CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 28284/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/01/2026 del Tribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta al riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze irrevocabilidi condanna:- sentenza del Tribunale di Roma del 19 maggio 2022 per il reato di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 7 aprile 2022;- sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2023, per il reato di cuiall’art. 73, comma 1, d.P.R n. 309 del 1990, commesso il 13 gennaio 2023.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, peril tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazionedi legge e vizio di motivazione.Ha lamentato che il giudice abbia omesso di vagliare la pluralità di indicatoridell’unicità del disegno criminoso rappresentati nell’istanza proposta ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., tra cui l’omogeneità delle condotte, l’identità dellasostanza e del locus commissi delicti, la condizione di difficoltà economica del reo,la non rilevante distanza temporale tra i fatti e la loro collocazione in un più ampiocontesto organizzativo, in relazione al quale il condannato è stato nel prosieguoraggiunto da misura cautelare personale per violazioni coeve, penalmente rilevantiai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R n. 309 del 1990.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.2. L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv.275222 - 01).Questa Corte ha reiteratamente affermato che grava sul condannato, il qualein sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato,l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità oanalogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di unprogetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vitaispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principiogiurisprudenziale testé evocato, dandone conto con argomentazioni logiche e noncontraddittorie.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, pur constatando l’omogeneità dei reati e l’identitàdel contesto territoriale in cui si sono localizzate le condotte, ha ritenutoindimostrata l’unicità del disegno criminoso in ragione della distanza temporale, dicirca otto mesi, sottolineando le diverse modalità esecutive (in un caso, cessionedi una dose di cocaina all’interno dell’autovettura, nell’altro, cessione di drogapresso l’abitazione).Ha rilevato ulteriormente che il condannato non aveva offerto elementi precisicirca la collocazione in un contesto organizzativo delle condotte criminose che,sulla scorta delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di cognizione, risultavanol’esito di determinazioni estemporanee, dettate da contingenti problematiche dinatura economica.Rispetto alle argomentazioni che precedono le censure si rivelano aspecifichee meramente reiterative delle deduzioni formulate con la disattesa istanza,mirando a una non consentita rivalutazione nel merito del percorso argomentativoa fondamento della decisione.Tanto meno il mero riferimento al sopravvenuto titolo cautelare per condottecoeve maturate in ambito associativo, ancora sub judice, vale a colmare il deficitdi allegazione a fondamento del provvedimento reiettivo, deponendo piuttosto perun’abitualità criminosa e per scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione di illeciti in materia di stupefacenti.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabileequitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]