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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 37770/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2235/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

VENETO, n. 873/2014, depositata il 27/05/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Veneto che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza (n. 54/12) della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso del contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, relativo al 2006, fondato su metodo sintetico (c.d.

“redditometro”).

L’atto impositivo attribuiva alla parte privata un reddito di euro 400.000,00, oggetto di esportazione all’estero, quale utile occulto distribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui Babolin era amministratore e socio unico;

2. il giudice tributario di appello ha escluso che il contribuente avesse fornito la prova di avere effettuato l’operazione di trasferimento di denaro all’estero, non in proprio, ma come fiduciario della sua società; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1.

Violazione di legge, violazione ed errata applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e, per quanto occorra, dell’art. 132, comma n. 2, del c.p.c., motivazione apparente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) del c.p.c.»], si lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata, che è priva di un congruo apparato argomentativo e non esamina gli elementi di fatto offerti dal contribuente per smentire la tesi dell’ufficio secondo cui l’importo di euro 400.000,00, prelevato dai conti bancari di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., era l’utile occulto distribuito dalla società al socio.

Al riguardo, il ricorrente rimarca di avere dimostrato, già nel ricorso introduttivo, che aveva effettuato la contestata operazione in nome e per conto della società, quale suo fiduciario, e che aveva accreditato la somma a favore della [OSCURATO:PERSONA] SA, in esecuzione di un mandato di consulenza, anche se poi l’investimento si era rivelato una vera e propria truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;

2. con il secondo motivo [«2.

Violazione dei princìpi in tema di ripartizione dell’onere della prova tra le parti.

Violazione di legge.

Violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 41 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 47 del tuir (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) del c.p.c.)»], il ricorrente assume che l’ufficio, infrangendo il divieto di doppia presunzione, ha ipotizzato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. disponesse di riserve tali da potere procedere alla distribuzione di dividendi per euro 400.000,00, e che il mandato fiduciario, conferito dalla società al proprio socio e amministratore unico, dovesse essere riqualificato come una distribuzione di dividendi nella misura appena indicata.

Tanto premesso, in via gradata rispetto all’eccezione di nullità della sentenza (di cui al primo motivo di ricorso), si addebita alla C.T.R. di avere ritenuto che l’onere della prova circa la provenienza delle somme contestate gravasse sul contribuente anziché sul Fisco, senza considerare che, in realtà, spetta all’ufficio provare l’an e il quantu m della pretesa impositiva;

3. con il terzo motivo [«3.

Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti rappresentato dall’assenza di utili distribuibili in capo alla società partecipata dal ricorrente (in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5) del c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata per non avere esaminato un fatto decisivo, ovvero la situazione patrimoniale della società, che non aveva utili da distribuire al socio e, conseguentemente, da riprendere a tassazione nei confronti di quest’ultimo;

4. il primo motivo non è fondato;

4.1. per orientamento consolidato di questa Corte (Cass. Sez.

U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»;

4.2. nella specie, la sentenza impugnata - in maniera sintetica, ma esaustiva e coerente sul piano logico - motiva che, a fronte della prova (presuntiva) fornita all’ufficio circa l’esistenza e la distribuzione di utili occulti da parte della società a favore del socio, che poi li aveva investiti all’estero, il contribuente non ha dato la prova contraria;

5. il secondo motivo non è fondato;

5.1. per la sentenza impugnata l’accertamento tributario poggia su una serie di elementi presuntivi convincenti, richiamati nella narrativa della decisione, già valutati nella pronuncia di primo grado (il cui percorso argomentativo è trascritto nella decisione di appello) - quali l’esportazione di ingenti capitali da parte del contribuente; la sua dichiarazione di redditi esigui; l’evidente sproporzione tra reddito dichiarato e disponibilità di somme transitate sul conto corrente dell’interessato; la circostanza che il contribuente fosse socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, nei vari esercizi, compreso il 2006, aveva evidenziato forti perdite - per trarne la conseguenza che quelli trasferiti dalla società al socio erano utili occulti, fiscalmente rilevanti.

Il giudice di appello aggiunge che, così delineato il quadro indiziario, incombeva sul contribuente l’onere della provacontraria, e cioè la dimostrazione dell’irrilevanza fiscale delle somme, e perviene alla conclusione, sorretta da un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, della mancanza di prova di una diversa provenienza del denaro ripreso a tassazione;

6. il terzo motivo è inammissibile;

6.1. sotto le sembianze della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il rilievo critico è volto, in maniera non consentita, a rimettere in discussione l’accertamento di fatto insindacabilmente operato dal giudice di appello che, in sostanza, ha negato che il contribuente avesse dimostrato di avere investito all’estero la somma anzidetta come fiduciario della società e che, pertanto, quell’importo non rappresentasse l’utile extracontabile distribuito dalla società al socio, da quest’ultimo trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] a fine di investimento;

7. ne consegue il rigetto del ricorso;

8. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2235/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 873/2014, depositata il 27/05/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Veneto che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza (n. 54/12) della Commissione tributaria provinciale di Treviso, che aveva accolto il ricorso del contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, relativo al 2006, fondato su metodo sintetico (c.d. “redditometro”). L’atto impositivo attribuiva alla parte privata un reddito di euro 400.000,00, oggetto di esportazione all’estero, quale utile occulto distribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui Babolin era amministratore e socio unico; 2. il giudice tributario di appello ha escluso che il contribuente avesse fornito la prova di avere effettuato l’operazione di trasferimento di denaro all’estero, non in proprio, ma come fiduciario della sua società; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione di legge, violazione ed errata applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4), del d.lgs. n. 546 del 1992 e, per quanto occorra, dell’art. 132, comma n. 2, del c.p.c., motivazione apparente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) del c.p.c.»], si lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata, che è priva di un congruo apparato argomentativo e non esamina gli elementi di fatto offerti dal contribuente per smentire la tesi dell’ufficio secondo cui l’importo di euro 400.000,00, prelevato dai conti bancari di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., era l’utile occulto distribuito dalla società al socio. Al riguardo, il ricorrente rimarca di avere dimostrato, già nel ricorso introduttivo, che aveva effettuato la contestata operazione in nome e per conto della società, quale suo fiduciario, e che aveva accreditato la somma a favore della [OSCURATO:PERSONA] SA, in esecuzione di un mandato di consulenza, anche se poi l’investimento si era rivelato una vera e propria truffa in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione dei princìpi in tema di ripartizione dell’onere della prova tra le parti. Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 del codice civile, dell’art. 41 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 47 del tuir (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) del c.p.c.)»], il ricorrente assume che l’ufficio, infrangendo il divieto di doppia presunzione, ha ipotizzato che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. disponesse di riserve tali da potere procedere alla distribuzione di dividendi per euro 400.000,00, e che il mandato fiduciario, conferito dalla società al proprio socio e amministratore unico, dovesse essere riqualificato come una distribuzione di dividendi nella misura appena indicata. Tanto premesso, in via gradata rispetto all’eccezione di nullità della sentenza (di cui al primo motivo di ricorso), si addebita alla C.T.R. di avere ritenuto che l’onere della prova circa la provenienza delle somme contestate gravasse sul contribuente anziché sul Fisco, senza considerare che, in realtà, spetta all’ufficio provare l’an e il quantu m della pretesa impositiva; 3. con il terzo motivo [«3. Omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti rappresentato dall’assenza di utili distribuibili in capo alla società partecipata dal ricorrente (in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5) del c.p.c.)»], si censura la sentenza impugnata per non avere esaminato un fatto decisivo, ovvero la situazione patrimoniale della società, che non aveva utili da distribuire al socio e, conseguentemente, da riprendere a tassazione nei confronti di quest’ultimo; 4. il primo motivo non è fondato; 4.1. per orientamento consolidato di questa Corte (Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.»; 4.2. nella specie, la sentenza impugnata - in maniera sintetica, ma esaustiva e coerente sul piano logico - motiva che, a fronte della prova (presuntiva) fornita all’ufficio circa l’esistenza e la distribuzione di utili occulti da parte della società a favore del socio, che poi li aveva investiti all’estero, il contribuente non ha dato la prova contraria; 5. il secondo motivo non è fondato; 5.1. per la sentenza impugnata l’accertamento tributario poggia su una serie di elementi presuntivi convincenti, richiamati nella narrativa della decisione, già valutati nella pronuncia di primo grado (il cui percorso argomentativo è trascritto nella decisione di appello) - quali l’esportazione di ingenti capitali da parte del contribuente; la sua dichiarazione di redditi esigui; l’evidente sproporzione tra reddito dichiarato e disponibilità di somme transitate sul conto corrente dell’interessato; la circostanza che il contribuente fosse socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, nei vari esercizi, compreso il 2006, aveva evidenziato forti perdite - per trarne la conseguenza che quelli trasferiti dalla società al socio erano utili occulti, fiscalmente rilevanti. Il giudice di appello aggiunge che, così delineato il quadro indiziario, incombeva sul contribuente l’onere della provacontraria, e cioè la dimostrazione dell’irrilevanza fiscale delle somme, e perviene alla conclusione, sorretta da un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, della mancanza di prova di una diversa provenienza del denaro ripreso a tassazione; 6. il terzo motivo è inammissibile; 6.1. sotto le sembianze della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il rilievo critico è volto, in maniera non consentita, a rimettere in discussione l’accertamento di fatto insindacabilmente operato dal giudice di appello che, in sostanza, ha negato che il contribuente avesse dimostrato di avere investito all’estero la somma anzidetta come fiduciario della società e che, pertanto, quell’importo non rappresentasse l’utile extracontabile distribuito dalla società al socio, da quest’ultimo trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] a fine di investimento; 7. ne consegue il rigetto del ricorso; 8. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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