CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 27492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 12730/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D.E.M. dii [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 216-220 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società DEM di [OSCURATO:PERSONA] snc (d’ora in poi DEM) gestisce una stazione di rifornimento di carburante nel territorio di Carugate (MI), derivante dalla [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in poi Tamoil). Quest’ultima ha concluso un accordo con le associazioni di categoriadei gestori, denominato “accordo di Colore” nel 2004, poi ribadito nel 2010, con il quale Tamoil si è impegnata ad applicare sconti al prezzo di gestione a favore degli aderenti e dunque di DEM, che si sarebbero, per contro, impegnati a non praticare prezzi alla pompa superiori al massimo consentito. 2.-Il gestore DEM ha però citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Tamoil per ottenere il rispetto di tale accordo e vedersi applicati gli sconti ivi previsti, che, secondo DEM, Tamoil non aveva riconosciuto. In quel giudizio si è costituita Tamoil ed ha eccepito che gli sconti erano però correlati, o meglio subordinati, all’impegno di DEM di non praticare al cliente prezzi superiori al massimale. Inoltre, secondo Tamoil, DEM aveva emesso dichiarazioni unilaterali con cui si riteneva soddisfatta di quanto ricevuto ed affermava di non avere alcunché da pretendere ulteriormente. 3.-Sia il Tribunale di Milano, che poi la Corte di Appello di Milano,hanno accolto la domanda della DEM, e condannato Tamoil al versamento della differenza tra quanto elargito e quanto avrebbe dovuto esserlo in base agli accordi di cui si è detto prima. Ora,avverso tale decisione ricorre Tamoil con due motivi ed ulteriore memoria . DEM si è costituita ed ha chiesto il rigetto con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 1236, 1334 e 1324 c.c., nonché 1362 e ss. c.c. La tesi è la seguente. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato in giudizio gli atti di “rinuncia” da parte di DEM, con i quali la società gestore dell’impianto aveva dichiarato di non avere più alcunchéda pretendere per il presente, salvi i futuri accordi di categoria. Secondo la Tamoil i giudici di appello non hanno tenuto in alcuna considerazione tale rinuncia, o, se anche si volesse ritenere che l’abbiano fatto, non l’hanno chiaramente intesa: da quella dichiarazione infatti avrebbe dovuto discendere pacificamente che, proprio a causa della rinuncia, Tamoil non era più obbligata a versare altro. 5.-Il motivo è infondato. 6.-I giudici di appello hanno interpretato quegli atti non già come transazioni (tantomeno atti unilaterali di rinuncia) ma come atti volti a regolare il rapporto tra un accordo di categoria e l’altro, ossia come accordi volti a coprireil periodo intertemporale tra il 2004, anno in cui è siglato l’accordo sulla cui base agisce DEM, ed il 2010, anno del nuovo accordo. La Corte di Appello (p. 10-11-, punto 3) ritiene che dunque l’accettazione d ella somma di 31 mila euro è stata fatta da DEM, soltanto “una tantum” per coprire quel periodo. Il che significa due cose: che i giudici di merito hanno valutato la questione posta da Tamoil, e non già che l’hanno omessa, ed in secondo luogo che questa ratio– trattarsi di somma una tantum per la v acanza contrattuale - neanche è espressamente contestata qui da Tamoil, che si limita a ribadire la natura di rinuncia ad ogni altra somma, che invece la decisione impugnata ha smentito. 7.-Con il secondo motivosi denuncia violazione dell’articolo 2967 c.c. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di avere provato, depositando un DVD ed altri documenti, che la DEM aveva in realtà praticato ai clienti prezzi del carburante superiori al massimale e ciò dava ragione del perché non era stato poi da Tamoil praticato lo sconto: quest’ultimo era subordinato all’impegno preso da DEM di tenersi nel limite del massimale. Secondo la ricorrente, i giudici di merito avrebbero, da un lato, ritenuto non provato che DEM ha applicato quei prezzi, per altro verso, non considerato però le prove offerte a dimostrazione di tale assunto. 8.-Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. Là dove è volto a mettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, senza peraltro indicarne il contenuto, onde valutare un possibile errore percettivo. Per altro verso, i giudici di merito, sia pure per relationemalla decisione di primo grado, hanno ritenuto che non era dimostrata alcuna relazione tra i maggiori ricavi (aumento del prezzo del carburante) da parte di DEM, edi “minori ricavi “ diTamoil, in quanto quest’ultima non aveva allegato (non già soltanto provato ) (v. p. 12 punto 5) adeguatamente che esistesse una tale relazione (ossia: che, se DEM aumentava il prezzo del carburante,non aveva diritto allo sconto). Ma soprattutto hanno ritenuto il difetto di prova assoluto della pratica commerciale imputata a DEM, tanto è vero che era stata invocata una liquidazione equitativa del danno. Si tratta quindi di un accertamento in fatto qui non censurabile. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 8200,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte