CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Roma in data 23 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.; Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente rileva vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle risultanze processuali è generico; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 I onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]