CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14548/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.4324/2024 depositata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito più brevemente anche soloDOMUS) impugnava l’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune diRoma ed avente ad oggetto l’omesso versamento dell’imposta municipaleIMU per l’anno d’imposta 2016 per l’importo di Euro 317.466,65, oltresanzioni e interessi, per complessivi Euro 416.892,58.2. In particolare, la contribuente contestava che l’avviso fosse affettoda un vizio insanabile di notifica e che, inoltre, esso fosse comunqueillegittimo per violazione dell’art.2 del DL 102/2013, trattandosi di c.d.Numero registro generale 23887/2024Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 14548/2026Data pubblicazione 16/05/2026beni merce, esenti dal pagamento del tributo.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso,compensando le spese.4. Avverso siffatta pronuncia insorgeva [OSCURATO:PERSONA], assumendol’erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva riconosciuto allacontribuente il beneficio relativo ai c.d. beni merce.5. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, rigettaval’appello, sostenendo che il conferimento degli immobili in questione daparte del costruttore nel capitale sociale della contribuente fosse daqualificare come conferimento di azienda, con la conseguenza che laDOMUS avesse, quindi, titolo di avvalersi, in relazione all’annualità 2016,della dichiarazione IMU per l’anno 2013 già presentata dal conferentecostruttore, ritenendo che non sussistesse l’obbligo di una nuovadichiarazione in assenza di variazione della situazione di tali beni merce eal contempo che la stessa [OSCURATO:PERSONA] avesse titolo per godere del beneficiodovendosi considerare impresa costruttrice degli immobili per i qualiinvoca il beneficio.6. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di appello in cassazioneaffidandosi a due motivi.7. La contribuente ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonche’ degli artt.12 e 14 preleggi in relazione all’articolo 360, comma, n. 3 c.p.c c.p.c.,assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto,nonostante fosse pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai presentato unadichiarazione prevista dal comma 5 bis del citato art. 2, D.L. n. 102 del2013 per l’anno di riferimento, che la dichiarazione presentata perannualità precedenti dal costruttore proprietario potesse valere anche pergli anni successivi ove non fossero intervenuti cambiamenti rispetto allaNumero registro generale 23887/2024Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 14548/2026Data pubblicazione 16/05/2026dichiarazione presentata.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonche’ dell'art.1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 (rilevante ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c.), sostenendo che il giudice di 2° grado abbiarigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo erroneamente che ladichiarazione prevista obbligatoriamente dall’articolo 2 del decretolegislativo n. 102/2013, comma 5 bis, anziché costituire uno deipresupposti necessari per poter beneficiare dell’esenzione prevista perciascun anno, potesse essere omessa facendo riferimento a pregressedichiarazioni presentate per gli anni precedenti.2.1. Il secondo motivo, che ragioni logico-giuridiche impongono ditrattare preliminarmente essendo attinente al presupposto dichiarativodell’esenzione in questione, è fondato con conseguente assorbimento delprimo.2.2. In punto di fatto, occorre premettere che è pacifico in causa che nonè stata presentata alcuna dichiarazione di esenzione IMU per l’annualità2016 per i cosiddetti beni-merce di cui all’art.2 comma 5 bis del d.lgs.102/2013, in relazione agli immobili oggetto dell’avviso di accertamentoimpugnato nel presente giudizio.2.3. La questione di diritto che viene posta alla Corte consiste, quindi,nell’accertare se agli effetti dell’esenzione per i beni-merce prevista datale disposizione sia necessaria una specifica dichiarazione per ciascunaannualità di imposta oppure se tali effetti possano derivare, in caso diinvarianza della situazione dei beni-merce nell’annualità in contestazione,da pregresse dichiarazioni presentate per annualità pregresse.2.4. In relazione a tale questione questa Corte ha affermato (vedi Cass.n.8357/2025) che la legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'art. 1, comma751, prevede, fino al 2021, per i cd. "beni merce", che non siano locati,l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo aiNumero registro generale 23887/2024Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 14548/2026Data pubblicazione 16/05/2026Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla finoall'azzeramento, ed a decorrere dal 1 gennaio 2022, la norma, per imedesimi fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice allavendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati,prevede invece l'esenzione dall'IMU.2.5. La norma appena citata non specifica se la dichiarazione IMU debbacomunque essere presentata "a pena di decadenza" dal beneficio, comeinvece previsto dall' articolo 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 ("Ai finidell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivopresenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per lapresentazione delle dichiarazioni di variazione relative all' impostamunicipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modelloministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni,con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativicatastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modellole modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presentecomma").2.6. Questa Corte ha tuttavia chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022,sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art.1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l' art. 2, comma5-bis del D.L. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU peri fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione.2.7. È stato posto in rilievo che la disposizione normativa soprarichiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazioneè condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligoprevisto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dallacircostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportanol'esenzione dall'imposta.2.8. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base alNumero registro generale 23887/2024Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 14548/2026Data pubblicazione 16/05/2026quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di strettainterpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica oestensiva (cfr. Cass. nn. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015,12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 inmotiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina ilriconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione,impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento ealtresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale enteche rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'originedell'edificazione dei fabbricati.2.9. Le condizioni per l'esonero IMU, rappresentate, per un verso, dalladestinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallostato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto dispecifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente aciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione indiscussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo aperiodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositorecirca la loro permanenza.2.10. Orbene, sulla scorta di quanto sin qui esposto, risulta, quindi,evidente che il giudice di appello non abbia fatto buon governo dei principiappena illustrati nel riconoscere alla contribuente l’esenzione IMU per ibeni-merce per l’annualità 2016, nonostante la pacifica mancanza diapposita dichiarazione di esenzione ai fini IMU per tale specifica annualitàin relazione agli immobili oggetto dell’accertamento impugnato.2.11. Ciò perchè, l’originaria dichiarazione, presentata in relazioneall’annualità 2013, in riferimento ai medesimi immobili, da parte delprecedente proprietario costruttore, non è idonea a produrre effettiultrattivi per le annualità successive, a prescindere da ogni considerazionesulla correttezza giuridica della riconosciuta imputabilità soggettiva allacontribuente [OSCURATO:PERSONA] di siffatta dichiarazione da parte della sentenzaNumero registro generale 23887/2024Numero sezionale 1440/2026Numero di raccolta generale 14548/2026Data pubblicazione 16/05/2026impugnata.2.12. In definitiva, il secondo motivo va accolto, con conseguenteassorbimento del primo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto.3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va,quindi, decisa nel merito con rigetto del ricorso originario, in difetto dispecifica dichiarazione di esenzione per l’annualità 2016.4. Le spese dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudiziodi legittimità che così liquida: quanto al primo grado in Euro 11.300,00per compenso, oltre accessori come per legge; per il secondo, in Euro13.400,00 per compenso, oltre accessori come per legge IVA come perlegge; per il giudizio di legittimità in Euro 8.400,00 per compenso, Euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA comeper legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, in data 12/02/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO