CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 maggio 2022
Cassazione n. 08084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa il 15 maggio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90. Il compendio indiziario si fonda sugli esiti di una attività di indagine protrattasi, da novembre 2019, per otto mesi e che si è articolata in intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di osservazione pedinamento e controllo, sequestri di sostanza stupefacente e segnalazioni ex art. 75 d.P.R. 309/95. Estrema rilevanza hanno, poi, assunto, sulla base della ricostruzione dei fatti fornita nell'ordinanza impugnata, le dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che, per conto del [OSCURATO:PERSONA], aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] 100 gr. di cocaina alla settimana, quantitativo che, nei mesi da luglio a settembre 2019, triplicava. L'ordinanza impugnata ha sottolineato come, dalle suindicate attività di indagine, era emerso che la Fustolo, dopo l'arresto del marito, aveva preso in mano le redini del sodalizio da loro gestito, indirizzando e dirigendo la collaudata attività di spaccio degli affiliati (avente oggetto per lo più cocaina, ma talvolta anche hashish ed eroina), organizzandone gli orari in base a turni di reperibilità, fissando la paga di pusher e custodi, arruolando nuovi associati, risolvendo gli inconvenienti dovuti a indagini delle forze dell'ordine e altri imprevisti, nonché gestendo in prima persona i rapporti con i principali fornitori del gruppo, rappresentati, sino al febbraio 2020, da [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del LV difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito del presente procedimento la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è emersa solo a seguito delle dichiarazioni del collaboratore sopra indicato, il quale, tuttavia non può essere ritenuto credibile. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di appartenere al clan dei Bidognetti, e, nel contempo, di portare duemila euro mensili ai membri del clan rivale dei Casalesi. E lo stesso è a dirsi per un'ulteriore affermazione che coinvolge l'odierno ricorrente, il quale, nello stesso momento, si sarebbe addirittura alleato con entrambi i clan citati. Non solo, secondo l'impostazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nel frattempo membro del gruppo capeggiato dalla Fustolo. La contraddittorietà delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto anche l'episodio relativo al sequestro di persona subito dallo stesso, avendo il predetto mentito, nonostante prove oggettive deponessero in senso opposto. [OSCURATO:PERSONA] nutriva un forte sentimento di astio nei confronti dell'odierno ricorrente: [OSCURATO:PERSONA], infatti, riteneva il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del debito accumulato dalla Fustolo nei suoi confronti e, per tale motivo, aveva posto in essere una tentata estorsione nei suoi confronti. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al capo 1) di imputazione, essendo insussistenti gli elementi strutturali del reato associativo e rientrando i fatti contestati nell'alveo del concorso di persone. Deve, in particolare, essere smentito il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe, in qualità di fornitore, della sostanza. Il predetto è appellato dalla stessa Fustolo come "quello del sistema" e, a voler ritenere veritiere le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lo stesso riforniva costantemente anche altri soggetti. Non emerge alcuna posizione apicale della donna rispetto al ricorrente, anzi risulta che la predetta avesse contratto dei debiti con lui. Lombardi, D'Urso e [OSCURATO:PERSONA] sono stati qualificati come pusher del gruppo. Ebbene, ognuno di tali soggetti ha ceduto sostanza in concorso con la Fustolo, per un periodo che va dai venti giorni ai due mesi, poi tutti hanno abbandonato i loro propositi criminosi, non riuscendo, perciò ad apportare un contributo in grado di rafforzare lo scopo del gruppo ipotizzato. L' imputazione descrive la presunta associazione come costituita da oltre dieci associati, eppure i tre soggetti appena menzionati non si sono quasi mai rapportati con altri presunti membri. Il gruppo era privo di capacità finanziaria: la Fustolo ha accumulato numerosi debiti, che addirittura non le consentivano di pagare le bollette. La situazione si è aggravata dopo l'arresto del marito. La circostanza che i conoscenti la abbiano aiutata dando una piccola quota in denaro non può essere ritenuto sintomatico della affectio societatis. Non era stabilito alcuno stipendio fisso per gli indagati che spacciavano: gli stessi percepivano il guadagno derivante dalla loro attività, che, nel caso in esame, appare irrisorio (una dose di sostanza). Manca una base logistica del gruppo: la sostanza era ceduta, tagliata e confezionata in diversi luoghi, pochissime volte nel negozio, altre a casa, molte altre presso l'abitazione dei corrieri. Né può dirsi che il negozio del quale la Fustolo era titolare rappresentava una copertura: si tratta di un negozio dedito alla vendita dei generi alimentari e come tale veniva utilizzato. Il gruppo non aveva alcun controllo di una specifica piazza di spaccio e nessun indagato ha mai agito con la consapevolezza di essere inserito in un gruppo, nè di tale consapevolezza è stata fornita alcuna spiegazione. E' indubbio che tutti siano legati alla Fustolo per motivi di interesse o affettivi, ma questo legame non è sufficiente a integrare il reato contestato. Nessun presunto sodale ha un ruolo definito; ognuno si rende protagonista di cessioni di 3 pochissimi frazioni di grammo di sostanza stupefacente, per porzioni limitatissime di tempo. I ruoli degli indagati sono interscambiabili e tutti sono facilmente sostituibili. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, nessuno aveva timore del presunto capo, tanto che la Fustolo era titolare di posizioni creditorie nei confronti degli acquirenti, che continuavano a non preoccuparsi di restituire denaro. I collaboratori di giustizia hanno dichiarato che, sul territorio di Formia, la Fustolo non era l'unico soggetto che vendeva sostanza stupefacente: è inverosimile ritenere che, su un territorio così piccolo operino più associazioni. In ogni caso, deve escludersi la partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 1). Depongono in tal senso le stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia riportate nell'ordinanza genetica e richiamate nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] era il fornitore di sostanza stupefacente di numerosi soggetti e che gli aveva proposto di mettersi in società con lui per lo spaccio. L'imputato, pertanto, ha sempre agito per conto proprio e la Fustolo era solo una cliente; non era, infatti, da lei stipendiato, non aveva con lei un rapporto di esclusività e, addirittura, riforniva di sostanza il fratello rivale. Ne consegue che il rapporto tra la Fustolo e il ricorrente si esauriva in quello di cliente - fornitore. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1) di imputazione. Il Tribunale ha errato nel ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti che, al più, rientrano nell'alveo di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Nè la Fustolo, né i correi hanno mai ceduto a taluno un quantitativo eccedente quello per il consumo personale; inoltre alcuni reati sono precedenti ed estranei alla ipotizzata consorteria (ad esempio, quello di cui è il capo 41); altri devono, invece, essere ridimensionati (ad esempio quello di cui al capo 16, dove [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere preso settantanove dosi di sostanza stupefacente e poi di averla rivenduta per conto proprio, mentre invece, dalle conversazioni, appare chiaro che le dosi erano solamente cinque). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria e, comunque, alla qualificazione giuridica dei reati fine di cui ai capi di incolpazione 11) e 15). Non vi è un solo indizio che rimandi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] provvedimento impugnato si dice genericamente che il coinvolgimento del ricorrente si desume dalle conversazioni captate, ma il testo delle stesse non è stato riportato. In ogni caso, i fatti sono stati erroneamente qualificati: considerato il dato ponderale della sostanza di cui al capo 11 (cessione di 15 grammi di cocaina) e il principio del favor rei nel caso del capo 15 (cessione di un quantitativo imprecisato di cocaina), deve ritenersi sussistente l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. La difesa ripropone le censure formulate in sede di riesame e coerentemente e adeguatamente affrontate dal provvedimento impugnato, sorretto, invece, da una motivazione che propone una disamina compiuta sia della sussistenza contesto associativo e delle sue caratteristiche, sia del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Preliminarmente, quanto alla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione immune da vizi censurabili in questa sede, la attendibilità dello stesso, peraltro già ritenuta nei due processi celebrati davanti alla Autorità giudiziaria di Napoli. Nel corso degli stessi, sia l'indagato, che il padre sono stati condannati, previa valutazione della congruenza logica del loro narrato. 3.1. Il Tribunale del riesame si è soffermato, dapprima, sull'episodio del sequestro di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del procedimento conclusosi con sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli 18 luglio 2021, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni diciassette di reclusione per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, mentre [OSCURATO:PERSONA], inizialmente coimputato per il medesimo delitto, era riconosciuto colpevole del reato di tentata estorsione e condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione. Nella sentenza in questione si riconosceva la piena e sostanziale attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e si evidenziava che le dichiarazioni di quest'ultimo venivano confermate da quelle rese dalla compagna [OSCURATO:PERSONA], dalla madre del dichiarante e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Altrettanto dicasi in relazione alla sentenza emessa, con rito abbreviato, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 6 dicembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di intralcio alla giustizia. Anche la citata sentenza riconosceva piena attendibilità alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla compagna [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti avvenuti il 24 e il 25 febbraio 2020. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, poi, sottolineato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano corroborate da riscontri estrinseci obiettivi e individualizzanti consistenti negli elementi tratti dalle intercettazioni e dall'attività di polizia giudiziaria. Tra i riscontri individualizzanti al resoconto del [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo svolto all'interno dell'associazione dal ricorrente, è stato, in particolare, indicato quello relativo all'incontro del 23 giugno 2020 presso l'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" tra la Fustolo, suo marito, e gli stretti congiunti del ricorrente, all'epoca detenuto per i fatti relativi al sequestro di persona di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ad oggetto la ripresa delle forniture di droga dopo avere scontato il rilevante debito di 34.000 euro, che gravava sui primi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente di [OSCURATO:PERSONA], è stato, con motivazione immune da vizi logici, ritenuto emergere anche da varie conversazioni intercettate e dagli stretti rapporti legati al narcotraffico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo proposito, si è puntualmente fatto riferimento al viaggio a Napoli effettuato dai due e finalizzato ad acquistare un'ingente partita di hashish, nonché al controllo, al quale i predetti erano sottoposti dalla polizia giudiziaria, proprio al rientro da tale città. 4. Quanto alla sussistenza dell'associazione a delinquere, l'ordinanza impugnata si è soffermata, puntualmente, dapprima, sulle intercettazioni palesemente indicative dell'esistenza della stessa, perché tali da consentire di delineare la filiera di fornitura della droga, che partiva da [OSCURATO:PERSONA], passava attraverso il trasporto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e terminava con i vari pusher della Fustolo. Le intercettazioni - come ha correttamente ritenuto il Tribunale del riesame - dimostrano sia la frequenza giornaliera dello smercio della droga, sia la disponibilità, da parte dell'associazione, di utenze telefoniche dedicate esclusivamente al commercio di stupefacente, gestite dalla Fustolo, da un lato, e da [OSCURATO:PERSONA] dall'altro. 4.1. La motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, avendo il Collegio del riesame analiticamente elencato le situazioni di fatto emerse dalle indagini, da cui inferire la sussistenza del vincolo associativo permanente tra gli indagati e cioè: - i rapporti fra i sodali, nonché quelli tra spacciatori e acquirenti erano consolidati da anni di conoscenza reciproca; - le forniture di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] avvenivano secondo modalità collaudate e con cadenza quasi quotidiana di piccole quantità, in modo da contenere le perdite in caso di controlli la parte delle forze dell'ordine;CYN -lo spaccio era organizzato secondo una sorta di reperibilità in determinate fasce orarie; -all'occorrenza veniva fornita la strumentazione per lavorare, come bilancino di precisione, telefono, sim intestate a soggetti fittizi; - ai pusher e custodi veniva fornita la paga giornaliera; - alcuni sodali avevano inteso partecipare alle spese per la carcerazione del marito della Fustolo, chiara manifestazione della affectio societatis; - in caso di controlli di un puselher o di un fornitore da parte delle forze dell'ordine lo spaccio veniva precauzionalmente dirottato su un altro sodale; - gli acquirenti facevano parte, per la loro totalità, di un giro di clienti abituali; -le cessioni di stupefacenti ai predetti avevano caratteri di sistematicità; -la Fustolo e il marito utilizzavano, al fine di ricevere i pagamenti dello stupefacente, anche il POS del loro negozio di alimentari. 4.2. Il Tribunale del riesame ha riportato, infine, le intercettazioni del 14 gennaio 2020, successive al sequestro da parte della Guardia di finanza di 0,5 grammi di cocaina a un coindagato. Dalle conversazioni si evince che tale sequestro metteva in apprensione gli appartenenti al sodalizio, tanto che altro coindagato incitava la Fustolo a recarsi a casa e a buttare tutta la droga detenuta temendo una perquisizione. Proprio il timore di essere sorpresa in flagranza di reato induceva la donna, il giorno successivo, ad assoldare in pianta stabile [OSCURATO:PERSONA] per "prendersi i rischi del mestiere" per conto della predetta, così come la stessa confidava nel corso di un'intercettazione ambientale alla figlia, spiegandole anche che doveva ricevere molte persone e che era opportuno che in casa "non tenesse nulla". 5. Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dal Collegio in ordine al ruolo rivestito dal ricorrente, il quale è stato ritenuto essere il capo dell'organizzazione criminale dei fornitori stabilitisi fra i comuni di Gaeta e Itri. 5.1. Lo stesso è apparso essere un soggetto molto attento, non comunicando mai al telefono, se non attraverso messaggistica whatsapp. In ragione di ciò, le sue responsabilità sono emerse, quasi sempre, indirettamente dalle conversazioni telefoniche dei suoi sodali. Infatti, dall'intercettazione delle utenze in uso alla Fustolo, emergeva che il predetto era colui che manteneva contatti diretti con la donna attraverso utenze dedicate esclusivamente allo spaccio e tramite nnessagistiche istantanee. [OSCURATO:PERSONA] forniva alla Fustolo le sim e i telefoni dedicati per le loro comunicazioni riservate, risultate intestate fittiziamente a soggetti stranieri. Tra i collaboratori del gruppo vi era, quindi, [OSCURATO:PERSONA], il quale, in quanto corriere, aveva il compito di effettuare le consegne alla Fustolo, che era in contatto quotidiano sia con [OSCURATO:PERSONA] che con [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Fondamentale rilevanza assumono le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il quale riferiva che: - era legato a [OSCURATO:PERSONA], che spacciava ogni mese circa 2 1/2 kg. di cocaina, 5 kg. di marijuana e 15-20 kg. di hashish, riconoscendogli un mensile fisso di 1.500-2000 euro. Fra i clienti di [OSCURATO:PERSONA], ai quali [OSCURATO:PERSONA] forniva la droga, vi erano i fratelli Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], che operavano separatamente a Formia; - consegnava alla Fustolo, da giugno 2019 a fine gennaio 2020, 100 grammi di cocaina settimanalmente (nei mesi da giugno a settembre 2019 ne aveva però consegnati 300 grammi a settimana) e la Fustolo pagava, utilizzando i soldi provento della cessione della settimana precedente; - la Fustolo era debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di 30.000 euro. 6. L'ordinanza impugnata ha, poi, evidenziato, quanto ai capi 11) e 15) di incolpazione che le intercettazioni e i servizi di osservazione, pedinamento e controllo provavano la consegna di droga da [OSCURATO:PERSONA] al pusfiher della Fuscolo nei giorni 17 e 18 dicembre e che, in quel periodo, l'indagato era il fornitore pressochè esclusivo della Fustolo, per il tramite di Blasco. 7.Stante il contesto sopra descritto (cessioni quotidiane di almeno 15 grammi di cocaina al giorno), correttamente è stata esclusa la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, e, conseguentemente, quella di cui all'art. 74 comma 6, d.P.R. 309/90 8. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze investigative, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte. Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati. 9. La memoria difensiva, inoltrata a mezzo PEC il 13 novembre 2022, e quindi tardivamente, non può essere presa in considerazione. 10. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren