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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34467/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36333/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], incorporata da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro n. 3167/2018 depositata il 10/10/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6dicembre 2023 .

Onorari professionali Rilevato che:

1. il Tribunale di Pesaro ha emesso il decreto ingiuntivo n. 102/2018, per l’importo di euro 403.342,99, in accoglimento del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”), per il pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta dal legale in favore del cliente .

Il decreto ingiuntivo è stato notificato i n data 25/10/2018 e la banca ha proposto opposizione con citazione notificata il 03/12/2018.

Costituendosi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione perché proposta con atto di citazione e non con ricorso ex artt. 702 - bis , cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 20 11, con iscrizione della causa a ruolo in data 05/12/2018, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Nel merito, la parteha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo;

2. il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 10/10/2019, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo;

3. la decisione si fonda sui seguenti argomenti: (i) trattandosi di procedimento ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., l’atto introduttivo del giudizio di opposizione è il ricorso; nel caso in cui (come nella specie) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali sia stato iniziato con citazione, il termine di quaranta giorni per la sua proposizione deve essere verificato avuto riguardo alla data di notifica dell’atto introduttivo, secondo il rito originariamente scelto, e non alla successiva data di deposito dell’atto in cancelleria e di iscrizione della causa a ruolo.

Nella specie l’opposizione è tempestiva in quanto introdotta con atto di citazione notificato all’opposta entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; (ii) non è fondata la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione, per inadempimento della banca, della convezione del 07/04/2014, con cui le parti regolavano gli onorari spettanti al legale per le prestazioni di recupero crediti.

E questo perché, a l contrario di quanto prospetta la parte, come si evince dall’art. 4 dell’accordo, la banca non si era obbligata a conferire al l’avvocato dieci nuovi incarichi ogni anni, ma aveva assunto l’obbligo, che risulta adempiuto, di garantire, ogni anno, (cfr. pag. 6 dell’ordinanza) «una permanenza stabile in carico al legale di almeno 10 incarichi, con la conseguenza che (solo) alla chiusura di alcune posizioni sarebbe conseguito l’obbligo di assegnarne di nuove allo scopo di mantenere inalterato il numero complessivo di 10 incarichi stabili e contemporanei»; (iii) non è fondata la domanda di nullità della citata convenzione per violazione delle disposizioni in tema di equo compenso, in mancanza di allegazione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di dati comprovanti la quantità e la qualità del lavoro svolto in ciascuna causa seguita per conto della banca, essendosi l’opposta limitata a depositare, per ogni giudizio, il provvedimento di liquidazione delle spese processuali poste a carico della controparte di [OSCURATO:PERSONA]; (iv) correttamente le prestazioni sono state liquidazione sulla base dei compensi pattuiti con la convenzione del 07/04/2014, e non sulla base di quanto liquidato in sede giudiziale e valevole nei rapporti tra banca e debitore, in quanto: in primo luogo, la convenzione utilizza comunque i parametri di cui all’art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che vengono ridotti del cinquanta o del trenta per cento a seconda dei casi, il che è giustificato dal numero considerevole degli incarichi professionali assegnati dalla banca al proprio legale ; in secondo luogo, lo stesso accordo non contiene clausole vessatorie; infine, non si è in presenza di una situazione di abuso di dipendenza economica poiché il professionista, per assicurarsi un cliente importante come un istituto di credito, può ben valutare conveniente, sul piano patrimoniale, concludere una convenzione avente il contenuto di quella in esame;

4. avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando sei motivi , illustrati da memoria ; [OSCURATO:PERSONA] (che nel frattempo è stata incorporata da [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; Consideratoche:

I. preliminarmente, è infondata l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., per la mancanza di specifica indicazione dei documenti, dei contratti etc., sui quali il ricorso si fonda.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia stato ritualmente notificato a mezzo PEC, in data 02/12/2019 e che, ai fini della verifica della ritualità della notifica zione, si debba pre ndere in considerazione la seconda PEC, che contiene il ricorso con gli allegati, inviata pochi minuti dopo una prima PEC, con il ricorso ma senza allegati, e quindi (al pari della prima) tempestiva, posto che l’ iniziale irregolarità, prontamente sanata, non ha consumato né fatto venire meno i l potere della parte soccombente di impugna re l’ordinanza del Tribunale di Pesaro;

II. sempre in via preliminare, non è fondata l’eccezione della controricorrente di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., per omesso deposito della copia dell’ordinanza impugnata con la relazione di notifica, che la banca assume di avere effettuato.

Sulla premessa che dagli atti risulta che l’ordinanza è stata pubblicata il 10/10/2019 e che (come suaccennato) il ricorso per cassazione è stato notificato, mediante PEC , il 02/12/2019, entro il termine breve di sessanta giorni di cui al secondo comma dell’art. 325, cod. proc. civ., soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, ordinanza n.11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539; in termini, Sez. 2, n. 29932 del 27/10/2023) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel caso (ed è quanto accade in questo giudizio) di intervallo, tra pubblicazione della sentenza (o dell’ordinanza) e notifica del ricorso, inferiore al termine breve;

1. il primo motivodenuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, d.lgs. n. 150/2011, perché il Tribunale di Pesaro non ha rilevato che la citazione (in sé “irrituale” visto che l’opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere fatta con ricorso) era stata depositata il 05/12/2018, ossia il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 25/10/2018, oltre il prescrittotermine decadenziale di quaranta giorni;

2. il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 13-bis e 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, in relazione all’art. 4, del d.m. n. 55 del 2014.

La ricorrente censura l’ordinanza impugnata che ha ritenuto di dovere applicare la convenzione sui compensi intercorrente tra le parti (datata 07/04/2014) in violazione delle disposizioni di cui all’art. 13-bis, cit., che sanziona con la nullità le clausole che stabiliscono compensi iniqui e le sostituisce con i parametri del d.m. n. 55 del 2014;

3. il terzo motivo denuncia l’«omesso esame circa un fatto decisivo (motivazione contraddittoria e incoerente)»; in particolare, individua tre vizi logici dell’ordinanza: primo, il Tribunale di Pesaro non ha spiegato perché , al fine di valutare la qualità e quantità del lavoro svolto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non abbia reputa to sufficienti gli allegati provvedimenti di liquidazione delle spese relativi ai giudizi nei quali il legale aveva assistito la banca; secondo, il giudice di merito non ha bene esaminato la convenzione del 07/04/2014; terzo, l’ordinanza impugnata non ha pronunciato sulla domanda della ricorrente di risoluzione di tale convenzione, per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA], fondata su una serie di inadempienze, solo in minima parte valutate dal Tribunale di Pesaro;

4. il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza ( recte : dell’ordinanza) per vizio di costituzione del giudice (art. 158, cod. proc. civ.) in quanto dal fascicolo di ufficio risulta che il Collegio ha deciso in data 03/10/2019, prima della sua designazione, avvenuta solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];

5. il quinto motivo denuncia nullità della sentenza ( recte : dell’ordinanza) per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 276, cod. proc. civ.) poiché la causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale mentre la discussione si è svolta davantial giudice istruttore che ha trattenuto la causa in decisione;

6. il sesto motivo denuncia la nullità del procedimento e della sentenza (recte: dell’ordinanza) per violazione dell’art. 275, secondo comma, cod. proc. civ., perché la causa non è stata discussa davanti al Collegio benché la ricorrente ne avesse fatta esplicita richiesta nel precisare le conclusioni (come trascritto nel verbale d’udienza del 03/07/2019);

7. il primo motivo è infondato;

7.1. va data continuità al principio di diritto per il quale , i n tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - nella versione, applicabile ratione temporis , anteriore al d.lgs . 10 / 10 / 2022 , n. 149 - sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ. (Sez. 2, Ordinanza n. 8045 del 21/03/2023, Rv. 667501–01; in termini, Cass. 06/10/2023, n. 28204).Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha giustamente ritenuto ammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione dopo avere verificato il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo con riferimento alla notifica della citazione in opposizione;

8. il quinto e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo;

8.1. va ribadito il principio di diritto - al quale il Tribunale di Pesaro non si è attenuto, e che il Collegio condivide e al quale intende dare seguito, in assenza di ragioni per preferire una diversa soluzione della questione processuale - anche di recente enunciato da questa Corte (Cass. nn. 13856/2022, 25882/2023) secondo cui « [l] e controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza».

Sulla scia di Cass. Sez.

U. , n. 12609/2012, tale ultima pronunzia ha chiarito, in motivazione, che «[...] l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni(cfr. al riguardo la pronuncia delle Sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”)»;

9. in conclusione, accolti il quinto e il sesto motivo, rigettato il primo motivo, assorbiti gli altri, l’ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Pesaro, che provvederà alla rinnovazione della discussione e della decisione della causa in composizione collegiale, ed anche a regolare le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36333/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatae difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], incorporata da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro n. 3167/2018 depositata il 10/10/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6dicembre 2023 . Onorari professionali Rilevato che: 1. il Tribunale di Pesaro ha emesso il decreto ingiuntivo n. 102/2018, per l’importo di euro 403.342,99, in accoglimento del ricorso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (“[OSCURATO:PERSONA]”), per il pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta dal legale in favore del cliente . Il decreto ingiuntivo è stato notificato i n data 25/10/2018 e la banca ha proposto opposizione con citazione notificata il 03/12/2018. Costituendosi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione perché proposta con atto di citazione e non con ricorso ex artt. 702 - bis , cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 20 11, con iscrizione della causa a ruolo in data 05/12/2018, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Nel merito, la parteha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo; 2. il Tribunale di Pesaro, in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 10/10/2019, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo; 3. la decisione si fonda sui seguenti argomenti: (i) trattandosi di procedimento ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., l’atto introduttivo del giudizio di opposizione è il ricorso; nel caso in cui (come nella specie) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali sia stato iniziato con citazione, il termine di quaranta giorni per la sua proposizione deve essere verificato avuto riguardo alla data di notifica dell’atto introduttivo, secondo il rito originariamente scelto, e non alla successiva data di deposito dell’atto in cancelleria e di iscrizione della causa a ruolo. Nella specie l’opposizione è tempestiva in quanto introdotta con atto di citazione notificato all’opposta entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; (ii) non è fondata la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione, per inadempimento della banca, della convezione del 07/04/2014, con cui le parti regolavano gli onorari spettanti al legale per le prestazioni di recupero crediti. E questo perché, a l contrario di quanto prospetta la parte, come si evince dall’art. 4 dell’accordo, la banca non si era obbligata a conferire al l’avvocato dieci nuovi incarichi ogni anni, ma aveva assunto l’obbligo, che risulta adempiuto, di garantire, ogni anno, (cfr. pag. 6 dell’ordinanza) «una permanenza stabile in carico al legale di almeno 10 incarichi, con la conseguenza che (solo) alla chiusura di alcune posizioni sarebbe conseguito l’obbligo di assegnarne di nuove allo scopo di mantenere inalterato il numero complessivo di 10 incarichi stabili e contemporanei»; (iii) non è fondata la domanda di nullità della citata convenzione per violazione delle disposizioni in tema di equo compenso, in mancanza di allegazione, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], di dati comprovanti la quantità e la qualità del lavoro svolto in ciascuna causa seguita per conto della banca, essendosi l’opposta limitata a depositare, per ogni giudizio, il provvedimento di liquidazione delle spese processuali poste a carico della controparte di [OSCURATO:PERSONA]; (iv) correttamente le prestazioni sono state liquidazione sulla base dei compensi pattuiti con la convenzione del 07/04/2014, e non sulla base di quanto liquidato in sede giudiziale e valevole nei rapporti tra banca e debitore, in quanto: in primo luogo, la convenzione utilizza comunque i parametri di cui all’art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che vengono ridotti del cinquanta o del trenta per cento a seconda dei casi, il che è giustificato dal numero considerevole degli incarichi professionali assegnati dalla banca al proprio legale ; in secondo luogo, lo stesso accordo non contiene clausole vessatorie; infine, non si è in presenza di una situazione di abuso di dipendenza economica poiché il professionista, per assicurarsi un cliente importante come un istituto di credito, può ben valutare conveniente, sul piano patrimoniale, concludere una convenzione avente il contenuto di quella in esame; 4. avverso l’ordinanza del Tribunale di Pesaro, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando sei motivi , illustrati da memoria ; [OSCURATO:PERSONA] (che nel frattempo è stata incorporata da [OSCURATO:PERSONA]) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; Consideratoche: I. preliminarmente, è infondata l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., per la mancanza di specifica indicazione dei documenti, dei contratti etc., sui quali il ricorso si fonda. Ritiene il Collegio che il ricorso sia stato ritualmente notificato a mezzo PEC, in data 02/12/2019 e che, ai fini della verifica della ritualità della notifica zione, si debba pre ndere in considerazione la seconda PEC, che contiene il ricorso con gli allegati, inviata pochi minuti dopo una prima PEC, con il ricorso ma senza allegati, e quindi (al pari della prima) tempestiva, posto che l’ iniziale irregolarità, prontamente sanata, non ha consumato né fatto venire meno i l potere della parte soccombente di impugna re l’ordinanza del Tribunale di Pesaro; II. sempre in via preliminare, non è fondata l’eccezione della controricorrente di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, nn. 1 e 4, cod. proc. civ., per omesso deposito della copia dell’ordinanza impugnata con la relazione di notifica, che la banca assume di avere effettuato. Sulla premessa che dagli atti risulta che l’ordinanza è stata pubblicata il 10/10/2019 e che (come suaccennato) il ricorso per cassazione è stato notificato, mediante PEC , il 02/12/2019, entro il termine breve di sessanta giorni di cui al secondo comma dell’art. 325, cod. proc. civ., soccorre il principio (cfr. Sez. 6 - 3, ordinanza n.11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 - 3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539; in termini, Sez. 2, n. 29932 del 27/10/2023) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel caso (ed è quanto accade in questo giudizio) di intervallo, tra pubblicazione della sentenza (o dell’ordinanza) e notifica del ricorso, inferiore al termine breve; 1. il primo motivodenuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, d.lgs. n. 150/2011, perché il Tribunale di Pesaro non ha rilevato che la citazione (in sé “irrituale” visto che l’opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere fatta con ricorso) era stata depositata il 05/12/2018, ossia il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 25/10/2018, oltre il prescrittotermine decadenziale di quaranta giorni; 2. il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 13-bis e 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, in relazione all’art. 4, del d.m. n. 55 del 2014. La ricorrente censura l’ordinanza impugnata che ha ritenuto di dovere applicare la convenzione sui compensi intercorrente tra le parti (datata 07/04/2014) in violazione delle disposizioni di cui all’art. 13-bis, cit., che sanziona con la nullità le clausole che stabiliscono compensi iniqui e le sostituisce con i parametri del d.m. n. 55 del 2014; 3. il terzo motivo denuncia l’«omesso esame circa un fatto decisivo (motivazione contraddittoria e incoerente)»; in particolare, individua tre vizi logici dell’ordinanza: primo, il Tribunale di Pesaro non ha spiegato perché , al fine di valutare la qualità e quantità del lavoro svolto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non abbia reputa to sufficienti gli allegati provvedimenti di liquidazione delle spese relativi ai giudizi nei quali il legale aveva assistito la banca; secondo, il giudice di merito non ha bene esaminato la convenzione del 07/04/2014; terzo, l’ordinanza impugnata non ha pronunciato sulla domanda della ricorrente di risoluzione di tale convenzione, per fatto e colpa di [OSCURATO:PERSONA], fondata su una serie di inadempienze, solo in minima parte valutate dal Tribunale di Pesaro; 4. il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza ( recte : dell’ordinanza) per vizio di costituzione del giudice (art. 158, cod. proc. civ.) in quanto dal fascicolo di ufficio risulta che il Collegio ha deciso in data 03/10/2019, prima della sua designazione, avvenuta solo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. il quinto motivo denuncia nullità della sentenza ( recte : dell’ordinanza) per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 276, cod. proc. civ.) poiché la causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale mentre la discussione si è svolta davantial giudice istruttore che ha trattenuto la causa in decisione; 6. il sesto motivo denuncia la nullità del procedimento e della sentenza (recte: dell’ordinanza) per violazione dell’art. 275, secondo comma, cod. proc. civ., perché la causa non è stata discussa davanti al Collegio benché la ricorrente ne avesse fatta esplicita richiesta nel precisare le conclusioni (come trascritto nel verbale d’udienza del 03/07/2019); 7. il primo motivo è infondato; 7.1. va data continuità al principio di diritto per il quale , i n tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - nella versione, applicabile ratione temporis , anteriore al d.lgs . 10 / 10 / 2022 , n. 149 - sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ. (Sez. 2, Ordinanza n. 8045 del 21/03/2023, Rv. 667501–01; in termini, Cass. 06/10/2023, n. 28204).Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha giustamente ritenuto ammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione dopo avere verificato il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo con riferimento alla notifica della citazione in opposizione; 8. il quinto e il sesto motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati, il che comporta l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo; 8.1. va ribadito il principio di diritto - al quale il Tribunale di Pesaro non si è attenuto, e che il Collegio condivide e al quale intende dare seguito, in assenza di ragioni per preferire una diversa soluzione della questione processuale - anche di recente enunciato da questa Corte (Cass. nn. 13856/2022, 25882/2023) secondo cui « [l] e controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza». Sulla scia di Cass. Sez. U. , n. 12609/2012, tale ultima pronunzia ha chiarito, in motivazione, che «[...] l’art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni(cfr. al riguardo la pronuncia delle Sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”)»; 9. in conclusione, accolti il quinto e il sesto motivo, rigettato il primo motivo, assorbiti gli altri, l’ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Pesaro, che provvederà alla rinnovazione della discussione e della decisione della causa in composizione collegiale, ed anche a regolare le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tri
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