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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33983/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5341/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) S.P.A., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 809 del 12/12/2022 della Corte d’Appello di Messina; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18 / 11 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditoil difensor e del ricorrente e lett e le memori e delle parti .

F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare n. 212/1992 R.G.

Esec. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto intrapresa nei suoi confronti e, in particolare, contestava il credito dei creditori inter- venuti. 2.Il predetto Tribunale, con la sentenza n. 688 del 4/10/2017, rigettava l’opposizione exart. 615 c.p.c. 3.Adita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Palermo, con la sen- tenza n. 809 del 12/12/2022 resa in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa da Banco di Sicilia, già Banca del Sud) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pure avente causa da Banco di Sicilia), respingeva l’impugnazione e confermava la de- cisione di primo grado. 4.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassa- zione, fondato su tre motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 5.Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, con- cludeva per l’inammissibilità del ricorso. 6.Le parti depositavano memorie exart. 378 c.p.c.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.È superfluo illustrare i motivi del ricorso, perché l’impugnazione è inammissibile, in quanto tardivamente introdotta. 2.Il ricorso, difatti, è stato notificato il 7/3/2023, ma la sentenza impu- gnata era stata notificata –contrariamente all’opposta asserzione in ricorso –al difensore dell’odierno ricorrente in data 19/12/2022; è evidente, dun- que, il mancato rispetto del termine exartt. 325 e 326 c.p.c. 3.Sono destituite di fondamento le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, il quale sostiene che non sarebbe stata data la prova della notificazione della sentenza d’appello, non essendo state osservate le disposizioni sull’obbligatorio deposito telematico dei file in for- mato “.eml” o “.msg”, i quali soltanto sono idonei a dimostrare l’avvenuta notifica, a differenza dei file in formato “.pdf”. 4.Prescindendo da ogni considerazione sulla predetta tesi, riguardo alla quale può solo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è sempre più incline a ravvisare –a tutto concedere – nella diversità del prescritto for- mato di un atto processuale telematico una nullità sanabile in caso di pie- nezza della garanzia del diritto di difesa del suo destinatario, si osserva che col controricorso sono stati depositati i file della notificazione in formato digitale e che dagli stessi risulta inequivocabilmente dimostrata la notifica della sentenza d’appello in data 19/12/2022 e, di conseguenza, l’intempe- stività della sua impugnazione. 5.Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6.Va solo precisato che, in considerazione delle ragioni della dichiarata inammissibilità, non possono dirsi sussistenti i presupposti per pronunciare, nell’interesse della legge, principi di diritto sulle questioni per le quali era stata disposta la trattazione in pubblica udienza, tra cui la qualificazione di nuovo documento della copia completa rispetto a quella incompleta già pro- dotta, ma pure la qualificazione del danno dall’illegittimità levata di prote- sto, per prospettata erroneità del computo di poste non dovute, quale ex- tracontrattuale. 7.Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5341/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) S.P.A., rappresentatae difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 809 del 12/12/2022 della Corte d’Appello di Messina; udita la relazione della causa svolta all’udienza del 18 / 11 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; uditoil difensor e del ricorrente e lett e le memori e delle parti . F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare n. 212/1992 R.G. Esec. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto intrapresa nei suoi confronti e, in particolare, contestava il credito dei creditori inter- venuti. 2.Il predetto Tribunale, con la sentenza n. 688 del 4/10/2017, rigettava l’opposizione exart. 615 c.p.c. 3.Adita da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Palermo, con la sen- tenza n. 809 del 12/12/2022 resa in contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa da Banco di Sicilia, già Banca del Sud) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., pure avente causa da Banco di Sicilia), respingeva l’impugnazione e confermava la de- cisione di primo grado. 4.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassa- zione, fondato su tre motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 5.Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, con- cludeva per l’inammissibilità del ricorso. 6.Le parti depositavano memorie exart. 378 c.p.c. R [OSCURATO:PERSONA] 1.È superfluo illustrare i motivi del ricorso, perché l’impugnazione è inammissibile, in quanto tardivamente introdotta. 2.Il ricorso, difatti, è stato notificato il 7/3/2023, ma la sentenza impu- gnata era stata notificata –contrariamente all’opposta asserzione in ricorso –al difensore dell’odierno ricorrente in data 19/12/2022; è evidente, dun- que, il mancato rispetto del termine exartt. 325 e 326 c.p.c. 3.Sono destituite di fondamento le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, il quale sostiene che non sarebbe stata data la prova della notificazione della sentenza d’appello, non essendo state osservate le disposizioni sull’obbligatorio deposito telematico dei file in for- mato “.eml” o “.msg”, i quali soltanto sono idonei a dimostrare l’avvenuta notifica, a differenza dei file in formato “.pdf”. 4.Prescindendo da ogni considerazione sulla predetta tesi, riguardo alla quale può solo osservarsi che la giurisprudenza di legittimità è sempre più incline a ravvisare –a tutto concedere – nella diversità del prescritto for- mato di un atto processuale telematico una nullità sanabile in caso di pie- nezza della garanzia del diritto di difesa del suo destinatario, si osserva che col controricorso sono stati depositati i file della notificazione in formato digitale e che dagli stessi risulta inequivocabilmente dimostrata la notifica della sentenza d’appello in data 19/12/2022 e, di conseguenza, l’intempe- stività della sua impugnazione. 5.Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, se- condo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6.Va solo precisato che, in considerazione delle ragioni della dichiarata inammissibilità, non possono dirsi sussistenti i presupposti per pronunciare, nell’interesse della legge, principi di diritto sulle questioni per le quali era stata disposta la trattazione in pubblica udienza, tra cui la qualificazione di nuovo documento della copia completa rispetto a quella incompleta già pro- dotta, ma pure la qualificazione del danno dall’illegittimità levata di prote- sto, per prospettata erroneità del computo di poste non dovute, quale ex- tracontrattuale. 7.Va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 6.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor- rente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camer
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