CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03449/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19318/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Messina elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 179/2020 depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].Dott. [OSCURATO:PERSONA] . RG 19318/20Lab. Bertucci-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 179/ 2020 del 30.4.2020 , la Corte d'Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto la domanda nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Messina,volta al pagamento delle prestazioni erogate extrabudget in favore di pazienti oncologici per gli anni 2010 e 2012, sulla considerazione che una valutazione complessiva dei documenti versati in causa consentiva di ritenere provati i pagamenti eseguiti dall'ASP in favore del Laboratorio per le prestazioni oncologiche rese dallo stesso negli anni richiamati. Avverso la predetta decisione il soccombente insta questa Corte per la sua cassazione, sulla base di due motivi seguiti da memoria. Resiste con controricorso e memoria l'intimata. Con la memoria quest'ultima ha segnalato che con sentenza 785/2023 del 26.9.2023 la Corte d'Appello di Messina, adita in revocazione dal Laboratorio oggi ricorrente ai sensi dell'art. 395, n. 4. cod. proc. civ., ha «revocato parzialmente la sentenza oggetto dell'odierno giudizio sulla questione formale della mancanza di prova riguardo al flusso "M" delle prestazioni 048, ma confermando il punto di diritto già riconosciuto dalla stessa Corte di merito, fondato sulla valutazione della documentazione proveniente dall'Azienda anche in ordine all'interpretazione degli artt. 9 del D.A. del 2010 e 15 del D.A. del 2012 e, quindi, confermando la statuizione di rigetto delle domande del Laboratorio di analisi, compensando tra le parti le spese dei due gradi». Sulla base delle riportate circostanze l'ASP ha sottoposto a questa Corte l'interrogativo se la materia del contendere non debba essere dichiarata cessata. RG 19318/20Lab. Bertucci-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza qui impugnata per violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello rilevato d'ufficio una questione senza preventivamente sottoporla al contraddittorio delle parti. Si lamenta, segnatamente, il fatto che il decidente «nel rigettare l'impugnazione per aver ritenuto provati i pagamenti eseguiti dall'ASP in favore del laboratorio diagnostico Bertucci per le prestazioni oncologiche dallo stesso rese negli anni 2010 e 2012 ha dichiaratamente adottato un provvedimento a sorpresa, in quanto tale lesivo del principio del contraddittorio, non avendo mai l'ASP resistente formulato una corrispondente eccezione di pagamento. La Corte territoriale, rilevato d'ufficio l'avvenuto presunto pagamento delle prestazioni, avrebbe dovuto, invece, in ossequio all'art. 101, co. 2 c.p.c., assegnare alle parti un termine per discutere della questione, così da consentire l'esplicarsi del contraddittorio sul punto. Non avendolo fatto, la sentenza è sicuramente nulla». Il secondo motivo di ricorso allega l'omesso esame di un fatto decisivo. Si lamenta, segnatamente, che sulla scorta di quanto innanzi esposto con il primo motivo di ricorso, «emerge anche il grave vizio motivazionale in cui è incorso il giudice di secondo grado: a causa di una totalmente erronea interpretazione delle risultanze processuali e stato desunto l'avvenuto pagamento delle prestazioni 048 erogate negli anni 2010 2012, circostanza, in realtà, mai verificatasi». 3. Rispetto , tuttavia , all'invocata disamina dei motivi, su cui il ricorrente insiste anche con la memoria, assume rilevanza preliminare il fatto, segnalato da controparte nella propria memoria, che la sentenza per cui è oggi è ricorso è stata fatta oggetto di revocazione con la successiva sentenza 785/2023 del 26.9.2023 RG 19318/20Lab. Bertucci-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. Marulli della medesima Corte d'Appello adita dal Laboratorio soccombente ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. In considerazione perciò della sua avvenuta revocazione –che, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza prodotta in atti in allegato alla memoria, non è stata tuttavia parziale, in quanto la fase rescindente si è conclusa con la totale espunzione del deliberato dall'ordinamento giuridico –si impone la regolazione della fattispecie alla luce del consolidato principio secondo cui «la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo –e alla domanda originariamente formulata – che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità,mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto» (Cass., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10553 ). Ed è pacifico che la cessazione della materia del contendere debba essere rilevata, per la ragione suindicata, anche di ufficio in sede di legittimità. 4. Pronunciando sul ricorso, ne va perciò dichiarata l'inammissibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese possono essere compensate ricorrendone,in considerazione del fatto sopravvenuto, i presupposti secondo Corte Cost. sent. 77 del 2018. P.Q.M. RG 19318/20Lab. Bertucci-[OSCURATO:PERSONA] Estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso, lo dichiara inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di cons