CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8610/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avv . Massimo E. Fichera , giusta procura in calce al ricorso , domiciliat o presso la Cance lleria della Corte di cassazionein ROMA, piazza Cavour; –ricorrente – contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la ordinanza n. 4 /201 9 del Tribunale di Venezia , depositata il Oggetto: R esponsabilità civile P.A. – Inumana detenzione- Indennizzo A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della G iustizia per ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 35 ter dell’Or dinamento penitenziario; il ricorrente aveva esposto di aver subito, nel periodo dal 12/06/2013al 25 /0 5 /20 15 , un periodo di detenzione in condizioni inumane e degradanti presso la casa di reclusione di Padova ; i n particolare, per il periodo di detenzione presso il carcere di Padova - dal 15 luglio 2009 al 4 agosto 2012 -per la maggior pa rte del tempo, aveva condiviso con altri due detenuti una cella della superficie di circa 10 mq. e che, alnetto dei servizi igienici, dell'area occupata dagli arredi inamovibili, aveva avuto la disponibilità di un numero di metri quadri inferiore a tre; aveva altresì dedotto una serie difatti volti a dimostrare la propria tesi. 2.Avverso il provvedimento del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. il Ministero della G iustizia ha resistito, proponendo ricorso incidentale articolato inun unico motivo. La trattazione del ricorsofissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico complesso motivo il ricorrente denuncia : -“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 CEDU, 10, 2, 13 e 27 comma 3 Cost., art. 1,comma 1, 6 commi 1 e 4, l. 26 luglio 1975 n. 354 in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; - “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 1 15, commi 1 e 2 cod.proc. civ. in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c.” ; - “Nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132, n. 4. Cod.proc. civ. e dell’art. 111 comma 4 Cost in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; in particolare, lamenta che il Tribunale - A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi seppure inquadrata la fattispecie negli esatti termini - ha ritenuto che il ristretto spazio personale fosse adeguato sia per il primo periodo di detenzione (mq 3,48mq. x 7 giorni ) sia per il secondo periodo di detenzione (1,89 mq x 661 giorni), senza verificare gli altri aspetti della vita detentiva così come indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU e internaper il primo periodo,e non valutando il fatto stesso del ridottissimo spazio e ignorando le cattive e inumane condizioni di detenzione espressamente denunciate dal ricorrenteper il secondo periodo. 2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Ministero denuncia : la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 ter, terzo comma, legge 354/1975 in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c.”, lamenta ndo il rigetto da parte del tribunale dell ’ eccezione sollevata in via pregiudiziale sulla violazione del termine decadenziale per la proposizione del ricorso ex art. 35 ter ordinamento penitenziario. 3. Per motivi di ordine logico, va esaminato per primo il motivo proposto con il ricorso incidentale dal Ministero , che va disatteso perché infondato. Il giudice a quo ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata in considerazione della circostanza che il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 19.10.2017 nel termine (di sei mesi) previsto dall’art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio1975, n. 354, decorrente dalla cessazione dello stato di detenzione del Boteza t u, nella specie , avvenuta in data 19.04.2017, allorquando il predetto detenuto ha cessato il periodo detentivopresso il carcere rumeno - nel quale era stato trasferito da quello italiano-,per estradizione, in data 26.05.2015 . Giova evidenziare che questa Corte in materia di rimedi risarcitori conseguenti a violazioni dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, ha affermato che anche chi è sottoposto a detenzione domiciliare può proporre reclamo al Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35- ter ord. pen., a condizione che la domanda riguardi pregressi periodi di carcerazione afferenti alla pena in corso di espiazione, giacché il presupposto A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della legittimazione all'azione compensativa non consiste nell'attualità della detenzione intramuraria, bensì nella condizione restrittiva dell'istante , che non è esclusa dalla sottoposizione del condannato a una misura alternativa alla detenzione (Cass. Sez.1 penale , 14/11/2019 n. 51302 ). Nello stesso solco, in ambito civilistico, riguardo ad una pena detentiva proseguita come detenzione domiciliare, è stato evidenziato che non c’è alcuna valida ragione per ricollegare alla diversa "modalità esecutiva" della pena detentiva (carceraria od alternativa) un differente termine di decadenza per esperire l'azione riparatoria (cessazione dello stato di detenzione), tenuto conto della unitarietà dello scopo perseguito con l'intervento legislativo del 2014 (art. 1 del DL n. 92/2014 conv. in legge n. 117/2014), costituendo detta norma la risposta del legislatore nazionale ai moniti provenienti dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo (ad esempio CEDU 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia) affinchéfosse garantita una effettiva riparazione delle violazioni della Convenzione EDU per il sovraffollamento delle carceri italiane. In proposito, è stato evidenziato che debbono ritenersi equivalenti le espressioni riferentisi alla "cessazione dello stato di detenzione" ed alla "cessazione della espiazione della pena detentiva" contenute, rispettivamente, nella disposizione del comma 3, dell'art. 35 ter Ord. penit., ed in quella dell'art. 2, comma 1, del DL n. 92/2014, in quanto entrambe coincidenti con il "fine pena", ossia con l'esaurimento della esecuzione della pena detentiva, indipendentemente dalle modalità di esecuzione della stessa (Cass. Sez. 3, 16/04/2021 n. 10203). È stato altresì chiarito che coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere o che hanno subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena, possono unicamente proporre azione entro sei mesi al tribunale del capoluogo del distretto per ottenere il ristoro in forma monetaria, dovendo escludersi, nel caso disuccessivo inizio di un nuovo periodo di detenzione del tutto slegato dal primo, la possibilità di richiedere la riduzione della A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi detenzione per il danno subito durante la precedente carcerazione ( Cass. Sez. 1penale, 21/12/2017 n. 16915). Quanto al termine prescrizionale, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno affermato che il diritto ad una somma di denaro ex art. 35 ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, come introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 92 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 117 del 2014,si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti ex lege sull'amministrazione penitenziaria e che i l termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle suindicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2 del d.l. n. 92 del 2014, il termine comincia a decorrere solo da tale data (Cass. Sez. U, 08/05/2018 n. 11018; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 29/08/2019n. 21789). Pertanto, il rigetto dell’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero resistente da parte del Tribunale è del tutto in linea con i richiamati principi, decorrendo il termine decadenziale non dall’attualità della detenzione intramuraria, bensì dalla condizione restrittiva dell'istante che , nella fattispecie in esame,è cessata con l'esaurimento della esecuzione della pena detentiva e cioè il 19.04.2017 , avvenuta nel carcere rumeno, a seguito di estradizione del detenuto. 4. Venendo all’esame del ricorso principale e d ai profili di censura prospettati dall’unico complesso motivo che , per ragioni di reciproca connessione,possono essere congiuntamente scrutinati, essi sono fondati e meritano accoglimentonei limiti e secondo le seguenti considerazioni. 4.1.Il Tribunale ha anzi tutto richiamato la giurisprudenza della Corte EDU (CEDU sez. II 8.01.2013 Torreggiani c Italia nonché Sulejmanovic c. Italia Sez. II 16 luglio 2009) in merito agli spazi minimi personali per il detenuto in cella, a mente della quale perché la detenzione possa definirsi inumana e degradante ai fini della violazione dell’art. 3 della Convenzione A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi EDU allorquando lo spazio personale per ciascun detenuto sia inferiore a tre metri quadrati e che ciò basti a rendere concreta la violazione ; ove detto spazio sia compreso tra i 3 e 4 metri quadrati il dato dello spazio personale deve essere corroborato anche con ulteriori aspetti della vita detentiva, come la quantità del tempo speso al di fuori della cella, le attività di risocializzazione a disposizione del detenuto nella struttura carceraria e la qualità della vita all’interno dello spazio di detenzione; in particolare , la possibilità di usufruire dei servizi igienici in maniera riservata e condizioni igienico sanitarie della cella. Ha poi evidenziato come la pronuncia 20 ottobre 2016 della Grande Camera nella sentenza Mursic c. Croazia abbia specificato che in caso di spazio individuale inferiore ai tre metri quadri vi è una “presunzione forte” di violazione che può essere vinta in considerazione di altri fattori rilevanti di pari peso rispetto al primo e tassativamente individuati dalla stessa Corte – consistenti nell’aver ogni detenuto un posto per dormire in cella e nell’essere la cella arredata in modo da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli oggetti e i mobili. Detta limitazione può essere compensata inoltre da altri elementi quali il tempo e l’estensione della r e strizione la libertà di movimento e l’adeguatezza delle attività esterne alla cella, nonché l’adeguatezza generale delle stutture di detenzione (cfr. pag. 3 e 4 del provvedimentoimpugnato). Tanto premesso, il Tribunale - quanto al primo periodo di detenzione di 7 giorni presso la casa circondariale di Padova- ha ritenuto che la superficie complessiva della camera fosse di mq 10.45 «di talchè considerato il numero degli occupanti (tre) non è ravvisabile una condizione di sovraffollamento rilevante ai fini del decidere»(pag. 5 del provvedimento impugnato) . Quanto al secondo periodo , ha affermato «nei restanti 661 giorni (al netto del primo periodo di gg. 7), Botezatu fu dunque detenuto in una camera di 9,28 mq. – al netto del servizio igienico – nella quale debbono considerarsi (e scomputarsi, per quanto sopra esposto) due letti (di cui uno a castello) dall’ingombro di 1.80 mq ciascuno. Ciò posto, lo sp az io A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi disponibile netto pro capite è quantificabile in 1,89 mq. Tuttavia, sebbene si tratti di una superficie molto limitata, dalla relazione della Casa circondariale di Padova, in atti, emergono condizioni di detenzione –pacificamente godute anche dal ricorrente odierno (p. 5, par. 8 ricorso) – che non consentono di qualificare la mancanza di comodità (connessa, per esempio alla necessità di alternarsi con gli altri detenuti nell’assunzione dei pasti per mancanza di sedute) come condizione inumana e degradante. Al contrario essendo incontestato che il ricorrente potesse fruire di orie d’aria sia dimattina che di pomeriggio (per complessive nove ore e venti minuti die: doc. 2 conv. pag. 2), che ha svolto att i vità formativa e lavorativa e partecipato a incontri spirituali, non pare che in concreto egli sia vissuto nelle condizioni che gli danno diritto alla tutela indennitaria azionata» ( così, provvedimento impugnato a pag. 5). 4.2. Quest’ultim a argomentazione non appare rispettos a dei principi giurisprudenziali nazionali e sovranazionali che lo stesso Tribunale di merito ha richiamato nelle premesse della propria decisione. IlTribunale dopo aver verifica to che lo spazio personale per il detenuto era inferiore a tre metri quadrati di superficie , precisamente , nella specie, pari a 1,89 mq pro capite in cella collettiva ( calcolat o detraendo l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti -sia a castello che singoli-, che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini, cfr.Cass. Sez. 1, 20/02/2018 n. 4096 ) , spazio minimo stabilito dall'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU (v. Ca ss. Sez. 3 25/06/2019, n. 25408 ) ha posto questa circostanza in relazione ad altri elementi, quali la fruizione di attività ricreative e sportive come desunte dalla Relazione della Casa circondariale, limitandosi a prendere in esame, nello specifico , soltanto una di quelle dedotte dal ricorrente nel ricorso originario ovvero della «necessità di alternarsi con gli altri detenuti nell’assunzione dei pasti per mancanza di A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sedute», definendola sbrigativamente quale «mancanza di comodità» e obliterando le restanti circostanze indicate analiticamente n el ricorso originario -e trascritte dal ricorrente alle lett. d) - h) dell’odierno ricorso pag. 2- con cui si doleva in particolare: del la ulteriore riduzione degli spazi ad un 1.20 mq pro capite per l ’ingombro del tavolino da riporre in bagno per potere coricarsi nel letto, l’assenza dell’acqua calda nel bagno, il riscaldamento della cella inadeguato, il turno doccia tre volte a settimana con acqua fredda, la totale permanenza in cella per 15 ore giornaliere. Va osservato, inoltre, che il rinvio alla «Relazione della C asa circondariale» è stato compiuto dal Tribunale in modo del tutto generico , il cui tenore, non essendo stato puntualmente illustrato , non può confermare quanto asserito dallo stesso giudice ovvero che emergessero condizioni di detenzione come descritte dal ricorso «pacificamente godute dal ricorrente», soprattutto tenuto conto che la R elazione risulta l'unico elemento di prova acquisito agli atti, risolvendosi la verifica compiuta non adeguata al superamento della “presunzione forte” come richiesta dalla giurisprudenza Europea (richiamata dallo stesso Tribunale) e carente in ordine alle condizioni effettive in cui era detenut a la persona (cfr. Cass. Sez. 3 29/03/2019 n. 8869, in una fattispecie analoga, nella quale pure veniva fatto riferimento generico alla relazione della Casa circondariale). A tale stregua non può ritenersi che il Ministero abbia fornito la prova dell'adempimento in modo conforme ai principi della Conven zione (in tal senso,Cass. Sez. 3, 06/12/2018 n. 31556). 5. In conclusione , il ricorso incidentale va rigettato , va accolto quello principale nei sensi di cui in motivazione , atteso che il provvedimento impugnato non si è posto in linea con i principi sopra ricordati e va cassa to in relazione e la causa va rinviata al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione , rigetta il ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnat o in relazione , A.C. 27.01.2023 r.g.n. 8610/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]