Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22713/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 luglio 2022, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando gli artt. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., 665, 666 e 674 cod. proc. pen., il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dallo stesso Tribunale, con sentenza di condanna del 16 ottobre 2012, divenuta irrevocabile il 19 marzo 2015, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna infitta con la stessa sentenza per il delitto di evasione accertato il 26 aprile 2012.

La revoca era ricondotta al fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo la concessione del suddetto beneficio, aveva riportato condanna alla pena di un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, in forza della sentenza emessa il 23 dicembre 2014 dalla Corte di appello di Catanzaro, per delitti anteriormente commessi, e che la pena inflitta, cumulata a quella precedentemente inflitta, superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. 2.

Il difensore della persona condannata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce sia violazioni degli artt. 163, 164, 168 cod. pen. e 665, 666, 674 cod. proc. pen., sia carenza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 654 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero, nel caso in esame la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza più antica non è stata ~i dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., cioè sulla base del rilievo di una ipotetica violazione, da parte del giudice della cognizione, dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., che vieta una seconda concessione del beneficio quando la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata precedentemente, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha giustamente revocato la sospensione di cui alla prima sentenza in applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, cioè sulla base del rilievo che, entro il quinquennio dalla irrevocabilità - 19 marzo 2015 - della sentenza recante la concessione del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una condanna per delitti che aveva commesso anteriormente alla sentenza di concessione del beneficio, e che la pena inflitta, cumulata a quella precedentemente inflitta, superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. 2.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 luglio 2022, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava, richiamando gli artt. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., 665, 666 e 674 cod. proc. pen., il beneficio della sospensione condizionale che era stato concesso dallo stesso Tribunale, con sentenza di condanna del 16 ottobre 2012, divenuta irrevocabile il 19 marzo 2015, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna infitta con la stessa sentenza per il delitto di evasione accertato il 26 aprile 2012. La revoca era ricondotta al fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo la concessione del suddetto beneficio, aveva riportato condanna alla pena di un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, in forza della sentenza emessa il 23 dicembre 2014 dalla Corte di appello di Catanzaro, per delitti anteriormente commessi, e che la pena inflitta, cumulata a quella precedentemente inflitta, superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. 2. Il difensore della persona condannata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce sia violazioni degli artt. 163, 164, 168 cod. pen. e 665, 666, 674 cod. proc. pen., sia carenza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 654 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che, in base alla giurisprudenza di legittimità, la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non fossero state note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Invero, nel caso in esame la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza più antica non è stata ~i dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., cioè sulla base del rilievo di una ipotetica violazione, da parte del giudice della cognizione, dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., che vieta una seconda concessione del beneficio quando la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata precedentemente, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. L'ordinanza impugnata, infatti, ha giustamente revocato la sospensione di cui alla prima sentenza in applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. e dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, cioè sulla base del rilievo che, entro il quinquennio dalla irrevocabilità - 19 marzo 2015 - della sentenza recante la concessione del beneficio, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato una condanna per delitti che aveva commesso anteriormente alla sentenza di concessione del beneficio, e che la pena inflitta, cumulata a quella precedentemente inflitta, superava il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 22713/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris