CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 17866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/09/2025 la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 27/03/2024 – che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309del 1990 –, esclusa la continuazione, rideterminava la pena e confermava nelresto la sentenza impugnata.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen., nonchécontraddittorietà della motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale haescluso l’applicabilità della circostanza attenuante cosiddetta del lucro edell’evento di speciale tenuità, valorizzando il profitto percepito dall’imputato e laparticolare gravità del danno arrecato alla salute pubblica, in ragione dell’altaqualità della sostanza stupefacente ceduta e delle complessive modalità dicommissione del fatto; che in tal modo ha reso una motivazione in se stessacontraddittoria, atteso che già nel corso del giudizio di primo grado il fatto,originariamente contestato ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, era statoriqualificato nella fattispecie meno grave di cui al comma 5 della stessa norma;che, dunque, il fatto di reato oggetto del presente procedimento è stato giàqualificato come di particolare tenuità, alla luce di un’analisi complessiva dellecircostanze concrete, utilizzando elementi sovrapponibili a quelli che la Corteterritoriale ha valorizzato per affermare l’inapplicabilità al caso di specie dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., segnatamente, la qualitàe la quantità della sostanza stupefacente ceduta, il corrispettivo percepito e lecircostanze complessive che hanno connotato la condotta; che, in definitiva, lasentenza impugnata non costituisce una c.d. doppia conforme della decisione diprimo grado, tenuto conto che le due decisioni non hanno adottato i medesimicriteri nella valutazione delle prove.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62, n. 6, cod. pen. Rileva che ilPinzari, poco dopo l’arresto aveva deciso di devolvere la somma di euro 500,00in favore della comunità terapeutica di [OSCURATO:PERSONA]; che la Corte territoriale,a fronte di tale condotta risarcitoria, ha escluso l’applicabilità della invocatacircostanza attenuante, in ragione della impossibilità in concreto di quantificarela lesione alla salute pubblica derivata dal reato; che una siffatta interpretazionerestrittiva dell’art. 62, n. 6, cod. pen. è foriera di effetti in malam partem aidanni dell’imputato; che, in ogni caso, la norma, facendo riferimentogenericamente al danno, è riferibile alla lesione di qualsiasi bene giuridico, anchedi natura non patrimoniale, come al salute pubblica, che qui viene in evidenza,previa liquidazione del danno in termini monetari; che, dunque, unainterpretazione lineare della norma non consente di limitarne a priori la portata,escludendo i fatti di reato da cui sia derivato un danno non patrimoniale.La difesa contesta anche il secondo profilo in ragione del quale è stataesclusa l’applicabilità della circostanza attenuante in discorso, individuato dallaCorte di appello nel fatto che il versamento della somma di denaro in favore dellacomunità di recupero di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe in grado di inciderepositivamente sulle conseguenze dannose per la collettività della cessione distupefacente posta in essere. Evidenzia, in proposito, come debba ritenersisussistente il ravvedimento operoso nella condotta di un imputato, condannatoper il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, che abbia effettuato unversamento di euro 500,00 in favore di una comunità terapeutica, sol che siconsideri che, per un verso, ha riconosciuto il disvalore sociale della propriacondotta e, per altro verso, tenuto un atteggiamento di ravvedimento propriodevolvendo una somma (non irrisoria) ad un’istituzione che si occupa di soggettitossicodipendenti.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, con riferimento allasostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui alla legge n. 689del 1981. Osserva che la motivazione spesa dalla Corte territoriale per negare lasanzione sostitutiva non ha tenuto in giusta considerazione la ratio dell’istitutoinvocato; che, invero, non vi è nessuna norma che preveda che i precedentipenali siano ostativi all’applicazione di una pena sostitutiva; che parimenti,l’applicazione di una pena sostitutiva di pena detentiva breve, che avrebbepotuto essere diversa dalla pena pecuniaria chiesta dalla difesa, avrebbeconsentito l’esecuzione immediata della pena, consentendo anche un controllosull’imputato, senza attendere l’incardinarsi del procedimento avanti al [OSCURATO:PERSONA] competente, a distanza di anni rispetto alla data di commissionedel reato.2.4. In data 26/03/2026, è pervenuta articolata memoria di replica, con cuisi specificano ulteriormente i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.1.1. Il primo motivo deve essere respinto, perché infondato.Invero, la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante dicui all’art. 62, n. 4, in considerazione i) del prezzo ricavato dalla cessione (pari a180 euro, giudicata somma non modica) e ii) dell’elevata purezza della cocainaceduta (pari all’88,8%, idonea a ricavare undici dosi e, dunque, a dar luogo aripetute assunzioni), elementi questi ritenuti indicativi della assenza dellaspeciale tenuità, sia con riferimento al lucro perseguito, valutato di consistenzaeconomica non trascurabile, che al pericolo cui il bene giuridico dell’altrui saluteè stato esposto, ritenuto certamente non tenue.Rispetto a tale percorso argomentativo, la censura articolata dalla difesa –che evidenzia una presunta contraddittorietà della motivazione, in quanto ilgiudice di appello avrebbe utilizzato gli stessi elementi, che avevano consentitoal giudice di primo grado di inquadrare il fatto nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per negare l’applicabilità della invocatacircostanza attenuante – non coglie nel segno. Invero, la giurisprudenza dilegittimità ha avuto modo di precisare che, se, per un verso, è vero che lacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con lafattispecie di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990(Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 – 02), per altro verso, èaltrettanto vero che dalla qualificazione del fatto nell’ipotesi lieve di cui al comma5 dell’art. 73 cit. non consegue automaticamente il riconoscimento dellacircostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui si discute,essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sial’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, sia lagravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez.3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097 – 01). La necessità di unsiffatto duplice accertamento in relazione al caso concreto è stata efficacementeevidenziata nell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte sopra richiamato, incui è ben chiarito che «il riconoscimento di tale attenuante nel caso concretoresta tuttavia affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudicedi merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entitàdel lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravitàdell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata», con laprecisazione che tale ultimo elemento deve essere riferito alla nozione di eventoin senso giuridico, «idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante,purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestiada risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autoredel fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito».Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi su cui hafondato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante, invocata dalladifesa, con una motivazione versata in fatto, logica e affatto contraddittoria, che,dunque, non è censurabile in sede di legittimità.1.2. Analoghe considerazioni devono esser svolte con riferimento al secondomotivo di ricorso, con cui la difesa si duole del mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.Sul punto, il provvedimento impugnato ha, innanzitutto, richiamato lagiurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 23395 del 26/03/225, Ravalli, n.m.;Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv. 260290 – 01), che distingue tra le duediverse ipotesi previste dall’art. 62, n. 6, cod. pen., quella del risarcimentointegrale del danno prima del giudizio e quella del cosiddetto ravvedimentooperoso, che consiste nell’essersi l’autore del reato – prima del giudizio e fuoridel caso preveduto nell’art. 56, comma 4, cod. pen. – adoperatospontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenzedannose o pericolose del reato; ha, poi, evidenziato come le due circostanzeabbiano sfere di applicazione autonome, atteso che l’una è correlata al dannointeso in senso civilistico, vale a dire alla lesione patrimoniale o anche nonpatrimoniale, ma economicamente risarcibile, mentre l'altra si collega al dannocosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizioeconomicamente risarcibile, che intimamente ineriscono alla lesione o al pericolodi lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata; ha, infine,affermato di condividere le conseguenze di una siffatta impostazione, nel sensoche le due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate, con ununico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio – nei quali lacondotta del colpevole, successiva alla emissione del reato, abbia distintamenterealizzato le autonome previsioni normative – non sono tra loro fungibili népossiedono reciproca capacità integratrice, di talchè che il parziale risarcimentodel danno, che non attenui il reato secondo la prima previsione, non può esserevalutato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi.Tanto premesso, ritiene il Collegio che la motivazione del provvedimentoimpugnato vada emendata nella parte in afferma che il danno alla salutepubblica nella sua accezione generalizzata non sia liquidabile, atteso che essopuò, invece, essere liquidato in via equitativa. Nel caso di specie, tuttavia, ilricorrente ha versato la somma di denaro di euro 500 in favore della comunitàterapeutica, ma non ha provveduto a risarcire l’acquirente per i dannicagionatigli con la cessione della sostanza stupefacente, di talché, in assenza delrisarcimento integrale del danno, l’invocata circostanza attenuante non puòtrovare applicazione.Con riferimento al ravvedimento operoso, invece, il riconoscimento dellacircostanza attenuante in discorso, nei reati in materia di stupefacenti,presuppone innanzitutto un giudizio di reversibilità del danno in concretoarrecato alla parte lesa e, in secondo luogo, l’attivarsi del reo, non già in unadirezione qualsiasi, purché dimostrativa della sua qualità di "ravveduto", ma inquella specifica orientata ad elidere, o a ridimensionare, il danno o il pericolo,conseguente all’immissione sul mercato o alla consegna al consumatore, diquella specifica partita di stupefacente oggetto della contestazione (Sez. 4, n.23395/2025, cit.; Sez. 4, n. 26548 del 06/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 6,n. 6863 del 07/03/1994, Sut, Rv. 198743 – 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che difettasse proprio ildiretto collegamento della condotta indice di ravvedimento con le conseguenzedello specifico reato oggetto di contestazione. Dunque, la somma di 500 euroversata in favore della comunità di [OSCURATO:PERSONA] non è stata ritenuta idonea adelidere o attenuare le conseguenze dannose del reato, essendo stata, peraltro,valutata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In altritermini, il ricorrente avrebbe dovuto risarcire lo Stato, che rappresenta l’interacomunità nazionale, per il pericolo derivato dall’immissione nel mercato dellasostanza stupefacente ovvero il consumatore al quale ha ceduto la cocaina incontestazione, per cercare di elidere o ridimensionare il danno o il pericolocagionato, non certo una struttura che cura il recupero di singoli soggetti.Anche in questo caso, si tratta di motivazione che si fonda su unavalutazione in fatto, della quale il giudice di merito ha offerto una giustificazione,che risulta adeguata, oltre che non manifestamente illogica, per cui non puòessere censurata in questa sede.1.3. Infondato, infine, risulta anche il terzo motivo.Va, innanzitutto, premesso che la sostituzione della reclusione con una penasostitutiva non costituisce diritto dell’imputato, rientrando nell’ambito dellavalutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanzadei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro le modalitàdel fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.Tale principio, affermato con riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinatedall’originario art. 53 legge n. 689 del 1981, deve ritenersi certamenteapplicabile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativaintrodotta continua a subordinarne la sostituzione a una valutazione giudizialeancorata ai parametri di cui all’art. 133 citato. Ciò significa che la richiesta disostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato impone al giudice dimotivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti,Rv. 287321 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese,Rv. 286031 – 01; Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, dep. 2024, Sanna,Rv. 285727 – 01), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplatinell’art. 133 cod. pen., potendo la sua discrezionalità essere esercitataevidenziando gli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia dellasanzione. Come di regola accade allorquando il giudice di merito è chiamato asvolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce dei parametriindicati nell’art. 133 cod. pen., la conclusione raggiunta, avendo riguardo allaspecificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata,ad ogni sindacato in sede di legittimità.Trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all’impiego dei richiamaticriteri legali, il giudice di merito ha l’obbligo di informare ad essi la propriavalutazione e di darne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sulpunto può essere esercitato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Nel caso di specie, rileva il Collegio che la motivazione della sentenzaimpugnata, in punto di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato,sia del tutto congrua, avendo la Corte territoriale ritenuto preminente, ai finidella esclusione della sostituibilità, per un verso, le modalità organizzate dellacondotta criminosa e l’intensità del dolo manifestato nella commissione del reatoper cui si procede, da cui ha evinto lo stabile inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in ambientidediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e, per altro verso, i precedenti penalidai quali il ricorrente risulta gravato, anche specifici, oltre che commessi in epocarecente, da cui ha tratto la convinzione in ordine alla non occasionalità dellacondotta. Ha, dunque, ritenuto tali elementi idonei a formulare un giudizioprognostico sfavorevole sull’osservanza delle prescrizioni, nonchè indicativi dellapersistente pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], anche in considerazione della elevataintensità della deliberazione criminosa, sintomatica della pervicacia neldelinquere, considerato che l’imputato ha delinquito, nonostante potesse contaresu introiti derivanti dall’attività lavorativa svolta, di talchè ha giudicato chel’attività delinquenziale svolta costituisse espressione della sua disinibizione,finalizzata all’arricchimento illecito, pur in assenza di precarietà economica o dibisogno.Del resto, se è vero che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi,il giudice, pur a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, non può argomentare la prognosi negativa circa l’adempimento delleprescrizioni da parte dell’imputato avendo riguardo solo ai suoi precedenti penali,è altrettanto vero che può trarre elementi di valutazione anche dalla natura e dalnumero degli stessi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 4, n.33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741 – 01), come è avvenuto nel caso dispecie, dove, peraltro, oltre ai precedenti specifici e recenti – ritenuti indicatividella non occasionalità della condotta criminosa e, dunque, valutati qualielementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalitàrieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva edell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025,Held, Rv. 288658 – 01) – sono state considerate anche le modalità organizzatedella condotta e l’intensità del dolo.Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale è articolato,congruo e coerente con i dati di fatto presi in considerazione, dai quali ha trattoun giudizio inferenziale, che, in quanto non illogico e contraddittorio, non puòessere censurato in questa sede di legittimità.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]