CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 04313/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che pure si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP del medesimo ufficio emessa in data 1.3.2021, con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di concorso in alterazione di registri elettorali, ai sensi degli artt. 90, comma 2 e 3, D.P.R. n. 570 del 1960; 51 legge n. 352 del 1979 e 100 D.P.R. n. 361 del 1957, avuto riguardo a false attestazioni di voto di soggetti che invece non si erano recati affatto a votare, nell'ambito delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale della città di [OSCURATO:PERSONA], tenutesi il 20-21 settembre 2020 (capi 2 e 3, che hanno precisato i capi nn. 17 e 18 dell'iniziale richiesta di misura cautelare, accolta con una precedente ordinanza del 9.12.2020, dal GIP di [OSCURATO:PERSONA]). Il procedimento trae origine dalle indagini effettuate dalla Digos di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 20 e 21 settembre 2020 e costituisce prosecuzione di una precedente inchiesta, confluita nella richiesta di misura cautelare avanzata dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2020, recepita nell'ordinanza cautelare emessa in data 9 dicembre 2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], principali soggetti coinvolti, il primo nella sua veste di candidato, poi eletto consigliere comunale; il secondo, quale presidente di uno dei seggi in cui sono avvenute le condotte di falsa registrazione dei voti. Le indagini hanno consentito di individuare, secondo l'impostazione d'accusa, alcuni reati di alterazione delle operazioni elettorali, mediante falsificazioni di registri di votanti, da parte di un gruppo di persone, tra i quali vi è anche l'indagato, vicine al candidato [OSCURATO:PERSONA] (poi risultato eletto con 1510 voti). Il ricorrente è stato coinvolto nell'indagine da una serie di indizi, ritenuti gravi, e cioè te dichiarazioni accusatorie del coindagato Giustra, che lo ha riconosciuto in individuazione fotografica per essere la persona che ha portato la busta al seggio 184 contenente i nominativi dei soggetti da far falsamente figurare come votanti e che egli stesso avevo visto nella segreteria politica di Castorina nei giorni precedenti alle elezioni, nonchè i riscontri di alcune conversazioni telefoniche intercettate tra i protagonisti della vicenda - Castorina, Giustra e Morelli - e dei tabulati telefonici delle telefonate intercorse tra Castorina e l'indagato, nonché tra questi ed altri dei componenti del gruppo criminale. I fatti sono stati accertati, invece, complessivamente, grazie sia alle indagini documentali, sia alle dichiarazioni dei soggetti per i quali era stata falsamente annotata l'espressione di voto, i quali hanno tutti riferito di non essersi mai recati ai seggi, né di aver richiesto i duplicati delle schede elettorali, falsamente ottenuti anch'essi ed utilizzati nell'operazione illecita. Taluni dei votanti registrati sono risultati, alle indagini, addirittura deceduti. In taluni casi, poi, si è constatato il voto di una stessa persona con due schede elettorali diverse, una, quella duplicata falsamente, evidentemente usata per esprimere la falsa preferenza; l'altra, quella vera, utilizzata dall'anziano elettore che, "a sorpresa" si era recato comunque a votare, non sapendo dell'utilizzo illecito di una scheda duplicata a suo nome. Le esigenze cautelari a carico dell'indagato sono state ritenute sussistenti in ragione dell'incarico politico ricoperto di consigliere comunale del comune di Calanna, in provincia di [OSCURATO:PERSONA], e delle irrituali dimissioni presentate, nonché, in ogni caso, per il legame personale di amicizia con Castorina. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo tre motivi. 2.1. Il primo eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; nonché nullità del provvedimento impugnato per incompleta trasmissione degli atti di indagine posti a sostegno della richiesta, ai sensi degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.. La difesa del ricorrente ha proposto, già in sede di riesame, l'argomento secondo cui vi sarebbe incompatibilità tra le dichiarazioni accusatorie di Giustra, relative all'ora in cui la busta contenente i nominativi per i quali annotare la falsa registrazione di voto sarebbe stata consegnatagli al seggio n. 184, ed i dati di tracciamento degli spostamenti dell'auto, assicurata con GPS: la discrasia di circa mezz'ora che il Riesame ha ritenuto ininfluente, tale non è. 2.2. Il secondo motivo difensivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, sulla base dei presupposti dettati dall'art. 274 cod. proc. pen. e, in particolare, quanto alla ricorrenza del pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio. Quanto all'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cit., il ricorrente rappresenta che ci sarebbe stata una sopravvalutazione degli episodi criminali in termini di pericolosità: essi sono stati visti come collocati in un'attività "quasi organizzata", senza alcuna indagine specifica sul punto. D'altra parte, la natura stessa dei reati contestati escluderebbe una attitudine alla loro reiterazione. Inoltre, si evidenzia: l'incensuratezza del ricorrente, alla sua prima "caduta" delittuosa e che ha dimostrato scarsi contatti con gli altri complici (ciò risulta dai tabulati telefonici); l'inidoneità della motivazione utilizzata dal Riesame per ritenere inutili, al fine di elidere le esigenze cautelari, le sue dimissioni da qualsiasi incarico politico, anche se svolto in associazioni e non in partiti politici veri e propri, ed in particolare le sue dimissioni dall'incarico di consigliere comunale di un comune in Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in via di definizione ed inspiegabilmente considerate irrilevanti per ragioni formali; l'illogico collegamento del pericolo cautelare al mero rapporto amicale con Castorina, che implicherebbe un immutato interesse del ricorrente per l'attività politica. In proposito, la difesa lamenta ancora una volta la non completa trasmissione dei tabulati telefonici, che non ha consentito l'esame specifico anche ai fini strettamente riferiti alle esigenze cautelari e il "pregiudizio" derivante dalla ricostruzione dei fatti come riferiti ad un gruppo stabile di condizionamento illecito della scena politica. Il pericolo di inquinamento probatorio, invece, sarebbe stato illogicamente collegato alla generica necessità, non meglio determinata nè specificata, di non pregiudicare ulteriori accertamenti investigativi ancora in corso per identificare altri soggetti compiacenti che hanno consentito l'attuazione del meccanismo falsificatorio, dimenticando che la prova dei reati è, allo stato, prettamente documentale e si è chiusa il 26.11.2020, data in cui è stata proposta la richiesta cautelare afferente al procedimento in esame. Si contesta, pertanto, la non specificità e concretezza delle esigenze probatorie che si intende salvaguardare con la cautela disposta ai sensi della lettera a) dell'art. 274 cod. proc. pen. 2.3. Il terzo motivo censura la motivazione manifestamente illogica del provvedimento impugnato, deducendo anche vizio di violazione di legge in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., quanto alla scelta della tipologia di misura cautelare applicata, risolta con gli arresti domiciliari in ragione sia di una gravità delle condotte che, invero, è rimasta priva di riscontro effettivo, sia della vicinanza con la nuova importante scadenza elettorale delle elezioni regionali calabresi, le quali, tuttavia, sono da tempo oggetto di rinvio e prive di una data certa, sicchè non possono fungere da parametro di misurazione di una misura cautelare custodiale come quella in atto (le elezioni poi ci sono state il 3 e 4 ottobre 2021). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Torna utile premettere all'esame delle questioni dedotte con i motivi di ricorso, una sintetica ricostruzione degli approdi ai quali sono giunti i provvedimenti cautelari che radicano la misura oggi al centro del ricorso per cassazione. Il procedimento trae origine dalle indagini effettuate dalla questura di [OSCURATO:PERSONA] sullo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 20 e 21 settembre 2020 ed è la naturale prosecuzione di un'ulteriore indagine confluita nella richiesta di misura cautelare avanzata dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2020, recepita nell'ordinanza a cautelare emessa in data 9 dicembre 2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini hanno consentito di individuare, secondo l'impostazione d'accusa, il coinvolgimento nella alterazione delle operazioni elettorali di altri soggetti, tra i quali vi è anche l'indagato, appartenenti al gruppo del candidato [OSCURATO:PERSONA] (poi risultato eletto con 1510 voti).te All'esito di accertamenti investigativi anche documentali, cominciati per caso da un controllo ad una persona presente all'esterno di un seggio ed in possesso di alcuni duplicati di tessere elettorali, era emerso, infatti, un vero e proprio sistema di alterazione dell'espressione del voto, realizzato mediante rilascio per delega di duplicati delle tessere elettorali, cui faceva seguito o, materialmente, il voto da parte di soggetti diversi dai titolari delle tessere e che non avevano mai chiesto il duplicato; ovvero il voto espresso solo fittiziamente, sulla base dei duplicati di tessere elettorali intestate a persone che non si erano mai recate alle urne ad esprimere il voto, né tantomeno avevano rilasciato deleghe per la richiesta ed il ritiro della tessera elettorale. In alcuni casi, gli elettori per i quali era stato richiesto ed ottenuto il duplicato erano addirittura deceduti. In estrema sintesi, dall'analisi dei Registri elettorali delle elezioni per il consiglio comunale ed il sindaco di [OSCURATO:PERSONA] - ed in particolare dai registri di alcune sezioni, che erano risultate quelle destinatarie dei voti sospetti, poiché in esse vi era il maggior numero di duplicati rilasciati in favore di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di delegato, ed avevano, come Presidente di Seggio, una persona nominata "in surrogazione" e riconducibile al gruppo di amici e conoscenti di costui - è emerso che cento elettori di età particolarmente avanzata risultavano votanti, identificati per conoscenza personale, senza esibizione del documento d'identità; questi soggetti, sentiti a sommarie informazioni, hanno tutti dichiarato di non aver mai conferito alcuna delega per la richiesta di rilascio di duplicato della tessera elettorale, né al Castorina né ad altri soggetti, e di non essersi recati mai a votare. Peraltro, quattro elettori risultavano deceduti alla data delle elezioni. [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come complice della condotta concorsuale ordita da Castorina, proprio grazie alle dichiarazioni di uno dei suoi complici e collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], ed in seguito alla verifica effettuata sulle sezioni numero 172 e 184, in particolare. Per quest'ultima, è risultato che Laganà si fosse presentato alla finestra del seggio con una busta contenente 40 nominativi di persone da fare accreditare come votanti ed in vece delle quali esprimere falsamente il voto, senza che questi si recassero, appunto, effettivamente al seggio. Vi è da notare che - sempre sulla base di quanto risultato dalle complesse indagini delle quali si fornisce puntuale resoconto nel provvedimento impugnato - quanto al seggio n.172, l'alterazione del voto è stata realizzata attraverso il diverso meccanismo di utilizzare le false tessere elettorali duplicate da parte di persone non corrispondenti fisicamente agli intestatari e titolari della tessera stessa. Quale riscontro alle dichiarazioni contra alios rese da Giustra in punto di coinvolgimento di Laganà e di riconoscimento di costui con individuazione fotografica vi sono anche alcune conversazioni intercettate, delle quali il provvedimento di riesame dà atto e nelle quali la figura di un soggetto, complice dei reati, poi riconosciuto nell'odierno ricorrente, che si è presentato al seggio n. 184 con una busta contenente i nominativi dei titolari di tessere falsificate da inserire tra i votanti e che lo stesso Giustra aveva avuto modo di incontrare nei giorni precedenti al voto, presso la segreteria politica di [OSCURATO:PERSONA] na. 3. Dinanzi alla precisa ed ampia ricostruzione della complessa vicenda delittuosa e della gravità indiziaria che raggiunge i diversi suoi protagonisti e, in particolare, il ricorrente, il primo motivo di ricorso appare privo di fondamento, centrato su dettagli proposti come incongruenze del tessuto delittuoso, laddove invece tali dettagli si rivelano non decisivi né scagionanti. Di fronte ai numerosissimi indizi di anomalie nella registrazione dei voti (la loro annotazione materiale, tutta in sequenza; il riferirsi i falsi duplicati dei certificati elettorali ad elettori particolarmente anziani; l'attività preparatoria affinchè Giustra potesse essere nominato presidente di uno dei seggi individuati per poter attuare il piano falsificatorio; il paradosso del voto "doppio", relativo allo stesso soggetto, nel caso in cui il titolare della tessera duplicata, sostituito a sua insaputa dal falso votante, si era poi inaspettatamente presentatosi al seggio e si era dovuto, ovviamente, consentirgli di accedere al voto) - indizi che confermano e riscontrano le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie del predetto coindagato Giustra (vedi pag. 17 e ss., oltre quanto già messo in evidenza nel paragrafo 2) - le censure del ricorrente, composte da discrasie relative a elementi di dettaglio minimo, sono assolutamente inidonee a scomporre il puzzle indiziario. Il racconto in sé del dichiarante è, poi, secondo l'analisi svolta dal giudice del riesame, convincente e preciso; dà atto dell'accordo iniziale, via via perfezionatosi tra Castorina, alcuni suoi "fedelissimi" e lui stesso e descrive con la giusta dovizia di particolari e, al tempo stesso, senza enfasi e forzature, la "tecnica" di alterazione del voto predisposta con due diverse modalità: attraverso l'utilizzo di falsi soggetti votanti, sostituitisi ai veri titolari del certificato elettorale, artatamente duplicato allo scopo, ovvero attraverso la diretta alterazione dei registri elettorali e facendo figurare come votanti soggetti i quali, in realtà, non si erano mai recati al seggio a votare (a tali ultime annotazioni false - attuate nel seggio 184 - ha provveduto direttamente Giustra, nel corso della pausa pranzo della prima giornata di elezioni, una volta nominato all'uopo Presidente di quel seggio, con una "manovra" architettata da Castorina e ben descritta nel suo complicato snodarsi nell'ordinanza impugnata, come dichiarato da lui stesso). Proprio in questa seconda modalità di reato si inserisce la condotta del ricorrente, identificato da Giustra (con doppio riconoscimento fotografico) e da indagini di riscontro svolte dalla polizia giudiziaria, come colui il quale, dopo aver preso parte alla riunione nella segreteria di Castorina la sera del venerdì precedente alle elezioni, gli ha consegnato, al mattino del primo giorno di consultazioni, la busta contenente 40 numeri di tessere elettorali di anziani iscritti in quella sezione, in relazione ai quali egli avrebbe dovuto far figurare l'avvenuta espressione del voto in favore di Castorina. Sono stati poi messi in risalto: le intercettazioni, che riscontrano le dichiarazioni di Giustra sulla ricezione della "busta" contenente i nominativi per i quali falsificare il voto, ed i contatti telefonici, tra l'altro, nel giorno finale del voto (il 21.9.2020) tra il ricorrente e un altro componente di spicco del piano delittuoso, [OSCURATO:PERSONA], nominato scrutatore anziano direttamente da Giustra su indicazione di Castorina, a riprova della necessità di tenere informato Laganà sull'andamento del voto. Di nessun rilievo è l'osservazione, su cui molto punta la difesa, relativa al fatto che il tracciamento del percorso dell'auto condotta da Laganà nella mattinata in cui si ipotizza la consegna da parte sua della famigerata "busta" sarebbe incompatibile con il suo collocarsi presso il seggio nelle ore dichiarate da Giustra: a prescindere, infatti, dalla circostanza che l'argomento è del tutto congetturale, non essendo stato provato in alcun modo che alla guida o all'interno dell'autovettura vi fosse lo stesso Laganà, in ogni caso l'auto non è mai uscita dal comune di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo rilevante, ciò che rende comunque coerente con le dichiarazioni del complice-accusatore anche il dato difensivo. 3.1. La parte del primo motivo di ricorso dedicata ad eccepire violazione di legge per l'incompleta trasmissione degli atti di indagine posti a sostegno della richiesta, ai sensi degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., è, invece, inammissibile per genericità. Invero, costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice ritenere onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416). Il ricorrente non ha assolto in alcun modo a tale onere, sicchè il ricorso, per tale porzione, è inammissibile poiché generico. In ogni caso, l'informativa della DIGOS di cui si dà atto nel provvedimento impugnato contiene tutti i tabulati telefonici descritti, al di là del completo invio formale di questi ultimi. 4. Il secondo ed il terzo motivo, dedicati a censure inerenti alle esigenze cautelari, sono anch'essi complessivamente infondati. In tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n. 29477 del 23/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561) Il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a) cod.proc.pen., può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del 3/3/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279101). Soprattutto, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 7/1/2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 13896 del 11/2/2010, Cipriani, Rv. 246684). Nel caso di specie, a prescindere dall'erronea impostazione del ricorrente su tale ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità, il Riesame ha ampiamente argomentato quanto alla necessità di evitare che la spregiudicata condotta, che il ricorrente ed i suoi complici hanno saputo dimostrare di essere in grado di realizzare, si possa concretizzare in inquinamenti probatori già in qualche misura manifesti nella capacità manipolativa della realtà e alterativa di atti pubblici, sia con riferimento alle condotte e complicità già scoperte che avuto riguardo ad eventuali ulteriori sviluppi investigativi. Le ragioni fondanti anche l'esigenza cautelare di evitare la reiterazione criminosa, in vista di prossimi appuntamenti elettorali, sono egualmente ritrovate nella spiccata capacità criminale dimostrata dal "gruppo" di persone legate a Castorina, tra le quali Laganà, artefice di passaggi chiave dei reati; nel contesto criminale concreto, è plausibile che il giudice cautelare abbia valorizzato l'agire coordinato e con una "regia" ben precisa, che ha mostrato la capacità delinquenziale del "collettivo" composto dagli indagati, senza che tale valutazione sfoci - come lamenta il ricorrente - in un'errata assimilazione del "gruppo" di complici ad una compagine associativa. Altrettanto logicamente la motivazione del provvedimento impugnato ha sostenuto come non rilevino, allo stato, le sue dimissioni da consigliere comunale di una cittadina in provincia di [OSCURATO:PERSONA], poiché il ricorrente non si è attivato per la "sua" elezione ma per l'elezione di altri e, proprio in un'ottica di attualità della sua partecipazione all'agone politico, data la relativa vicinanza dei fatti all'applicazione della misura, si è ritenuto sussistente ancora un concreto pericolo di reiterazione dei reati. Adeguata, infine, appare anche la giustificazione relativa alla tipologia di misura cautelare prescelta per la tutela delle esigenze di prevenire ulteriori reati o l'inquinamento del quadro probatorio: senza iati argomentativi il Tribunale ha spiegato perché l'allarmante quadro relazionale intessuto dal ricorrente e dall'intero gruppo di complici, unito alla spregiudicata attività delittuosa condotta, determina la necessità di imprimere una cesura tra il primo e l'ambiente ed il contesto interpersonale di riferimento, obiettivo perseguibile soltanto attraverso gli arresti domiciliari, con le ulteriori prescrizioni indicate. 5. Al rigetto del ricorso s