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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05864/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidrato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso straordinario è stato proposto da soggetto non legittimato, vale a dire dal difensore non munito di procura speciale (cfr. Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269186); Ritenuto, pertanto, che può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Gssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAidrato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso straordinario è stato proposto da soggetto non legittimato, vale a dire dal difensore non munito di procura speciale (cfr. Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269186); Ritenuto, pertanto, che può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Gssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris