CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 2023
Cassazione n. 08690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del 28/06/2017 del Tribunale di Rimini di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi della particolare tenuità di cui al secondo comma (ora quarto cornma) dell'art. 648 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato in quanto si fonda SU un'interpretazione in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tantissime: Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492), secondo cui, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e, di conseguenza, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, con la conseguenza che: considerato che il reato di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen. è punito con la pena massima di otto anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è, appunto, di otto anni; risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a dieci anni; poiché il reato di ricettazione ascritto alla Rossi è stato commesso il 9 agosto 2013, esso, salvi eventuali sospensioni del corso della prescrizione, si prescriverebbe solo il 9 agosto 2023; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.