resistenti - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO , depositata il 6/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dottoressa PAOLA D’OVIDIO, con le quali sirichiede l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché, previo rendiconto dei frutti prodotti dai beni caduti in successione, si procedesse allo scioglimento della comunione dei beni facenti parte dell’asse relitto della madre defunta, [OSCURATO:PERSONA], nonché allo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra i tre fratelli sui beni siti in Milano alla via Odescalchi, già oggetto di donazione in vita da parte della genitrice ed in favore dei condividenti. Si sono costituiti in giudizio i convenuti i quali, oltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda per difetto del previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, hanno chiesto in via preliminare la sospensione ex art. 295 c.p.c. del Ric. 2021 n. 13119 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- giudizio attesa la pregiudizialità della diversa controversia, attualmente pendente presso la Corte di Cassazione al n. 8763/2020 RG, avente ad oggetto la divisione dei beni caduti nella successione di [OSCURATO:PERSONA], nonna dei germani Pierini, e madre della de cuius, giudizio di divisione a suo tempo intentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’altro erede della madre, [OSCURATO:PERSONA], e proseguito in sede di legittimità da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Assumevano che, poiché nell’asse ereditario materno sono inclusi anche i beni pervenuti per effetto della successione della nonna, ed in assenza della definizione del diverso giudizio divisorio, era necessario disporre la sospensione del giudizio successivamente intentato, atteso il principio di universalità della divisione ereditaria. Il Tribunale di Milano con ordinanza depositata in data 6 aprile 2021 ha sospeso il giudizio di divisione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fratelli ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi a questa Corte ed iscritto al n. 8763/2020 RG. Rilevato che l’attore aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria materna e che a tal fine non potevano non rilevare anche i diritti vantati dalla de cuius sull’asse ereditario della di lei madre, la cui divisione era oggetto del diverso giudizio pendente in Cassazione, dopo avere altresì ricordato il principio di universalità della divisione ereditaria, che nella specie non risultava che fosse stato derogato con un accordo in Ric. 2021 n. 13119 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- forma scritta tra i condividenti, riteneva necessario sospendere il giudizio successivamente proposto sino a quando non fosse stato definito quello invece in attesa della decisione del giudice di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con autonomi scritti difensivi. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all' , è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. 2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia la palese erroneità dei principi vigenti in materia di divisione ereditaria, ed in particolare la prevalenza della divisione sulle regole della comunione e la derogabilità del principio di universalità della divisione ereditaria. Si sostiene che la decisione gravata avrebbe male applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 25021/2019, occorrendo piuttosto pervenire alla conclusione che si possa procedere alla divisione parziale dei beni ereditari, non solo quando le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso, ma anche quando per la natura dei beni comuni, sia possibile pervenire alla divisione dei beni non interessati da diversi accertamenti giudiziari, assicurando ai condividenti Ric. 2021 n. 13119 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- l’attribuzione di quote omogenee e proporzionali ai valori delle quote ideali. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha disposto la sospensione del nuovo giudizio di divisione in attesa della definizione del giudizio di divisione relativo ai beni della nonna dei condividenti, fornendo quindi un’applicazione eccessivamente rigorosa del principio di universalità della divisione ereditaria, e senza tenere conto che anche con i soli beni personali della de cuius sarebbe possibile assicurare la formazione di un comodo progetto di divisione in natura (e senza tenere conto della diversa consistenza, prevalentemente mobiliare, del patrimonio della nonna). Il terzo motivo lamenta che sia stata disposta la sospensione sebbene non fosse stato concesso termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione in merito alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio a quo dai resistenti. Si assume che il Tribunale, attesa la valenza del tentativo de quo, come condizione di procedibilità del giudizio, avrebbe dovuto far previamente svolgere il tentativo di mediazione, per poi eventualmente vagliare la richiesta di sospensione dei convenuti. Il quarto motivo lamenta che sia stata erroneamente sospesa anche la diversa domanda di divisione dei beni facenti parte della comunione ordinaria tra i germani Pierini relativamente agli immobili siti in Milano alla via Odescalchi, oggetto di donazione in vita da parte della madre. Ric. 2021 n. 13119 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- Anche a voler per ipotesi riconoscere un nesso di pregiudizialità tra la domanda di divisione ereditaria dei beni relitti materni con il diverso giudizio che aveva visto coinvolta la madre per la successione dei beni a sua volta prevenutile dal decesso della nonna degli odierni contendenti, tuttavia non poteva estendersi la sospensione necessaria anche al distinto giudizio di divisione dei beni in comunione ordinaria. Il quinto motivo lamenta l’erroneità dell’ordinanza gravata per l’omesso accertamento circa l’abuso del diritto da parte dei convenuti in violazione del principio di buona fede, Assume parte ricorrente che la richiesta di sospensione avanzata dai convenuti non sia supportata da alcuna ragione meritevole di tutela, ma sia dettata da finalità meramente ostruzionistiche, volte a negare il diritto ad una celere definizione dei rapporti successori tra i fratelli. 3. In data 22 /0 6 /2022 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 20 giugno 2022, con accettazione di controparte del 21 giugno 2022, previo accordo sull’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, e ciò anche in ragione dell’avvenuta definizione della controversia cui inerisce il regolamento di competenza in esame. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio, attesa l’intervenuta accettazi
Sentenza Cassazione n. 23779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris