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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44109/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/01/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di ricettazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie (si veda, in proposito, pag. 3 sulle modalità di acquisto del motociclo, avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] in una data imprecisata, da un soggetto straniero non identificato, per l'esigua somma di 500 euro, tutte circostanze che, unitamente al tentativo di fuga dell'imputato alla vista degli operanti, appalesano la consapevolezza dello stesso circa la provenienza illecita del bene acquistato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/01/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la qualificazione giuridica del fatto come delitto di ricettazione, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie (si veda, in proposito, pag. 3 sulle modalità di acquisto del motociclo, avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] in una data imprecisata, da un soggetto straniero non identificato, per l'esigua somma di 500 euro, tutte circostanze che, unitamente al tentativo di fuga dell'imputato alla vista degli operanti, appalesano la consapevolezza dello stesso circa la provenienza illecita del bene acquistato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 44109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris