CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/tee conclusioni del PG L. rL L'i vt gtsk c..TV).• [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione subita in custodia cautelare in carcere dal 01/02/2014 al 14/05/2014 e agli arresti domiciliari fino al 07/11/2014. L'istante era stato tratto in arresto perché accusato di utilizzo fraudolento di carte di credito, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA]. In sede di interrogatorio di convalida, negava ogni responsabilità e contestava gli addebiti. 2. All'atto dell'arresto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Vasa si trovava in auto con il [OSCURATO:PERSONA], soggetto già noto ai Carabinieri per reati relativi alla clonazione di carte di credito. Seguiti dai militari, i due venivano visti entrare in un negozio di telefonia, chiedere alla commessa qualcosa, il Vasa estrarre il portafogli e porgere alla commessa una carta. Usciti dal negozio, erano bloccati dai Carabinieri i quali recuperavano dalle mani del Vasa una carta di credito Paypal e uno scontrino POS con numero parziale ....8952 per transazione di euro 470 che risultava negata; il Vasa era anche in possesso della carta Chebanca. La commessa aveva riferito che entrambi gli uomini intendevano acquistare un telefonino Samsung del valore di euro 470, che la carta Paypalera stata data dal Vasa e che la transazione era stata per l'appunto negata. 3. Dopo la condanna in primo grado, la Corte di appello dichiarava la nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza di condanna. Ciò in quanto il perito aveva accertato che le due carte in possesso del Vasa erano autentiche, non clonate, e che nessuna delle due era stata utilizzata per la transazione poi negata, inerente l'acquisto del cellulare e lo scontrino POS, transazione effettuata con carta clonata. Nel capo di imputazione non si poteva evincere quale fosse la carta di credito oggetto specifico dell'incriminazione. I Carabinieri, dal canto loro, avevano riferito che le due carte in possesso dell'imputato (Paypal n.....7012 e Chebanca) erano a lui intestate, mentre la carta di credito di cui allo scontrino Pos (USA [OSCURATO:PERSONA]) era clonata, come accertato anche dal perito, in sede di giudizio d'appello. Diversamente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - che era condannato perché le quattro carte di credito a lui sequestrate erano clonate - il Vasa veniva assolto dal Tribunale di Roma. 4. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ravvisato la causa ostativa all'invocato indennizzo nella circostanza che, all'atto del controllo degli operanti, il Vasa detenesse l'anzidetto scontrino, relativo ad uso di carta clonata, la quale non è stata di fatto rinvenuta e che, a detta della Corte di appello di Roma, sarebbe «passata di mano subito tra i due complici e/o celata da qualche parte». Il possesso dello scontrino, ha quindi «segnato lo stato di detenzione e il suo mantenimento a carico del Vasa». 5. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che deduce violazione dell'articolo 314 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione. Questa è intrisa di pregiudizio nei confronti dell'istante, perché non ha tenuto conto che egli, in sede di interrogatorio, ha negato che lo scontrino fosse stato rinvenuto nelle sue mani e che è materialmente impossibile che l'utilizzo della carta Paypal, durante il tentativo di acquisto, avesse potuto generare lo scontrino in questione. Sarebbero stati i Carabinieri a forzare la ricostruzione dei fatti. Essi non si sono accorti che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] celava all'interno di un pacchetto di fazzoletti, occultato all'interno dei propri calzini, la carta clonata che aveva generato lo scontrino in questione. 6. In data 13/06/22, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto e nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, che sia rigettato. 7. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 3. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato come la condotta dell'istante, seppur non rilevante ai fini del riconoscimento della penale responsabilità, sia connotata da grave imprudenza e/o negligenza, idonea a dar causa o a concorrere all'adozione della misura cautelare e al mantenimento della stessa, richiamando le circostanze evidenziate nel verbale di arresto di cui si è dato cenno nell'esposizione in fatto e che la Corte territoriale ha dettagliatamente richiamato nel contenuto dell'impugnata ordinanza (pp. 4, 5 e 6). [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, in ossequio al principio di autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638 - 01) ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale. Tanto premesso, appare non illogico il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale nel rigettare l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. In conclusione, la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela intrinsecamente coerente e rispettosa dei criteri di valutazione che governano il procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la rifusione delle spese in favore dell'amministrazione resistente che vanno liquidate in complessivi euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione resistente che liquida in