CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 21725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r)[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 10 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 18 marzo 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e art. 337 cod. pen.; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata rivisitazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze ed alla invocata mitigazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (sentenza impugnata, p. 6, in relazione all'esistenza di precedenti specifici; sentenza di primo grado, con riferimento all'intensità del dolo ed alla gravità della condotta), fermo restando che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); posto che la pena base è stata determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale", questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01);considerato che, in ogni caso, il ricorrente neppure indica le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad un trattamento sanzionatorio più mite; rilevato, quanto alla invocata prevalenza delle attenuanti generiche, che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01); considerato che, in ogni caso, la recidiva reiterata e specifica impedisce ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen., il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche; in proposito, va ricordato che la questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. è stata ripetutamente ritenuta manifestamente infondata (Sez. 1, n. 2164 del 26/09/2025, dep. 2026, non mass.; Sez. 4, n. 3001 del 7/11/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747 - 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522 - 01), salvo che in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. (sentenza n. 151 del 22/09/2025); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M