Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 34684/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 342/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Avezzana n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] forza di procura speciale alle liti in calceal controricorso, ex lege domiciliat a come da domicilio digitale; - controricorrente - Oggetto:Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita.

C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6974 /202 3 pubblicata in data 31 ottobre2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal la Consiglieradott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Rieti c on sentenza n. 229/2018 rigettava le domande di simulazione assoluta e pauliana proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diDeroma s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e del la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione all’atto di compravendita 20dicembre 2010, per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma,con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. la proprietà dei seguenti immobili: beni in [OSCURATO:PERSONA] (RM) via di [OSCURATO:PERSONA] snc così distinti:- “NCEU Foglio 10, particella 315 sub 501, natura D/10; - NCEU Foglio 10, particel la 320 sub 502, natura D/10; lo stesso Tribunalerigettava altresì la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla convenuta costituita [OSCURATO:PERSONA] confronti della Banca attrice, con condanna della Banca a rifondere alla convenuta le spese di litee le compensava nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA].r.l., restata contumace . 2.Avverso la sentenza di prime cure la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello principale dinanzi la C orte d’appello di Roma ; si sono costituite [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo entrambe il rigetto dell’appello principale e la prima , in via incidentale,la condanna ex art. 96 della banca appellante e la seconda, a sua volta, in via incidentale,la declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di compravendita de quoovvero la declaratoria di inefficacia del medesimo ex art. 2901 c.c.anche nei propri confronti.

C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi È intervenuta in giudizio in data [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, è divenuta in data 20 dicembre 2017 titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso.

Con sentenza n. 6974 /202 3 l a Corte d’ A ppello di Roma , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma,ha accolto la domandaoriginaria , dichiarando inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’atto di compravendita in data 20dicembre 2010 stipulato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.,mediante cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha trasferito gli immobili de quibus; dichiarando altresì il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine alla proposta azione di revocazione ex art. 2901 c.c., ha infinerigettato la domanda di simulazione.

La Corte d’appello ha altresì rigetta to l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e c ondanna to [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nella misura di due terzi per il primo grado liquidatee per il grado di appello e, infine, ha condanna to [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite del grado d’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come da dispositivo.

3. A vverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propo ne ora ricorso per cassazione , articolato in tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimate società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.non hanno svolto attività difensiva .

La trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale del 17 aprile 2025 ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. e poi rinviata d’ufficio all’adunanza camerale del 16 settembre 2025.

La ricorrente ha depositato memoria.

C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] della decisione

1. Con il primo motivo la ricorren t e contesta la “ v iolazione degli artt.2901, 1351, 1362 e 2932 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare,lamenta che la Corte d ’a ppello di Roma dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di trasferimento in questione, non avrebbe colto la totale insussistenza di una situazione debitoriae dei presupposti dell’azione pauliana, omettendo di interpretare il vero contenuto del preliminare sottoscritto dalle parti in data 9gennaio 2009.

Anzi tutto, la società ricorrente sostiene che non è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado incui il Tribunale affermava che il prezzo dell'atto di compravendita de quo risultava già versato per intero in sede di contratto preliminare ed effettivamente incassato il 12 gennaio 2009 (sentenza di primo grado, pag. 3 riga 9 e segg., doc. n. 7).

Per un verso, evidenzia che alla data del 9 gennaio 2009 , sebbene il contratto fosse formalmente definito preliminare, allo stesso,espressis verbis, veniva attribuito contenuto di atto definitivo, la società Agri ins.r.l.non aveva debiticon [OSCURATO:PERSONA] (poi assorbita da MPS), atteso che il primo debito è sorto per il mancato pagamento del rateo di leasing del 30settembre 2010, a fronte di un contratto sorto proprio nel settembre 2010, come emerge dai documenti prodotti dalla stessa contro ricorrente .

Pertanto , difettando l’esistenza di un debito, non avrebbe potuto ritenersi la sussistenza dell’eventus damni.

Inoltre , l a società ricorrente, per il caso in cui non si ritenga che il contratto in data 9 gennaiofosse, nella sostanza, un contratto definitivo, sottolinea che con l'atto pubblico del 20dicembre 2010 (doc. n. 1) le parti avevano inteso dare attuazione al contratto preliminare del gennaio 2009 (doc.n. 5), e che dunque appare “inconfutabile” che l'obbligazione di vendita sia intercorsa tra le parti con il contratto preliminare edè proprio con riferimento alla data del contratto preliminare che va valutata la sussistenza del debito,che a gennaio non sussisteva , tenuto conto che la parte venditrice, addirittura, non aveva ancora neanche posto in essere il rapporto di leasing dal quale è sorto il debito.

Avrebbe sbagliato, quindi, la Corte Territoriale a C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi non evidenziare che l'azione pauliana difettava della sua condizione, vale a dire, l'esistenza di qualsivoglia debito, in capo alla parte venditrice, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto dispositivo sottoposto, poi , a revocatoria.

Per altro verso, la società ricorrente osserva - nell’ipotesi in cui non si ritenga di valutare la situazione della debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rapportandola non al gennaio 2009, data del preliminare con contenuto di atto definito (doc. n. 5), ma al 20 dicembre 2010, quando è stato formalizzato l'atto pubblico di compravendita (doc. n.1)- che parte attrice ha agito in revocatoria deducendo la sussistenza di un proprio credito pari ad euro 68.036,29, sebbene detta allegazione sia stata fermamente confutata per tabulas da lla società [OSCURATO:SOCIETA]., proprio alla luce dei documenti che parte creditrice aveva prodotto in atti, deducendo che alla data del 20dicembre 2010, la parte revocante poteva vantare unicamente un credito di soli euro 5.839,09 (tre ratei di leasing per le mensilità 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre), mentre tutta la differenza (€ 62.200,20) era sorta in periodo posteriore all'atto pubblico di compravendita; sottolinea di aver trattato l’argomento con la propria comparsa di costituzione e risposta mediante indicazione analitica e specifica della data di insorgenza di ogni singolo credito ex adversodedotto in giudizio (pag. 6, riga 2 e seg. della comparsa di risposta, doc. n. 4), proprio sulla base dei documenti prodotti da parte attrice (per tutti, vedasi il doc. n. 4 del fascicolo avversario di primo grado, oggi doc. n. 12 del fascicolo ex art. 366 n. 6 c.p.c); detto aspetto era stato, peraltro, colto e stigmatizzato in maniera quanto mai precisa dal Tribunale di Rieti che aveva, in proposito , affermato come l’atto di compravendita fossestato stipulato in data 20.12.2010 ovvero anteriormente alla maturazione dell’esposizione debitoria, per il rilevante importo indicato dalla Banca in complessivi € 68.036,29, della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Istituto di credito quale saldo negativo del conto corrente essendosi evidenziato alla data del 30.9.2011 (ergo, 10 mesi “dopo l’atto di compravendita) e quello per il residuo capitale impagato del finanziamento alla data del 1.10.2011, notandoche, risalendo la prima rata mensile insoluta C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi al [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla data della stipula dell’atto di compravendita risultava un importo a debito della società pari a soli € 5.853,09, corrispondente a sole tre rate di finanziamento non pagate.

Osserva altresì parte ricorrente che tale accertamento meramente fattuale sul quale si è espresso il Giudice di prime cure,proprio alla luce dei documenti ex adverso prodotti, non ha costituito oggetto di impugnazione e confutazione innanzi al Giudice d’appello e per l'effetto, devesi ritenere circostanza definitivamente acclarata con effetto di giudicato, risultando, quindi, insuscettibile di ulteriore valutazione.

Evidenzia che Il debito di soli € 5.839,09, era quindi assolutamente insignificante ed in ogni caso, l'atto dispositivo per cui è causa non poteva avere natura pregiudizievole, atteso che i cospicui beni residui (beni immobili, beni mobili e beni strumentali per un valore di € 1.930.478,00) erano più che sufficienti per garantire simile esiguo debito.

A parere della società ricorrente, la Corte territoriale non ha in alcuna maniera valutato (contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale (doc. n. 7 pag. 4 riga 26 e segg.) che all’epoca, [OSCURATO:PERSONA] era ancoranel pieno esercizio dell’attività produttiva e commerciale (testuali parole della sentenza del Tribunale) e che c on un fatturato all'epoca di circa 3 milioni di euro (€ 250.000/mese) sarebbe stato a dir poco impossibile, ipotizzare astrattamente l’incapacità di poter pagare il debito di € 5.839,09 o anche quello maggiore, erroneamente indicato nella misura di € 68.036,29.

Sottolinea,infine, che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto di compravendita per cui è causa, volendo prescindere dai beni mobili, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva nel suo patrimonio anche l'altra proprietà immobiliare che le aveva venduto proprio [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. n. 6), sulla quale aveva costruito il proprio manufatto industriale produttivo e detto bene sarebbe stato idoneo a garantire ancora una volta in maniera soverchiante ilmodestissimo debito esistente nel momento in cui è stato formalizzato l’atto di compravendita immobiliare del 20.12.2010.

Dalla insussistenza dell’eventus damni, a parere dellasocietà ricorrente, non sussisterebbe neanche la scientia damni , perché nessuno dei contraenti C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi (venditore o acquirente), poteva avere cognizione di un danno ontologicamente inesistente.

Evidenzia parte ricorrente che non sarebbe rilevante l a circostanza derivante dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore unico della società venditrice nonchè di quella acquirente , atteso che nello statuto della [OSCURATO:SOCIETA]. è espressamente previsto che: “Per l'acquisto o la vendita di beni immobili, per la costituzione di ipoteche di pegno sui “beni sociali, per il rilascio di fideiussioni, occorrerà il preventivo consenso di tanti soci che “rappresentino il 70% del capitalesociale” e che tale dis posizione statutaria era stata osservata in tutti gli atti di compravendita acquisiti al giudizio e prodotti nel fascicolo ex articolo 366,comma 6, c.p.c. .

Osserva infine che se, quindi, in tutti gli atti di compravendita immobiliare doveva comparire, a pena di invalidità, l'intero capitale socialedella [OSCURATO:SOCIETA] s .a.s. , controparte avrebbe dovuto dimostrare la scientia damni in capo a tutti i componenti dell'intero capitale sociale della società acquirente, ciò però non è avvenuto. 2.Con il secondo motivo di ricorso , denuncia la “ V iolazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” nello specifico, parte ricorrente contesta che la Corte d’ a ppello ha errato nell’affermare che gli elementi presuntivi considerati « costituiscono elementi che nella loro coordinazione logica e giuridica inducono a ritenere che l’alienazione di cui si discute sia stata posta in essere con “piena consapevolezza in capo alle parti contraenti del pregiudizio arrecato alle ragioni dei “creditori dell’alienante», tenuto conto che la società [OSCURATO:SOCIETA].,aveva già dato prova diretta delle proprie ragioni sia documentali sia attraverso le deposizioni testimoniali.

Ebbene, a parere del ri corrente l’affermazione trascritta risulterebbe, comunque, totalmente erronea, perché non una delle presunzioni che sono state prospettate può superare l'esame della gravità precisione e concordanza di cui all'articolo 2729 c.c., atteso che: a) la fidejussione del [OSCURATO:PERSONA], se del caso arricchisce e non impoverisce la posizione della parte venditrice nella garanzia dei suoi creditori; b) il fatto che nelle compagini sociali vi fossero soci con rapporti di parentela non è di per sé sintomatico di alcun C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi elemento diretto a dimostrare una finalità in frode; c) non vi è in atti nessuna prova diretta a dimostrare che il valore del bene fosse maggiore rispetto a quello dichiarato ed è del tutto la apodittica l’affermazione della Corte di merito, che il bene compravenduto avesse valore superiore a quello indicato in atto (casomai, ha fatto male la Corte a non esaminare le prove contrarie idonee a dimostrare che il prezzo fosse più che congruo); d) per ultimo,non è certo sintomatica di un maggior valore, un'iscrizione ipotecaria per un importo superiore al valore del bene. 3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la “ V iolazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare,lamenta che la Corte d’appello affermando che “Deve aggiungersi, peraltro, sul piano della distribuzione dell'onere della prova (cfr. Cass.

“n. 19963/2005), che è rimasto inadempiuto l'onere gravante in capo alla parte appellata di “dimostrare la sussistenza di ulteriori cespiti patrimoniali utilmente aggredibili dall’attore e “suscettibili quindi di strutturare idonea garanzia generica del relativo credito”, sarebbeincorsa un evidente gravissima svista non avendo tenuto conto, per un verso,delle numerose prove fornite in giudizio(ad esempio, i numerosi atti pubbliciprodotti ed in particolare, il contratto preliminare a contenuto di atto definitivo, con cui era dimostrato che alla data di gennaio 2009 non vi era alcuna esposizione debitoria della venditrice [OSCURATO:PERSONA] in quanto il debito di costei sorgeva nel settembre 2010) e non avrebbe tenuto conto, per l’altro verso, del contenuto della perizia stragiudiziale depositata in atti dalla quale emergeva che al di là del bene compravenduto (€ 50.000,00), nel patrimonio della venditrice permanevano ulteriori beni per il valore complessivo di € 1.930.478,00 (doc. n. 9) e delle deposizioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (verbali di causa in data 27.2.2015), con cui l’odierna ricorrente aveva dimostrato che tutti i beni (di cui al doc. n. 9) erano ancora presenti nel patrimonio della venditrice [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2012, vale a dire, a quasi quattro anni dall’atto dispositivo di cui al contratto 9.1.2009 (doc. n 5) e a due anni dal contratto 20.12.2010 (doc. n. 1).Osserva ancora di avere, anche a voler prescindere da tutti gli ulteriori beni mobili e strumentali di cui C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi al doc. n. 9, nel momento dell’atto dispositivo impugnato, dimostrato che nel patrimonio della venditrice [OSCURATO:PERSONA] permaneva quantomeno l'altro bene immobile che a costei aveva venduto proprio la [OSCURATO:SOCIETA].(doc. n. 6, atto di compravendita in data 19.6.2006) e chedetta circostanza, non costituendo oggetto di impugnazione, era stata affermata nella sentenza del primo giudice (doc. n. 7 8 ).

Infine, osserva di averdato la prova che l’atto dispositivo per cui è causa, lungi dall’essere un negozio diretto a frodare i creditori della venditrice, nasceva in virtù di un accordo raggiunto dalle parti in epoca assolutamente non sospetta, nel lontano 2006: [OSCURATO:SOCIETA] doveva trasferire un'area edificabile sulla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costruito un nuovo caseificio (doc. n. 6) e quest'ultima avrebbe dovuto retrocedere a [OSCURATO:SOCIETA] il suo vecchio caseificio, come poi è avvenuto con la formalizzazione degli atti 9.1.2009 (doc. n. 5) e 20.12.2010 (doc. n. 1).

La sentenza di primo grado, che sul punto non ha costituito oggetto di impugnazione (doc. n. 710) parla espressamente di detto accordo, mentre si ha, peraltro, ulteriore prova della circostanza, nel doc. n. 5, in cui, nell’art. 2 si dichiara letteralmente: “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha già il “possesso di mero fatto del descritto immobile dal novembre 2006”.

4. In via preliminare, va disattesa la prima eccezione di inammissibilità sollevata dalla Curatela controricorrente; contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, la società ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per erroresin iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) , indica per ciascuna delle censure una puntuale esposizione delle ragioni per le quali le medesime sonostate propost e, illustra gli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata e precisa analiticamente le considerazioni che, in relazione a ciascuno motivo, indicato nella rubrica, comporterebbero la cassazione della pronunzia rispettando così il principio di specifi cità del ricorso per cassazione (da ultimo, Cass. Sez. 5, 13/01/2021, n. 342).

5. Va, invece, accolta l’ eccezione con cui la società controricorrente eccepisce l’inammissibiità di tutti e tre i motiv i di ricorso con cui parte ricorrente, effettivamente , nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi violazione di legge ravvisabili nella sentenza, propone una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità.

Effettivamente, il ricorsoin esame evoca, nella sostanza, profili di fatto e tende a suscitare unnuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla c orte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale- delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Intento tra l’altro ammesso dalla stessa odierna ricorrente che nella memoria illustrativa conclude chiedendo che “ la Suprema Corte, opportunamente riconsiderando tutti gli elementi innanzi dedotti, voglia cassare l’erronea decisione della Corte Territoriale” (in memoria, pag. 6). 6.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 6.1.Va anzitutto ribadito che in tema di interpretazione del contratto (nella specie, il contratto preliminare del 9gennaio 2009 e quello definitivo in data 20ottobre 2010) il sindacato di legittimità afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dalla corte di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati (cfr. Cass. 10/2/2015 n. 2465, Cass. 26/5/2016 n. 10891, Cass.14/7/2016 n. 14355); nello specifico,la società ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte dinanzi la corte d’appello e lo fa sostenendo solo in thesi, ma senza spiegare effettivamente come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneuticiche genericamente evoca.

C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 6.2.Sotto altro profilo vale ribadire che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, 1° comma n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, 14/1/2019 n. 640).

6.3. Fermi tali rilievi, va osservato che l’esegesi dell’intero rapporto giuridico in esame cui ha proceduto la corte territorialeal fine di dichiara re l’inefficacia del contratto definitivo in data 20 ottobre 2010 intercorso tra le due compagini societariede quibus si appalesa del tutto adeguat a e corrett a, attese lecircostanze e le risultanze istruttorie nel complesso esaminate.

La corte di merito ha ravvisato la sussistenza dell’ eventus damni , osservando che «a fronte del credito vantato dall’appellante deve ritenersi certa l'idoneità della alienazione di un immobile compiuta dalla società [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a menomare la garanzia patrimoniale generica sulla quale la realizzazione del credito dell’appellante era suscettibile di protezione.

Difatti, l'alienazione, determinando la concreta prospettiva di maggiore C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi difficoltà nella esazione coattiva del credito, integra la ricorrenza del presupposto, qui in esame, dell’azione revocatoria.

Deve aggiungersi, peraltro, sul piano della distribuzione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 19963/2005), che è rimasto inadempiuto l'onere gravante in capo alla parte appellata di dimostrare la sussistenza di ulteriori cespiti patrimoniali utilmente aggredibili dall’attore e suscettibili quindi di strutturare idonea garanzia generica del relativo credito».

Il giudice d’appello ha verificato , inoltre , che il patrimonio societario, all’atto della stipula del contratto nel 2010, era sì costituito anche da altro bene immobile acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto del 2006 stipulato sempre con la [OSCURATO:SOCIETA]., avente un valore tale da soddisfare le pretese creditorie della banca, osservando peròche detto bene era stato oggetto di un giudizio di risoluzione contrattuale promosso da [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Roma che con sentenza n. 9734/2011lo aveva dichiarato risolto per inadempimento (per il mancato pagamento del modestissimo prezzo di euro 3.500, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’immobile de quo).

Posto ciòla corte di merito ha correttamente ritenuto che detto immobile nonpotesse essere considerato una posta attiva definitivamente acquisita nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su cui potere agire in via esecutiva.

In proposito, appare evidente che la doglianza reiterata da parte ricorrente omette di dare conto della circostanza della risoluzione e restituzione di quelbene immobile, lamentandone la mancata considerazione da parte della Corte d’appelloe non confrontandosi con quanto motivato sul punto(foglio 5 della sentenza impugnata, non numerato).

La corte di merito ha poi adeguatamente ritenuto la sussistenza della scientia damni,osservando che erroneamente il t ribunale aveva ritenuto come il debitodella società cedente (come, del resto , quello del garante fideiussore [OSCURATO:PERSONA]) fosse maturato successivamente alla stipula del contratto del 20dicembre 2010 e escluso , altresì , che alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi fosse noto lo stato di difficoltà economica e di indebitamento in cui versava la parte venditrice [OSCURATO:SOCIETA].

In propositola corte d’appello ha affermato che la scientia damni doveva essere ritenuta sulla base di una serie di elementi circostanziati tra loro connessi: - il peculiare contesto in cui avvenne la stipula del contratto in data 20/12/2010, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già dal precedente mese di settembre risultava inadempiente al pagamento delle rate del finanziamento, inadempimento del resto perdurato sino alla revoca del finanziamento da parte dell’istituto di credito in data 17/10/2011; - la sussistenza di pregressi rapporti esistenti, a vario titolo, tra i soggetti interessati ed in particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] detenesse il 10% del capitale sociale della società alienante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e rivestisse al contempo la veste di socio accomandatario della società acquirenteDeroma s.a.s.; -il ruolo di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da cui desumere che tanto la società cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. fossero al corrente della situazione di indebitamento della società alienante e fossero quindi pienamente in grado di conoscere il danno che il contratto avrebbe causato alle ragioni del ceto creditorio; - infine , la dedotta esiguità del corrispettivo pattuito pari a € 50.000,00, rispetto al valore di mercato dell’immobilea fronte di una iscrizione ipotecaria da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio per un importo di € 375.000,00 a garanzia di un mutuo concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 28 ottobre 2003 (foglio6 della sentenza impugnata, non numerato).

7. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore degli altri intimat i, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00 ( di cui Euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 342/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Avezzana n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e come da domicilio digitale indicato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] forza di procura speciale alle liti in calceal controricorso, ex lege domiciliat a come da domicilio digitale; - controricorrente - Oggetto:Revocatoria ordinaria – Atto di compravendita. C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimate- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6974 /202 3 pubblicata in data 31 ottobre2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal la Consiglieradott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Rieti c on sentenza n. 229/2018 rigettava le domande di simulazione assoluta e pauliana proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti diDeroma s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e del la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione all’atto di compravendita 20dicembre 2010, per atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma,con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. la proprietà dei seguenti immobili: beni in [OSCURATO:PERSONA] (RM) via di [OSCURATO:PERSONA] snc così distinti:- “NCEU Foglio 10, particella 315 sub 501, natura D/10; - NCEU Foglio 10, particel la 320 sub 502, natura D/10; lo stesso Tribunalerigettava altresì la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla convenuta costituita [OSCURATO:PERSONA] confronti della Banca attrice, con condanna della Banca a rifondere alla convenuta le spese di litee le compensava nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA].r.l., restata contumace . 2.Avverso la sentenza di prime cure la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello principale dinanzi la C orte d’appello di Roma ; si sono costituite [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo entrambe il rigetto dell’appello principale e la prima , in via incidentale,la condanna ex art. 96 della banca appellante e la seconda, a sua volta, in via incidentale,la declaratoria di simulazione assoluta dell’atto di compravendita de quoovvero la declaratoria di inefficacia del medesimo ex art. 2901 c.c.anche nei propri confronti. C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi È intervenuta in giudizio in data [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]., nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, è divenuta in data 20 dicembre 2017 titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso. Con sentenza n. 6974 /202 3 l a Corte d’ A ppello di Roma , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma,ha accolto la domandaoriginaria , dichiarando inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’atto di compravendita in data 20dicembre 2010 stipulato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.,mediante cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha trasferito gli immobili de quibus; dichiarando altresì il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine alla proposta azione di revocazione ex art. 2901 c.c., ha infinerigettato la domanda di simulazione. La Corte d’appello ha altresì rigetta to l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e c ondanna to [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nella misura di due terzi per il primo grado liquidatee per il grado di appello e, infine, ha condanna to [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite del grado d’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. come da dispositivo. 3. A vverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. propo ne ora ricorso per cassazione , articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimate società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.non hanno svolto attività difensiva . La trattazione del ricorso è stata fissata dapprima in adunanza camerale del 17 aprile 2025 ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. e poi rinviata d’ufficio all’adunanza camerale del 16 settembre 2025. La ricorrente ha depositato memoria. C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1. Con il primo motivo la ricorren t e contesta la “ v iolazione degli artt.2901, 1351, 1362 e 2932 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare,lamenta che la Corte d ’a ppello di Roma dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di trasferimento in questione, non avrebbe colto la totale insussistenza di una situazione debitoriae dei presupposti dell’azione pauliana, omettendo di interpretare il vero contenuto del preliminare sottoscritto dalle parti in data 9gennaio 2009. Anzi tutto, la società ricorrente sostiene che non è stato impugnato il capo della sentenza di primo grado incui il Tribunale affermava che il prezzo dell'atto di compravendita de quo risultava già versato per intero in sede di contratto preliminare ed effettivamente incassato il 12 gennaio 2009 (sentenza di primo grado, pag. 3 riga 9 e segg., doc. n. 7). Per un verso, evidenzia che alla data del 9 gennaio 2009 , sebbene il contratto fosse formalmente definito preliminare, allo stesso,espressis verbis, veniva attribuito contenuto di atto definitivo, la società Agri ins.r.l.non aveva debiticon [OSCURATO:PERSONA] (poi assorbita da MPS), atteso che il primo debito è sorto per il mancato pagamento del rateo di leasing del 30settembre 2010, a fronte di un contratto sorto proprio nel settembre 2010, come emerge dai documenti prodotti dalla stessa contro ricorrente . Pertanto , difettando l’esistenza di un debito, non avrebbe potuto ritenersi la sussistenza dell’eventus damni. Inoltre , l a società ricorrente, per il caso in cui non si ritenga che il contratto in data 9 gennaiofosse, nella sostanza, un contratto definitivo, sottolinea che con l'atto pubblico del 20dicembre 2010 (doc. n. 1) le parti avevano inteso dare attuazione al contratto preliminare del gennaio 2009 (doc.n. 5), e che dunque appare “inconfutabile” che l'obbligazione di vendita sia intercorsa tra le parti con il contratto preliminare edè proprio con riferimento alla data del contratto preliminare che va valutata la sussistenza del debito,che a gennaio non sussisteva , tenuto conto che la parte venditrice, addirittura, non aveva ancora neanche posto in essere il rapporto di leasing dal quale è sorto il debito. Avrebbe sbagliato, quindi, la Corte Territoriale a C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non evidenziare che l'azione pauliana difettava della sua condizione, vale a dire, l'esistenza di qualsivoglia debito, in capo alla parte venditrice, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto dispositivo sottoposto, poi , a revocatoria. Per altro verso, la società ricorrente osserva - nell’ipotesi in cui non si ritenga di valutare la situazione della debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rapportandola non al gennaio 2009, data del preliminare con contenuto di atto definito (doc. n. 5), ma al 20 dicembre 2010, quando è stato formalizzato l'atto pubblico di compravendita (doc. n.1)- che parte attrice ha agito in revocatoria deducendo la sussistenza di un proprio credito pari ad euro 68.036,29, sebbene detta allegazione sia stata fermamente confutata per tabulas da lla società [OSCURATO:SOCIETA]., proprio alla luce dei documenti che parte creditrice aveva prodotto in atti, deducendo che alla data del 20dicembre 2010, la parte revocante poteva vantare unicamente un credito di soli euro 5.839,09 (tre ratei di leasing per le mensilità 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre), mentre tutta la differenza (€ 62.200,20) era sorta in periodo posteriore all'atto pubblico di compravendita; sottolinea di aver trattato l’argomento con la propria comparsa di costituzione e risposta mediante indicazione analitica e specifica della data di insorgenza di ogni singolo credito ex adversodedotto in giudizio (pag. 6, riga 2 e seg. della comparsa di risposta, doc. n. 4), proprio sulla base dei documenti prodotti da parte attrice (per tutti, vedasi il doc. n. 4 del fascicolo avversario di primo grado, oggi doc. n. 12 del fascicolo ex art. 366 n. 6 c.p.c); detto aspetto era stato, peraltro, colto e stigmatizzato in maniera quanto mai precisa dal Tribunale di Rieti che aveva, in proposito , affermato come l’atto di compravendita fossestato stipulato in data 20.12.2010 ovvero anteriormente alla maturazione dell’esposizione debitoria, per il rilevante importo indicato dalla Banca in complessivi € 68.036,29, della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Istituto di credito quale saldo negativo del conto corrente essendosi evidenziato alla data del 30.9.2011 (ergo, 10 mesi “dopo l’atto di compravendita) e quello per il residuo capitale impagato del finanziamento alla data del 1.10.2011, notandoche, risalendo la prima rata mensile insoluta C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla data della stipula dell’atto di compravendita risultava un importo a debito della società pari a soli € 5.853,09, corrispondente a sole tre rate di finanziamento non pagate. Osserva altresì parte ricorrente che tale accertamento meramente fattuale sul quale si è espresso il Giudice di prime cure,proprio alla luce dei documenti ex adverso prodotti, non ha costituito oggetto di impugnazione e confutazione innanzi al Giudice d’appello e per l'effetto, devesi ritenere circostanza definitivamente acclarata con effetto di giudicato, risultando, quindi, insuscettibile di ulteriore valutazione. Evidenzia che Il debito di soli € 5.839,09, era quindi assolutamente insignificante ed in ogni caso, l'atto dispositivo per cui è causa non poteva avere natura pregiudizievole, atteso che i cospicui beni residui (beni immobili, beni mobili e beni strumentali per un valore di € 1.930.478,00) erano più che sufficienti per garantire simile esiguo debito. A parere della società ricorrente, la Corte territoriale non ha in alcuna maniera valutato (contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale (doc. n. 7 pag. 4 riga 26 e segg.) che all’epoca, [OSCURATO:PERSONA] era ancoranel pieno esercizio dell’attività produttiva e commerciale (testuali parole della sentenza del Tribunale) e che c on un fatturato all'epoca di circa 3 milioni di euro (€ 250.000/mese) sarebbe stato a dir poco impossibile, ipotizzare astrattamente l’incapacità di poter pagare il debito di € 5.839,09 o anche quello maggiore, erroneamente indicato nella misura di € 68.036,29. Sottolinea,infine, che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto di compravendita per cui è causa, volendo prescindere dai beni mobili, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva nel suo patrimonio anche l'altra proprietà immobiliare che le aveva venduto proprio [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. n. 6), sulla quale aveva costruito il proprio manufatto industriale produttivo e detto bene sarebbe stato idoneo a garantire ancora una volta in maniera soverchiante ilmodestissimo debito esistente nel momento in cui è stato formalizzato l’atto di compravendita immobiliare del 20.12.2010. Dalla insussistenza dell’eventus damni, a parere dellasocietà ricorrente, non sussisterebbe neanche la scientia damni , perché nessuno dei contraenti C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi (venditore o acquirente), poteva avere cognizione di un danno ontologicamente inesistente. Evidenzia parte ricorrente che non sarebbe rilevante l a circostanza derivante dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse amministratore unico della società venditrice nonchè di quella acquirente , atteso che nello statuto della [OSCURATO:SOCIETA]. è espressamente previsto che: “Per l'acquisto o la vendita di beni immobili, per la costituzione di ipoteche di pegno sui “beni sociali, per il rilascio di fideiussioni, occorrerà il preventivo consenso di tanti soci che “rappresentino il 70% del capitalesociale” e che tale dis posizione statutaria era stata osservata in tutti gli atti di compravendita acquisiti al giudizio e prodotti nel fascicolo ex articolo 366,comma 6, c.p.c. . Osserva infine che se, quindi, in tutti gli atti di compravendita immobiliare doveva comparire, a pena di invalidità, l'intero capitale socialedella [OSCURATO:SOCIETA] s .a.s. , controparte avrebbe dovuto dimostrare la scientia damni in capo a tutti i componenti dell'intero capitale sociale della società acquirente, ciò però non è avvenuto. 2.Con il secondo motivo di ricorso , denuncia la “ V iolazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” nello specifico, parte ricorrente contesta che la Corte d’ a ppello ha errato nell’affermare che gli elementi presuntivi considerati « costituiscono elementi che nella loro coordinazione logica e giuridica inducono a ritenere che l’alienazione di cui si discute sia stata posta in essere con “piena consapevolezza in capo alle parti contraenti del pregiudizio arrecato alle ragioni dei “creditori dell’alienante», tenuto conto che la società [OSCURATO:SOCIETA].,aveva già dato prova diretta delle proprie ragioni sia documentali sia attraverso le deposizioni testimoniali. Ebbene, a parere del ri corrente l’affermazione trascritta risulterebbe, comunque, totalmente erronea, perché non una delle presunzioni che sono state prospettate può superare l'esame della gravità precisione e concordanza di cui all'articolo 2729 c.c., atteso che: a) la fidejussione del [OSCURATO:PERSONA], se del caso arricchisce e non impoverisce la posizione della parte venditrice nella garanzia dei suoi creditori; b) il fatto che nelle compagini sociali vi fossero soci con rapporti di parentela non è di per sé sintomatico di alcun C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi elemento diretto a dimostrare una finalità in frode; c) non vi è in atti nessuna prova diretta a dimostrare che il valore del bene fosse maggiore rispetto a quello dichiarato ed è del tutto la apodittica l’affermazione della Corte di merito, che il bene compravenduto avesse valore superiore a quello indicato in atto (casomai, ha fatto male la Corte a non esaminare le prove contrarie idonee a dimostrare che il prezzo fosse più che congruo); d) per ultimo,non è certo sintomatica di un maggior valore, un'iscrizione ipotecaria per un importo superiore al valore del bene. 3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la “ V iolazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare,lamenta che la Corte d’appello affermando che “Deve aggiungersi, peraltro, sul piano della distribuzione dell'onere della prova (cfr. Cass. “n. 19963/2005), che è rimasto inadempiuto l'onere gravante in capo alla parte appellata di “dimostrare la sussistenza di ulteriori cespiti patrimoniali utilmente aggredibili dall’attore e “suscettibili quindi di strutturare idonea garanzia generica del relativo credito”, sarebbeincorsa un evidente gravissima svista non avendo tenuto conto, per un verso,delle numerose prove fornite in giudizio(ad esempio, i numerosi atti pubbliciprodotti ed in particolare, il contratto preliminare a contenuto di atto definitivo, con cui era dimostrato che alla data di gennaio 2009 non vi era alcuna esposizione debitoria della venditrice [OSCURATO:PERSONA] in quanto il debito di costei sorgeva nel settembre 2010) e non avrebbe tenuto conto, per l’altro verso, del contenuto della perizia stragiudiziale depositata in atti dalla quale emergeva che al di là del bene compravenduto (€ 50.000,00), nel patrimonio della venditrice permanevano ulteriori beni per il valore complessivo di € 1.930.478,00 (doc. n. 9) e delle deposizioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (verbali di causa in data 27.2.2015), con cui l’odierna ricorrente aveva dimostrato che tutti i beni (di cui al doc. n. 9) erano ancora presenti nel patrimonio della venditrice [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2012, vale a dire, a quasi quattro anni dall’atto dispositivo di cui al contratto 9.1.2009 (doc. n 5) e a due anni dal contratto 20.12.2010 (doc. n. 1).Osserva ancora di avere, anche a voler prescindere da tutti gli ulteriori beni mobili e strumentali di cui C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al doc. n. 9, nel momento dell’atto dispositivo impugnato, dimostrato che nel patrimonio della venditrice [OSCURATO:PERSONA] permaneva quantomeno l'altro bene immobile che a costei aveva venduto proprio la [OSCURATO:SOCIETA].(doc. n. 6, atto di compravendita in data 19.6.2006) e chedetta circostanza, non costituendo oggetto di impugnazione, era stata affermata nella sentenza del primo giudice (doc. n. 7 8 ). Infine, osserva di averdato la prova che l’atto dispositivo per cui è causa, lungi dall’essere un negozio diretto a frodare i creditori della venditrice, nasceva in virtù di un accordo raggiunto dalle parti in epoca assolutamente non sospetta, nel lontano 2006: [OSCURATO:SOCIETA] doveva trasferire un'area edificabile sulla quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costruito un nuovo caseificio (doc. n. 6) e quest'ultima avrebbe dovuto retrocedere a [OSCURATO:SOCIETA] il suo vecchio caseificio, come poi è avvenuto con la formalizzazione degli atti 9.1.2009 (doc. n. 5) e 20.12.2010 (doc. n. 1). La sentenza di primo grado, che sul punto non ha costituito oggetto di impugnazione (doc. n. 710) parla espressamente di detto accordo, mentre si ha, peraltro, ulteriore prova della circostanza, nel doc. n. 5, in cui, nell’art. 2 si dichiara letteralmente: “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha già il “possesso di mero fatto del descritto immobile dal novembre 2006”. 4. In via preliminare, va disattesa la prima eccezione di inammissibilità sollevata dalla Curatela controricorrente; contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, la società ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata per erroresin iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) , indica per ciascuna delle censure una puntuale esposizione delle ragioni per le quali le medesime sonostate propost e, illustra gli argomenti posti a fondamento della sentenza impugnata e precisa analiticamente le considerazioni che, in relazione a ciascuno motivo, indicato nella rubrica, comporterebbero la cassazione della pronunzia rispettando così il principio di specifi cità del ricorso per cassazione (da ultimo, Cass. Sez. 5, 13/01/2021, n. 342). 5. Va, invece, accolta l’ eccezione con cui la società controricorrente eccepisce l’inammissibiità di tutti e tre i motiv i di ricorso con cui parte ricorrente, effettivamente , nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi violazione di legge ravvisabili nella sentenza, propone una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità. Effettivamente, il ricorsoin esame evoca, nella sostanza, profili di fatto e tende a suscitare unnuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla c orte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale- delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Intento tra l’altro ammesso dalla stessa odierna ricorrente che nella memoria illustrativa conclude chiedendo che “ la Suprema Corte, opportunamente riconsiderando tutti gli elementi innanzi dedotti, voglia cassare l’erronea decisione della Corte Territoriale” (in memoria, pag. 6). 6.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 6.1.Va anzitutto ribadito che in tema di interpretazione del contratto (nella specie, il contratto preliminare del 9gennaio 2009 e quello definitivo in data 20ottobre 2010) il sindacato di legittimità afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dalla corte di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati (cfr. Cass. 10/2/2015 n. 2465, Cass. 26/5/2016 n. 10891, Cass.14/7/2016 n. 14355); nello specifico,la società ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte dinanzi la corte d’appello e lo fa sostenendo solo in thesi, ma senza spiegare effettivamente come e perché sarebbero stati violati i criteri ermeneuticiche genericamente evoca. C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 6.2.Sotto altro profilo vale ribadire che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, 1° comma n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, 14/1/2019 n. 640). 6.3. Fermi tali rilievi, va osservato che l’esegesi dell’intero rapporto giuridico in esame cui ha proceduto la corte territorialeal fine di dichiara re l’inefficacia del contratto definitivo in data 20 ottobre 2010 intercorso tra le due compagini societariede quibus si appalesa del tutto adeguat a e corrett a, attese lecircostanze e le risultanze istruttorie nel complesso esaminate. La corte di merito ha ravvisato la sussistenza dell’ eventus damni , osservando che «a fronte del credito vantato dall’appellante deve ritenersi certa l'idoneità della alienazione di un immobile compiuta dalla società [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a menomare la garanzia patrimoniale generica sulla quale la realizzazione del credito dell’appellante era suscettibile di protezione. Difatti, l'alienazione, determinando la concreta prospettiva di maggiore C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi difficoltà nella esazione coattiva del credito, integra la ricorrenza del presupposto, qui in esame, dell’azione revocatoria. Deve aggiungersi, peraltro, sul piano della distribuzione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 19963/2005), che è rimasto inadempiuto l'onere gravante in capo alla parte appellata di dimostrare la sussistenza di ulteriori cespiti patrimoniali utilmente aggredibili dall’attore e suscettibili quindi di strutturare idonea garanzia generica del relativo credito». Il giudice d’appello ha verificato , inoltre , che il patrimonio societario, all’atto della stipula del contratto nel 2010, era sì costituito anche da altro bene immobile acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto del 2006 stipulato sempre con la [OSCURATO:SOCIETA]., avente un valore tale da soddisfare le pretese creditorie della banca, osservando peròche detto bene era stato oggetto di un giudizio di risoluzione contrattuale promosso da [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Roma che con sentenza n. 9734/2011lo aveva dichiarato risolto per inadempimento (per il mancato pagamento del modestissimo prezzo di euro 3.500, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’immobile de quo). Posto ciòla corte di merito ha correttamente ritenuto che detto immobile nonpotesse essere considerato una posta attiva definitivamente acquisita nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. su cui potere agire in via esecutiva. In proposito, appare evidente che la doglianza reiterata da parte ricorrente omette di dare conto della circostanza della risoluzione e restituzione di quelbene immobile, lamentandone la mancata considerazione da parte della Corte d’appelloe non confrontandosi con quanto motivato sul punto(foglio 5 della sentenza impugnata, non numerato). La corte di merito ha poi adeguatamente ritenuto la sussistenza della scientia damni,osservando che erroneamente il t ribunale aveva ritenuto come il debitodella società cedente (come, del resto , quello del garante fideiussore [OSCURATO:PERSONA]) fosse maturato successivamente alla stipula del contratto del 20dicembre 2010 e escluso , altresì , che alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fosse noto lo stato di difficoltà economica e di indebitamento in cui versava la parte venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. In propositola corte d’appello ha affermato che la scientia damni doveva essere ritenuta sulla base di una serie di elementi circostanziati tra loro connessi: - il peculiare contesto in cui avvenne la stipula del contratto in data 20/12/2010, allorquando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già dal precedente mese di settembre risultava inadempiente al pagamento delle rate del finanziamento, inadempimento del resto perdurato sino alla revoca del finanziamento da parte dell’istituto di credito in data 17/10/2011; - la sussistenza di pregressi rapporti esistenti, a vario titolo, tra i soggetti interessati ed in particolare, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] detenesse il 10% del capitale sociale della società alienante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e rivestisse al contempo la veste di socio accomandatario della società acquirenteDeroma s.a.s.; -il ruolo di fideiussore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da cui desumere che tanto la società cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. fossero al corrente della situazione di indebitamento della società alienante e fossero quindi pienamente in grado di conoscere il danno che il contratto avrebbe causato alle ragioni del ceto creditorio; - infine , la dedotta esiguità del corrispettivo pattuito pari a € 50.000,00, rispetto al valore di mercato dell’immobilea fronte di una iscrizione ipotecaria da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio per un importo di € 375.000,00 a garanzia di un mutuo concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 28 ottobre 2003 (foglio6 della sentenza impugnata, non numerato). 7. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore degli altri intimat i, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M C.C. 16.09.2025 r.g.n. 342/2024 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00 ( di cui Euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2
Sentenza Cassazione n. 34684/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris