Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:542
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0775_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 settembre 2022 –
PB / Commissione
(causa T‑775/20) (
1
)
«Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario e alle autorità ucraine – Irregolarità nella procedura di aggiudicazione degli appalti – Recupero degli importi indebitamente versati – Nota di addebito – Amministratore della società – Base giuridica – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Sanzioni amministrative – Presupposti d’applicazione – Impossibilità di infliggere tali sanzioni solo sul fondamento degli articoli 5 e 7 di detto regolamento
(Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 5 e 7)
(v. punti 53‑58, 65‑71)
2.
Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 79)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 82, 83)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno materiale e morale – Onere della prova
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 84, 85)
Dispositivo
1)
La decisione C(2020) 7151 final della Commissione, del 22 ottobre 2020, relativa all’applicazione di una misura amministrativa nei confronti dell’amministratore della società [
riservato
], che ritira gli importi indebitamente percepiti a titolo dei contratti TACIS/2006/101-510 e CARDS/2008/166-429, è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
PB, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(
1
)
GU C 72 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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