CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6544/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti LUZZARI MAUROe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1109/2021 depositata il07/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brescia, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di due terreni siti in Polpenazze del Garda. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 2149/2018, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1109/2021, la Corte di Appello di Brescia riformava la decisione di prime cure e rigettava la domanda di usucapione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a settemotivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., la seguente proposta: “INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brescia, invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di due terreni siti in Polpenazze del Garda. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 2149/2018, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1109/2021, la Corte di Appello di Brescia riformava la decisione di prime cure e rigettava la domanda di usucapione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di Appello abbia ritenuto insufficienti gli elementi di fatto da essi addotti a sostegno della domanda di usucapione. Con il secondo motivo, i ricorrenti contestano l’apparenza della motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto insufficiente, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, la mera coltivazione del fondo. Con il terzo motivo, i predetti soggetti lamentano la mancata valorizzazione dell’identità della tipologia di coltivazione con quella esercitata sugli altri vicini terreni di loro proprietà. Con il quarto motivo, evidenziano che le circostanze di fatto addotte a sostegno della pretesa azionata erano state provate e non erano, comunque, state contestate specificamente da parte convenuta. Con il quinto motivo, censurano la decisione di seconde cure nella parte in cui essa avrebbe ritenuto decisiva, ai fini del riconoscimento della proprietà delle aree di cui è causa in capo agli odierni controricorrenti, una offerta di regolarizzazione catastale proveniente da un tecnico incaricato dalla parte ricorrente. Infine, con il sesto e settimo motivo, i due ricorrenti lamentano che la Corte di Appello abbia ritenuto assente la prova dell’animus possidendi sulla base di una valutazione non estesa al ventennio antecedente alla domanda, ma limitata agli ultimi anni del periodo utile ad usucapionem. Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che “… gli elementi raccolti non sono affatto sufficienti per fondare la declaratoria di usucapione” (cfr. pag. 10 della sentenza), in quanto i testi avevano reso deposizioni generiche, non idonee a dimostrare l’esercizio di un possesso uti dominus in capo all’originaria parte attrice. Ha poi aggiunto che “… il semplice dato della coltivazione non è di per sé sufficiente, nel caso concreto il consulente dava atto che sulla porzione del mapp. 2911 oggetto di domanda di usucapione erano presenti solo 5 olivi di cui uno a vaso cespugliato e 4 policonici e che sulla porzione del mapp. 2092 oggetto di domanda di usucapione vi erano tre olivi nettamente più giovani rispetto a quelli insistenti sul resto della proprietà attorea” (cfr. pag. 12). Ha quindi affermato che il dato della coltivazione è poco rilevante, “… in quanto i fondi di tutte le parti in causa sono destinati alla stessa tipologia di coltivazione” (cfr. pag. 13), e considerato che “… il consulente non riscontrava neppure la dedotta, ma comunque irrilevante, omogeneità tra la coltivazione del mapp. 2090 attoreo e le coltivazioni nelle due aree oggetto di rivendica (cfr. pagine 11 e 12 della relazione e pagina 10 del supplemento peritale)” aggiungendo che “… neppure è vera l’affermazione secondo cui le aree rivendicate sono alla stessa altezza del mapp. 2090 formando con esso un unico lotto”, trattandosi piuttosto di aree con duplice pendenza, “… non allineate con i terreni di cui era chiesta l’usucapione” (cfr. ancora pag. 13 e s.). La Corte di merito ha poi escluso il conseguimento della prova che alle aree oggetto della domanda si potesse accedere solo dalla proprietà della parte attrice in prime cure, evidenziando che “Premesso che dalle fotografie pare evidente che si tratta di spazi aperti, il c.t.u. accertava che alla porzione del mapp. 2911 (porzione triangolare) si poteva accedere tramite strada di campagna insistente sul mapp. 6646 di proprietà di terzi e dasudovest direttamente da via Bobbio, mentre alla porzione del mapp. 2092 (striscia di mq. 150) si poteva accedere da nord attraverso una strada percorribile e da sud da via Bobbio; nel supplemento ribadiva la falsità dell’assunto attoreo sul punto, dal momento che tutto il vasto lotto di proprietà dei convenuti era perimetrato da agevoli direttrici varie e che dunque i convenuti potevano accedere alle aree controverse da tutti i punti cardinali” (cfr. pag. 14). Rispetto a tale articolata disamina, la parte ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza considerare il duplice principio, che merita di essere ribadito, per cui: 1)il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013, Rv. 627790); 2)“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). A ciò deve aggiungersi che l’ulteriore ratio decidendi evidenziata dal giudice di merito, secondo cui gli attori avevano sollecitato nel 2005 al Sindaco una variante per rendere edificabile il loro terreno, depositando una planimetria in cui non erano indicate le porzioni oggetto della domanda di cui è causa, non risulta neppure attinta specificamente dalle censure oggi proposte. Sul punto, va ribadito che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U , Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, con la sola precisazione che l’ultima frase in essa contenuta (“Peraltro, le censure si risolvono comunque nella prospettazione di”) è frutto di un mero refuso di battitura. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto essa è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par