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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 43410/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici, in quanto anche accedendo alla tesi più restrittiva sulla nozione dell'elemento costitutivo della «presenza di più persone» del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021), va rammentato che non occorre che le stesse persone siano dei rivati, ben potendo essere anche pubblici ufficiali che si trovino sul posto purché non intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa (e su tale punto il ricorso nulla deduce); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 90/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono generici, in quanto anche accedendo alla tesi più restrittiva sulla nozione dell'elemento costitutivo della «presenza di più persone» del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021), va rammentato che non occorre che le stesse persone siano dei rivati, ben potendo essere anche pubblici ufficiali che si trovino sul posto purché non intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa (e su tale punto il ricorso nulla deduce); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 90/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43410/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris