CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 24189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. uditi i difensori E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di ricettazione (capo 2) e detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina (capo 1) e di ricettazione della somma di C 182.610, di illecita provenienza, occultata nella propria autovettura (capo 3). Con ordinanza depositata in data 25 giugno - 16 luglio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato la misura in relazione al capo 3 e, nel resto, l'ha sostituita con la misura degli arresti domiciliari. All'esito di perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, i carabinieri rinvenivano, all'interno di vano motore di auto Fiat 127 custodita nel garage dell'abitazione, una pistola calibro 38 special con matricola abrasa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 41 testo unico leggi di pubblica sicurezza. L'ordinanza impugnata aveva ritenuto legittima la perquisizione domiciliare, all'esito della quale era stata rinvenuta l'arma comune da sparo, ma in assenza del necessario requisito di legittimità costituito dalla notizia della presenza di armi. L'effettivo rinvenimento, ex post, di armi non prova la sussistenza, ex ante, di notizia in ordine alla presenza di armi. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. L'indagato aveva spiegato di aver acquistato l'auto mediante asta on line, e di non aver mai avuto contezza del fatto che all'interno del vano motore era occultata un'arma comune da sparo. Le condizioni dell'arma, come descritte dalla relazione del consulente balistico, conferma quanto affermato dall'indagato. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. Il primo e secondo motivo, sotto diversi profili, riguardano il giudizio sulla gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 2 dell'imputazione provvisoria. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 41 t.u.l.p.s. e quindi la illegittimità della perquisizione domiciliare effettuata in assenza di indizi di reato. Il motivo è manifestamente infondato. In diritto, si deve premettere che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che "L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 18438 del 28/04/2006, Proietti,Rv. 234672;Sez. 6, n. 37800 del 23/ 6/2010, MiNasri,Rv. 248685;Sez. 1, n. 23674 del 10/05/2011, Gentile, Rv. 250428; Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, SPAGNOLO, Rv. 278031). Tanto più, nel caso, come il presente, nel quale il sequestro riguarda una res - arma comune da sparo clandestina - che non può essere detenuta (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204643). Si deve poi aggiungere che, sul punto, l'ordinanza ha dato atto che il mezzo di ricerca della prova era stato posto in essere sulla base di indicazioni, proveniente da fonte confidenziale, in ordine alla detenzione illegale di armi da parte dell'indagato, situazione che integra quella notizia di reato in materia di armi che legittima, ai sensi dell'art. 41 t.u.l.p.s., gli operatori cli polizia giudiziaria a procedere d'iniziativa a perquisizione. In particolare, si è precisato che anche un esposto anonimo, che è diverso dalla informazione confidenziale che proviene da soggetto noto all'operatore di polizia giudiziaria, è elemento che legittima la polizia giudiziaria ad attivarsi per ricercare elementi utili a darne riscontro, così da poter iniziare le indagini preliminari (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239695), e dunque integra quella notitia criminis che legittima, se relativa a reati che destano serio allarme sociale come quelli in materia di armi, la polizia giudiziaria a procedere d'iniziativa alla perquisizione.Il secondo motivo ha contestato la fondatezza del giudizio in ordine alla consapevolezza, in capo all'indagato, della presenza, nel vano motore dell'auto, della pistola. Il motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha considerato non attendibile la versione resa dall'indagato circa la sua buona fede avendo acquistato l'auto on line e non avendo mai avuto modo di aprire il vano motore ed ha indicato, come dato indiziario di una collocazione solo recente della pistola dove è stata trovata, l'assenza di polvere sull'auto, il motivo ha riproposto la versione dell'indagato, rilevando che era stato documentato l'acquisto nel settembre 2020, che la pistola era nascosta nel vano della ruota di scorta ed era stata rinvenuta in precario stato di conservazione. Si tratta, all'evidenza, di argomentazioni attinenti al merito e che sollecitano il collegio ad una rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. 2. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio sulle esigenze cautelari, con riguardo, in particolare, alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato. A fronte della motivazione dell'ordinanza, che ha fondato il giudizio sulla gravità del fatto, sul comportamento processuale e sui pregiudizi connessi alla violazione di provvedimenti interdittivi da manifestazioni sportive, il motivo ha contestato la fondatezza dei rilievi, osservando che il comportamento processuale era congruo rispetto alla manifestata buona fede e quindi alla impossibilità di dare collaborazione alla polizia giudiziaria, e che l'indagato era gravato solo da una, contestata, violazione del Daspo. Si tratta, ancora, di argomenti di merito, che, tra l'altro, non si confrontano col rilievo delle modalità del fatto, che riguarda la detenzione illegale di arma clandestina, né denunciano, quanto alle violazioni del daspo, travisamento dei dati desumibili dal fascicolo. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm